Legge 8 febbraio 2001, n. 21

Commentari9

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  • 1Centro Studi CastelliAccesso limitato
    https://www.ratio.it/ · 8 aprile 2023

  • 2Intercettati in mare e ricondotti in Libia: Italia condannata Hirsi (C. Edu 23/02/2012)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2019

  • 3Legge sulle locazioni abitativeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2018

  • 4Sentenze della Settimana
    Avv. Camilla Perone Pacifico · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 giugno 2016

  • 5Ex Parte Creditoris
    Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 ottobre 2015

    L'elusione fiscale sussiste soltanto qualora sia dimostrato che il vantaggio tributario conseguito sia da considerarsi "indebito", ossia contrario alla ratio della disciplina che lo contempla. Con l'ordinanza n. 6415 del 19/03/2014, i Supremi... Leggi tutto... In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sol... Leggi tutto... Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l'opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'esistenza del credito …

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Giurisprudenza182

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  • 1Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/07/2025, n. 6396
    Provvedimento: Pubblicato il 21/07/2025 N. 06396/2025REG.PROV.COLL. N. 09685/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9685 del 2024, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Consolazio, Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di SA, non costituito in giudizio; Soc. Cooperativa NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe …
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    • cooperative edilizie·
    • d.m. 2523/2001·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • trasformazione regime locativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • nulla osta ministeriale·
    • legge statale n. 21/2001·
    • contributo pubblico·
    • programma sperimentale·
    • gerarchia delle fonti

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 21/06/2024, n. 245
    Provvedimento: Sentenza n. 245/2024 Depositato il 21/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 04/06/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: CHERCHI BRUNO, Presidente FAVARETTO SILVANO, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice in data 04/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 547/2023 depositato il 19/12/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro …
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    • art. 6 DL 145/2013·
    • attività di ricerca e sviluppo·
    • Manuale di Frascati·
    • avanzamento conoscenze generali·
    • sanzioni per indebita compensazione·
    • credito di imposta per ricerca e sviluppo·
    • art. 3 DL 145/2013·
    • requisiti per credito di imposta·
    • parere tecnico MISE·
    • novità e creatività

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2025, n. 25
    Provvedimento: Sentenza n. 25/2025 Depositato il 07/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CRISAFULLI IU, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore PAVONE ENRICO, Giudice in data 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4419/2024 depositato il 26/07/2024 proposto da Ricorrente_1 -P.IVA_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da Rappresentante_1 -CF_Difensore_5 Rappresentante difeso da …
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    • sostituto d'imposta·
    • principio di non discriminazione·
    • residenza fiscale·
    • discriminazione fiscale·
    • libera circolazione dei capitali·
    • art. 27 D.P.R. n. 600/1973·
    • black list Stati fiscalmente privilegiati·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • direttiva 435/90/CEE

  • 4TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/11/2024, n. 20149
    Provvedimento: Pubblicato il 12/11/2024 N. 20149/2024 REG.PROV.COLL. N. 14888/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14888 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Conte, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC come da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Raspini, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC come da Registri di Giustizia; per l'annullamento …
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    • autotutela amministrativa·
    • annullamento atto amministrativo·
    • occupazione abusiva·
    • diritto di superficie·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • art. 8 l. 241/90·
    • patrimonio indisponibile·
    • eccesso di potere·
    • interesse legittimo·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 5TAR Bari, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 327
    Provvedimento: Pubblicato il 10/03/2025 N. 00327/2025 REG.PROV.COLL. N. 01058/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da TÒ PA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Pasquale Nasca e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dei difensori, in Bari, alla via Nicolai, n. 29; contro - Comune di Barletta, …
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    • art. 35 c.p.a.·
    • obbligo di provvedere·
    • silenzio amministrativo·
    • piano urbanistico·
    • carenza di interesse·
    • piano di zona·
    • risarcimento danno·
    • revoca determinazione dirigenziale·
    • art. 36 c.p.a.·
    • improcedibilità ricorso·
    • permuta·
    • commissario ad acta·
    • contratto di quartiere
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) 1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e' sostituito dal seguente:
    "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno". 2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
    "Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
    2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilita' che il contratto di locazione e' stato registrato.
    3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
    4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
    5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.
    6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
    7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle provincie autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
    8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
    9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del C.I.P.E. 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell' art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e restano nella disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
    10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
    11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi dell' art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.".
  • Art. 2. (Misure per l'emergenza abitativa) 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, e' aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 . Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unita' immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 .
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' il seguente:
    "Art. 17. - Gli enti e le societa' indicati dall' art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980, n. 25 , tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche' ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio e' sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilita'.
    Gli enti e le societa' di cui al primo comma devono, nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell' art. 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1) , 3) , 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392 , ovvero emessi per finita locazione, nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.
    Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla societa' la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le societa' possono liberamente disporre degli immobili medesimi.
    Il legale rappresentante degli enti e delle societa' di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
    Chiunque in qualita' di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o societa' indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilita' non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.
    Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione e' il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilita' non e' stata tempestivamente resa nota.
    Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
    Nel primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 , dopo le parole "sulla necessita' del locatore sono inserite le parole "o sulla finita locazione .
    Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento e "10 per cento sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento e "20 per cento .
    Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.".
    - Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e' il seguente:
    "3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.".
  • Art. 3. (Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo) 1. Al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell' articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato.
    Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, e' finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. 2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 4. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di applicazione ed erogazione dei finanziamenti. Note all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e' il seguente:
    "Art. 59 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
    a) alla determinazione dei princi'pi e delle finalita' di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
    b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
    d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
    e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.".
    - Per il comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , vedi le note all'art. 2.