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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EN FILIPPO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore ROTA GIACOMO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3461/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063621232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 9.1.2023, depositato il 10.5.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente1, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.
29320200063621232000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Catania, notificata in data 8 novembre 2022, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 317,33, comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, relativa a tassa automobilistica anno 2017, eccependo l'inesistenza della notifica a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, l'intervenuta prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento
Finanze e Credito, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023 in relazione alla quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri, ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto [….] in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente:
Cass. n. 15979 del 2022).”. Nel caso de quo, il ricorrente non ha lamentato una specifica lesione al diritto di difesa dipeso dall'aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente la provenienza dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione. Infine, va detto che le Sezioni Unite civili della Suprema Corte (cfr. Cass. N. 7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), hanno espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario.
Non miglior sorte ha il secondo motivo di impugnazione. L'art. 2 della L.R. 16/2015
(Norme in materia di tasse automobilistiche) dispone che: “1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembren1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Alla luce di tale disposizione normativa è di tutta evidenza, quindi, che la Regione Sicilia ha correttamente operato allorquando ha emesso e formato il ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Non coglie nel segno neppure l'eccepita prescrizione sia della tassa auto che degli interessi. L'art. 5 del D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ebbene, il ruolo, relativo all'anno 2017, è stato formato, reso esecutivo e consegnato al Concessionario per la riscossione nel 2020, ovvero nel triennio successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento La notifica delle cartelle è avvenuta nel 2022, quindi nel rispetto del termine di cui al sopracitato art 5, atteso che il comma 4 bis del D.L. 41/2021, così come convertito in legge, prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 150,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nulla per la
Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e
Credito, non costituita.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 3 novembre 2025.
Giudice est Presidente
Dott nunzio Cacciato Dott. Filippo Pennisi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EN FILIPPO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore ROTA GIACOMO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3461/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063621232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 9.1.2023, depositato il 10.5.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente1, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.
29320200063621232000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Catania, notificata in data 8 novembre 2022, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 317,33, comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, relativa a tassa automobilistica anno 2017, eccependo l'inesistenza della notifica a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, l'intervenuta prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento
Finanze e Credito, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023 in relazione alla quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri, ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto [….] in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente:
Cass. n. 15979 del 2022).”. Nel caso de quo, il ricorrente non ha lamentato una specifica lesione al diritto di difesa dipeso dall'aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente la provenienza dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione. Infine, va detto che le Sezioni Unite civili della Suprema Corte (cfr. Cass. N. 7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), hanno espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario.
Non miglior sorte ha il secondo motivo di impugnazione. L'art. 2 della L.R. 16/2015
(Norme in materia di tasse automobilistiche) dispone che: “1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembren1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Alla luce di tale disposizione normativa è di tutta evidenza, quindi, che la Regione Sicilia ha correttamente operato allorquando ha emesso e formato il ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Non coglie nel segno neppure l'eccepita prescrizione sia della tassa auto che degli interessi. L'art. 5 del D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ebbene, il ruolo, relativo all'anno 2017, è stato formato, reso esecutivo e consegnato al Concessionario per la riscossione nel 2020, ovvero nel triennio successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento La notifica delle cartelle è avvenuta nel 2022, quindi nel rispetto del termine di cui al sopracitato art 5, atteso che il comma 4 bis del D.L. 41/2021, così come convertito in legge, prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 150,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nulla per la
Regione Siciliana, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e
Credito, non costituita.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 3 novembre 2025.
Giudice est Presidente
Dott nunzio Cacciato Dott. Filippo Pennisi