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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Zangheri Michela ed elettivamente domiciliata Parte_1 in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv. Gianna Burgagni e avv. Claudia Labate ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Milano (MI) il 09/10/1961, contraevano matrimonio a TE SE (MI), in data 07/07/1990.
pagina 1 di 4 Dall'unione dei coniugi nasceva un figlio, (il 17/03/1994), oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e di porsi in capo al resistente, l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/06/2025, si costituiva in giudizio il resistente, rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti sulle condizioni di separazione.
Il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, preso atto dell'intervenuto accordo, disponeva che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 09/07/2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero per consentirgli di intervenire nel giudizio e ciò è sufficiente ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, essendo rimesse alla sua diligenza l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del
P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevata la sussistenza della giurisdizione italiana, in quanto entrambi i coniugi, sebbene cittadini residenti a [...], sono cittadini italiani, come emerge dalla documentazione depositata in atti.
In particolare, il Collegio ritiene che la giurisdizione italiana sussista sia in base all'art. 32 della legge
218/1995, dettato specificamente in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, per il quale è sufficiente che uno dei coniugi sia cittadino italiano – e le parti in causa lo sono entrambe – o che il matrimonio sia avvenuto in Italia – come nel caso di specie, avendo i coniugi contratto matrimonio a TE SE (MI), sia ai sensi dell'art. 3 co. 1 del pagina 2 di 4 Regolamento 2201/2003 CE, che, tra i criteri alternativi di radicamento della giurisdizione, indica, alla lettera b), quello della cittadinanza comune dei coniugi.
Quanto alla legge applicabile, le parti hanno concordemente richiesto l'applicazione della legge italiana e non vi è dubbio che esso debba svolgersi secondo le regole dell'ordinamento processuale italiano, essendo il processo civile che si svolge in Italia regolato dalla legge italiana (art. 12 Legge n.
218/1995).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale tra e Parte_1 deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi. Controparte_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, alla luce del tenore degli atti difensivi delle parti e dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle condizioni economiche, il Collegio rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico e di seguito ritrascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La sita a Domagnano (RSM) via R. Da Castiglione n.20, di proprietà esclusiva CP_2 del sig. , rimarrà assegnata e nella esclusiva disponibilità del sig. Controparte_1 [...]
unitamente agli arredi ivi presenti. La sig.ra ritirerà tutti i propri effetti CP_1 Parte_1 personali dall'abitazione familiare entro la data del 15 luglio 2025.
3. Il sig. , contribuirà al mantenimento della moglie , versando Controparte_1 Parte_2 la somma mensile di €.500,00= (euro cinquecento/00) da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese giugno 2025. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di €. Controparte_1 Parte_1
96.188,28, di cui €. 9.250,00 a titolo di quota parte (50%) del deposito presente sul conto corrente condiviso acceso dalla coppia presso , filiale di via Tripoli a Rimini alla data del CP_3
15/03/2025 ed €. 86.938,28 a liquidazione dei titoli presenti sul conto titoli condiviso acceso banca
CREDIT AGRICOLE di Faenza alla data del 15.03.2025. Le parti sin da ora si autorizzano reciprocamente all'estinzione dei suddetti conti correnti cointestati.
5. Con la sottoscrizione del presente atto e l'attuazione degli impegni in esso formalizzati, le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato ogni
e qualsivoglia rapporto di dare-avere nascente dal loro matrimonio. pagina 3 di 4
6. I signori e si concedono sin d'ora reciproci nulla-osta al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
7. Le spese legali sono integralmente compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 18/09/1961, e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio concordatario in data 07/07/1990 a TE SE (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno, n. 23, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE SE (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così è deciso nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Zangheri Michela ed elettivamente domiciliata Parte_1 in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv. Gianna Burgagni e avv. Claudia Labate ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Milano (MI) il 09/10/1961, contraevano matrimonio a TE SE (MI), in data 07/07/1990.
pagina 1 di 4 Dall'unione dei coniugi nasceva un figlio, (il 17/03/1994), oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e di porsi in capo al resistente, l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/06/2025, si costituiva in giudizio il resistente, rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti sulle condizioni di separazione.
Il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, preso atto dell'intervenuto accordo, disponeva che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 09/07/2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero per consentirgli di intervenire nel giudizio e ciò è sufficiente ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, essendo rimesse alla sua diligenza l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del
P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevata la sussistenza della giurisdizione italiana, in quanto entrambi i coniugi, sebbene cittadini residenti a [...], sono cittadini italiani, come emerge dalla documentazione depositata in atti.
In particolare, il Collegio ritiene che la giurisdizione italiana sussista sia in base all'art. 32 della legge
218/1995, dettato specificamente in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, per il quale è sufficiente che uno dei coniugi sia cittadino italiano – e le parti in causa lo sono entrambe – o che il matrimonio sia avvenuto in Italia – come nel caso di specie, avendo i coniugi contratto matrimonio a TE SE (MI), sia ai sensi dell'art. 3 co. 1 del pagina 2 di 4 Regolamento 2201/2003 CE, che, tra i criteri alternativi di radicamento della giurisdizione, indica, alla lettera b), quello della cittadinanza comune dei coniugi.
Quanto alla legge applicabile, le parti hanno concordemente richiesto l'applicazione della legge italiana e non vi è dubbio che esso debba svolgersi secondo le regole dell'ordinamento processuale italiano, essendo il processo civile che si svolge in Italia regolato dalla legge italiana (art. 12 Legge n.
218/1995).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale tra e Parte_1 deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi. Controparte_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, alla luce del tenore degli atti difensivi delle parti e dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle condizioni economiche, il Collegio rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico e di seguito ritrascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La sita a Domagnano (RSM) via R. Da Castiglione n.20, di proprietà esclusiva CP_2 del sig. , rimarrà assegnata e nella esclusiva disponibilità del sig. Controparte_1 [...]
unitamente agli arredi ivi presenti. La sig.ra ritirerà tutti i propri effetti CP_1 Parte_1 personali dall'abitazione familiare entro la data del 15 luglio 2025.
3. Il sig. , contribuirà al mantenimento della moglie , versando Controparte_1 Parte_2 la somma mensile di €.500,00= (euro cinquecento/00) da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese giugno 2025. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di €. Controparte_1 Parte_1
96.188,28, di cui €. 9.250,00 a titolo di quota parte (50%) del deposito presente sul conto corrente condiviso acceso dalla coppia presso , filiale di via Tripoli a Rimini alla data del CP_3
15/03/2025 ed €. 86.938,28 a liquidazione dei titoli presenti sul conto titoli condiviso acceso banca
CREDIT AGRICOLE di Faenza alla data del 15.03.2025. Le parti sin da ora si autorizzano reciprocamente all'estinzione dei suddetti conti correnti cointestati.
5. Con la sottoscrizione del presente atto e l'attuazione degli impegni in esso formalizzati, le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato ogni
e qualsivoglia rapporto di dare-avere nascente dal loro matrimonio. pagina 3 di 4
6. I signori e si concedono sin d'ora reciproci nulla-osta al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
7. Le spese legali sono integralmente compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 18/09/1961, e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio concordatario in data 07/07/1990 a TE SE (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno, n. 23, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE SE (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così è deciso nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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