Art. 12.
I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.
Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658 , recante variazioni allo stato di previsione della entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.
Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658 , recante variazioni allo stato di previsione della entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).