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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO
N. R.G. 36/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Günter Morandell Giudice
Morris Recla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di cui al decreto del
Tribunale di NO dd. 12.12.2014, dep. il 30/12/14 reso nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 1899/2014 V.G, promosso da
, con l'Avv. ROCCHI MASSIMO giusta procura in atti;
Parte_1
contro
, con l'Avv. BARTOLACCIO ANDREA e dall'Avv. BOTTURA KATIA, CP_1
giusta procura in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del Tribunale di NO dd. 12.12.2014, dep. il 30/12/14 reso nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 1899/2014 V.G sono stati regolamentati i rapporti personali e patrimoniali delle parti.
Seite 1 von 4 Con ricorso depositato in data 08/01/2025 le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento delle stesse.
Dalla lettura degli atti e dei documenti dimessi si desume la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle richieste modifiche delle condizioni in essere. Le richieste modifiche non appaiono essere in contrasto con l'interesse della prole né con norme imperative.
Il Tribunale dà atto che i figli minori non sono stati sentiti nel presente procedimento essendo la loro audizione manifestamente superflua alla luce delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
In considerazione dell'esito della presente vertenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti devono quindi essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, letti gli art. 473-bis. 29 c.p.c. und 473 bis.51 c.p.c. a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di NO dd. 12.12.2014, dep. il 30/12/14 reso nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 1899/2014 V.G così provvede:
1) la figlia minore , nata a [...] in data [...], viene affidata ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
la figlia abiterà prevalentemente presso la residenza della madre;
2) il padre trascorrerà con la figlia i seguenti periodi:
a) ogni secondo fine settimana da venerdì pomeriggio dopo la scuola a domenica sera.
La madre accompagnerà la minore il venerdì dopo scuola dal padre e questi la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera;
b) durante le settimane in cui la minore pernotterà dalla madre anche i fine settimana il diritto di visita del padre sarà infrasettimanale: egli andrà a prendere la minore all'uscita da scuola il giovedì
e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
Seite 2 von 4 c) in estate: almeno tre settimane, di cui due consecutive, le trascorrerà con il padre;
i Per_1
relativi periodi verranno comunicati all'altro genitore annualmente entro fine febbraio di ciascun anno;
d) ferie scolastiche (autunno, carnevale e Pasqua): trascorrerà metà di ogni periodo Per_1
festivo con ciascun genitore;
e) vacanze di Natale: una settimana alternata annualmente.
La minore trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre.
f) Ogni ulteriore visita potrà essere concordata tra le parti, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) quando trascorrerà più giorni con un genitore saranno garantiti i contatti tramite Per_1 telefono o videochiamata con l'altro genitore, almeno una volta al giorno;
4) le decisioni ordinarie relative alla figlia verranno prese dal genitore presso il quale la minore si trova, mentre ogni decisione di maggiore importanza, in particolare su terapie ed interventi medici, iscrizioni a scuola e a corsi di vario ecc., dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni, aspirazioni nonché interesse di;
Per_1
5) considerando le attuali disponibilità economiche delle parti, il sig. provvederà a CP_1
versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, l'importo di € 450,00.-
(quattrocentocinquanta/00 euro) mensili;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per il Comune di NO (con effetti da gennaio 2026) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
6) le spese straordinarie per andranno a carico dei genitori per la metà (50%) ciascuno, Per_1 così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di
NO del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. In ogni caso, le spese straordinarie, escluse quelle urgenti, devono essere sempre previamente concordate tra i genitori. I relativi rimborsi dovranno avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della quietanza e/o fattura;
7) i contributi pubblici per il figlio, come anche l'assegno unico, verranno percepiti interamente alla madre;
di eventuali detrazioni fiscali beneficerà la madre al 100%;
Seite 3 von 4 8) spese compensate, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13 L.P.
09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
Seite 4 von 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO
N. R.G. 36/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Günter Morandell Giudice
Morris Recla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di cui al decreto del
Tribunale di NO dd. 12.12.2014, dep. il 30/12/14 reso nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 1899/2014 V.G, promosso da
, con l'Avv. ROCCHI MASSIMO giusta procura in atti;
Parte_1
contro
, con l'Avv. BARTOLACCIO ANDREA e dall'Avv. BOTTURA KATIA, CP_1
giusta procura in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del Tribunale di NO dd. 12.12.2014, dep. il 30/12/14 reso nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 1899/2014 V.G sono stati regolamentati i rapporti personali e patrimoniali delle parti.
Seite 1 von 4 Con ricorso depositato in data 08/01/2025 le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento delle stesse.
Dalla lettura degli atti e dei documenti dimessi si desume la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle richieste modifiche delle condizioni in essere. Le richieste modifiche non appaiono essere in contrasto con l'interesse della prole né con norme imperative.
Il Tribunale dà atto che i figli minori non sono stati sentiti nel presente procedimento essendo la loro audizione manifestamente superflua alla luce delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
In considerazione dell'esito della presente vertenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti devono quindi essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, letti gli art. 473-bis. 29 c.p.c. und 473 bis.51 c.p.c. a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di NO dd. 12.12.2014, dep. il 30/12/14 reso nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 1899/2014 V.G così provvede:
1) la figlia minore , nata a [...] in data [...], viene affidata ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
la figlia abiterà prevalentemente presso la residenza della madre;
2) il padre trascorrerà con la figlia i seguenti periodi:
a) ogni secondo fine settimana da venerdì pomeriggio dopo la scuola a domenica sera.
La madre accompagnerà la minore il venerdì dopo scuola dal padre e questi la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera;
b) durante le settimane in cui la minore pernotterà dalla madre anche i fine settimana il diritto di visita del padre sarà infrasettimanale: egli andrà a prendere la minore all'uscita da scuola il giovedì
e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
Seite 2 von 4 c) in estate: almeno tre settimane, di cui due consecutive, le trascorrerà con il padre;
i Per_1
relativi periodi verranno comunicati all'altro genitore annualmente entro fine febbraio di ciascun anno;
d) ferie scolastiche (autunno, carnevale e Pasqua): trascorrerà metà di ogni periodo Per_1
festivo con ciascun genitore;
e) vacanze di Natale: una settimana alternata annualmente.
La minore trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre.
f) Ogni ulteriore visita potrà essere concordata tra le parti, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) quando trascorrerà più giorni con un genitore saranno garantiti i contatti tramite Per_1 telefono o videochiamata con l'altro genitore, almeno una volta al giorno;
4) le decisioni ordinarie relative alla figlia verranno prese dal genitore presso il quale la minore si trova, mentre ogni decisione di maggiore importanza, in particolare su terapie ed interventi medici, iscrizioni a scuola e a corsi di vario ecc., dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni, aspirazioni nonché interesse di;
Per_1
5) considerando le attuali disponibilità economiche delle parti, il sig. provvederà a CP_1
versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, l'importo di € 450,00.-
(quattrocentocinquanta/00 euro) mensili;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per il Comune di NO (con effetti da gennaio 2026) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
6) le spese straordinarie per andranno a carico dei genitori per la metà (50%) ciascuno, Per_1 così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di
NO del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. In ogni caso, le spese straordinarie, escluse quelle urgenti, devono essere sempre previamente concordate tra i genitori. I relativi rimborsi dovranno avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della quietanza e/o fattura;
7) i contributi pubblici per il figlio, come anche l'assegno unico, verranno percepiti interamente alla madre;
di eventuali detrazioni fiscali beneficerà la madre al 100%;
Seite 3 von 4 8) spese compensate, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13 L.P.
09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
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