TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 13 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 46938/ 2024
TRA
con gli Avv.ti Daniele Di Bella e Damaso Pattumelli) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con il Dott. Davide Laurino)
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – deducendo di aver visto accertare con decreto di omologa emesso il 29 maggio 2024 dal Tribunale di Roma la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18 del 1980 a decorrere dal febbraio 2024 – lamentava che l' , nonostante gli Controparte_2 fosse stata inviata tutta la documentazione necessaria attestante la sussistenza dei requisiti della prestazione, non aveva ottemperato al suo obbligo di corresponsione.
CP_ Integratosi il contraddittorio e costituitosi l' la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
CP_ Nel corso del giudizio si accertava che il quantum dovuto era stato corrisposto dall'
Dal momento che tale circostanza risultava avvenuta (successivamente al febbraio 2025) dopo CP_ l'integrazione del contraddittorio, va disposta la condanna dell' alla liquidazione delle spese di lite in linea con l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 13 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 46938/ 2024
TRA
con gli Avv.ti Daniele Di Bella e Damaso Pattumelli) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con il Dott. Davide Laurino)
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – deducendo di aver visto accertare con decreto di omologa emesso il 29 maggio 2024 dal Tribunale di Roma la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18 del 1980 a decorrere dal febbraio 2024 – lamentava che l' , nonostante gli Controparte_2 fosse stata inviata tutta la documentazione necessaria attestante la sussistenza dei requisiti della prestazione, non aveva ottemperato al suo obbligo di corresponsione.
CP_ Integratosi il contraddittorio e costituitosi l' la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
CP_ Nel corso del giudizio si accertava che il quantum dovuto era stato corrisposto dall'
Dal momento che tale circostanza risultava avvenuta (successivamente al febbraio 2025) dopo CP_ l'integrazione del contraddittorio, va disposta la condanna dell' alla liquidazione delle spese di lite in linea con l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli