Art. 32.
Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.
Al personale di cui al comma precedente e' riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.
Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.
Al personale di cui al comma precedente e' riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.