Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Vincenzina Andricciola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1101/2024 RGAC, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.01.2025 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Romaniello ed Parte_1
elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Napoli alla via Giuseppe Orsi n.
15/15A, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Stanislao e dall'avv. Roberto CP_1
Santoro ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Santa Maria Capua
Vetere alla via Roberto D'Angiò n. 50/52, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione -
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione -ritualmente notificato- proponeva Parte_1
opposizione- dinanzi all'Intestato Tribunale- avverso la procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei suoi confronti dal coniuge terzo pignorato la società CP_1
1
12269,10 a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2016, come stabilito da decreto di omologa di separazione consensuale del 07.06.2013
A sostegno della proposta opposizione deduceva parte ricorrente che il pignoramento de quo doveva considerarsi nullo o inefficace in quanto fondato su un titolo, decreto di omologa di separazione consensuale, privo di effetti essendo intervenuta, successivamente alla pronuncia dello stesso, la riconciliazione dei coniugi, come accertato dalla Corte di Appello di Napoli che con sentenza n.
5041/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto provata la riconciliazione e pronunciato una nuova separazione personale. Il G.E. rigettava la richiesta di sospensione ritenendo che, essendo intervenuta la caducazione del titolo con sentenza ancora non definitiva, non fosse necessaria l'adozione di alcuna misura cautelare, assegnando alla parte i termini per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su iniziativa dell'opponente.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la resistente la quale insisteva per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata. Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato le parti, nei propri scritti difensivi, facevano presente che nelle more era intervenuta sentenza della Corte di Cassazione con la quale l'impugnazione avverso la pronuncia della Corte di Appello con riguardo alla acclarata riconciliazione ed alla nuova separazione personale era stata dichiarata inammissibile ed il G.E. aveva, conseguentemente, dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi.
Senza necessità di attività istruttoria il G.I. fissava, quindi, udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 23.01.2025-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non
[...]
comparso. Deve, altresì, essere rigettata l'istanza di riunione avanzata dalla opposta tra il presente procedimento e quello avente ad oggetto opposizione a precetto pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, considerato il diverso stato dei due giudizi.
Sempre in via preliminare va rilevato che la sentenza della Corte di Appello n.
5041/2022 con la quale è stata ritenuta dimostrata la intervenuta riconciliazione tra i
2 coniugi successivamente al decreto di omologa di separazione consensuale del
07.06.2023 e pronunciata una nuova separazione personale è passata in giudicato, alla luce di ciò il G.E., preso atto anche della rinuncia all'atto di intervento da parte del creditore, ha dichiarato inefficace l'opposto pignoramento presso terzi.
Sulla questione principale inerente la proposta opposizione deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere tenuto conto del fatto che, come affermato ormai in modo pacifico e consolidato dalla Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere, fattispecie la quale investe il merito e non il rito di una controversia, implica il sopravvenire di una situazione alla luce della quale può ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, evenienza per altro rilevabile anche di ufficio dal giudice.
Con riguardo, invece, alle spese di lite occorre far riferimento al principio della soccombenza virtuale. Orbene sul punto non può non rilevarsi la circostanza che la procedura esecutiva presso terzi è stata intrapresa e proseguita sulla base di un titolo che è stato poi definitivamente caducato dalla Corte di Appello di Napoli, dunque la opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che vengono liquidate in dispositivo. Relativamente, invece, alla richiesta avanzata dall'opponente di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni in suo favore per lite temeraria va rilevato che il Tribunale di
Benevento, in prime cure, aveva ritenuto non adeguatamente provata la riconciliazione tra i coniugi, pertanto alcun dolo o colpa grave è configurabile in capo alla CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 liquidate in € 2250,00 per onorari e € 100,00 per spese oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Emanuela Romaniello dichiaratasi antistataria
3 Così deciso in Benevento, 22.01.2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott.ssa Vincenzina Andricciola
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