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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 25713/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25713/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO Parte_1 C.F._1 EMANUELE II, 24 10123 TORINO presso lo studio degli avv.ti FIORIO PAOLO e SEMINARA ANTONIO PAOLO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA CASSINI Controparte_1 C.F._2 N.43 TORINO presso lo studio dell'avv. PILONE PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 ALBA il 09/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 36 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente, , il 13.5.2005, maggiorenne ed economicamente non Persona_2 autosufficiente e il 24.8.2007. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-Il figlio minore, , venga affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Per_3 l'abitazione della madre e starà con e presso il padre a settimane alternate (dal lunedì al lunedì). La figlia maggiorenne, , deciderà liberamente il periodo di permanenza con il padre e con la madre secondo Per_2 le proprie preferenze.
-Nel corso dei mesi di luglio e agosto i figli trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 2 settimane, anche non consecutive. Nel corso delle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio con il padre o con la madre. Le vacanze pasquali pagina 2 di 4 verranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre.
-La casa coniugale di Torino via Berthollet n.43 venga assegnata alla sig.ra fino CP_1 all'indipendenza economica dei figli. Una volta raggiunta l'indipendenza economica di entrambi i figli o nel caso in cui si proceda al divorzio, i Sig.ri e assumeranno di comune accordo le Pt_1 CP_1 decisioni in ordine al godimento o alla vendita dell'immobile e alla divisione dei mobili ivi presenti, in ogni caso nel precipuo interesse dei figli.
DA' ATTO che:
- I ricorrenti, essendo allo stato entrambi economicamente indipendenti, rinunciano all'assegno di mantenimento.
DISPONE che:
-In considerazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre (a settimane alterne), nei Per_3 quali quest'ultimo provvederà al suo mantenimento, cura, istruzione ed educazione, il Sig. si Pt_1 impegna a versare alla sig.ra un assegno per il mantenimento dei figli di € 450,00 mensili, CP_1 automaticamente rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat per famiglie di operai ed impiegati.
-Fino all'indipendenza economica dei figli, il Sig. provvederà a sostenere i costi per le spese Pt_1 telefoniche dei figli, pari ad € 600,00 su base annua.
-Salvo quanto previsto nelle presenti condizioni, le spese straordinarie relative ai figli ed all'immobile in comproprietà fra i ricorrenti verranno suddivise: in misura pari al 75% per il marito e in misura pari al 25% per la moglie. Non sono considerate straordinarie e restano a carico della Sig.ra le bollette CP_1 delle utenze della casa coniugale e le spese condominiali;
i premi per l'assicurazione sulla casa e i costi per il cane ZY;
il pagamento della TARI.
- I ricorrenti richiamano il protocollo delle spese straordinarie per i figli già in vigore in questo Tribunale dal 2016 per quanto non espressamente regolato nelle presenti condizioni.
DA' ATTO che:
-il Sig. continuerà ad accollarsi integralmente ed a provvedere al pagamento delle rate di Pt_1 ammortamento del mutuo acceso con Banca del IE spa (n. mutuo 12-38831) per l'acquisto della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, la cui rata oggi ammonta ad € 556,00 mensili, pari a complessivi € 6.672,00 annui, fino all'estinzione del mutuo stesso, senza nulla pretendere a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo dalla sig.ra Il Sig. continuerà ad accollarsi CP_1 Pt_1 integralmente ed a provvedere al pagamento anche dei premi per la polizza Mutuo n. 9100009006367875220214 stipulata in data 14.05.2009 con Generali Italia con un premio annuo di € 240,00 nonché dei premi, pari ad € 209,00 all'anno, per la polizza vita n. 292764300 stipulata Generali Assicurazioni, della quale la sig.ra continuerà ad essere l'unica beneficiaria fino CP_1 all'indipendenza economica dei figli.
-il Sig. godrà del beneficio fiscale per il rientro in Italia dall'estero, previsto dal decreto-legge Pt_1 n. 34/2019 fino al 1° gennaio 2027, i ricorrenti si impegnano a rivedere entro il 30.6.2026 i termini economici del presente accordo anche in ragione del venir meno di tale vantaggio fiscale.
-i ricorrenti si danno il reciproco assenso all'espatrio, con iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Presidente rel/est. pagina 3 di 4 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25713/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO Parte_1 C.F._1 EMANUELE II, 24 10123 TORINO presso lo studio degli avv.ti FIORIO PAOLO e SEMINARA ANTONIO PAOLO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA CASSINI Controparte_1 C.F._2 N.43 TORINO presso lo studio dell'avv. PILONE PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 ALBA il 09/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 36 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente, , il 13.5.2005, maggiorenne ed economicamente non Persona_2 autosufficiente e il 24.8.2007. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-Il figlio minore, , venga affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Per_3 l'abitazione della madre e starà con e presso il padre a settimane alternate (dal lunedì al lunedì). La figlia maggiorenne, , deciderà liberamente il periodo di permanenza con il padre e con la madre secondo Per_2 le proprie preferenze.
-Nel corso dei mesi di luglio e agosto i figli trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 2 settimane, anche non consecutive. Nel corso delle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio con il padre o con la madre. Le vacanze pasquali pagina 2 di 4 verranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre.
-La casa coniugale di Torino via Berthollet n.43 venga assegnata alla sig.ra fino CP_1 all'indipendenza economica dei figli. Una volta raggiunta l'indipendenza economica di entrambi i figli o nel caso in cui si proceda al divorzio, i Sig.ri e assumeranno di comune accordo le Pt_1 CP_1 decisioni in ordine al godimento o alla vendita dell'immobile e alla divisione dei mobili ivi presenti, in ogni caso nel precipuo interesse dei figli.
DA' ATTO che:
- I ricorrenti, essendo allo stato entrambi economicamente indipendenti, rinunciano all'assegno di mantenimento.
DISPONE che:
-In considerazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre (a settimane alterne), nei Per_3 quali quest'ultimo provvederà al suo mantenimento, cura, istruzione ed educazione, il Sig. si Pt_1 impegna a versare alla sig.ra un assegno per il mantenimento dei figli di € 450,00 mensili, CP_1 automaticamente rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat per famiglie di operai ed impiegati.
-Fino all'indipendenza economica dei figli, il Sig. provvederà a sostenere i costi per le spese Pt_1 telefoniche dei figli, pari ad € 600,00 su base annua.
-Salvo quanto previsto nelle presenti condizioni, le spese straordinarie relative ai figli ed all'immobile in comproprietà fra i ricorrenti verranno suddivise: in misura pari al 75% per il marito e in misura pari al 25% per la moglie. Non sono considerate straordinarie e restano a carico della Sig.ra le bollette CP_1 delle utenze della casa coniugale e le spese condominiali;
i premi per l'assicurazione sulla casa e i costi per il cane ZY;
il pagamento della TARI.
- I ricorrenti richiamano il protocollo delle spese straordinarie per i figli già in vigore in questo Tribunale dal 2016 per quanto non espressamente regolato nelle presenti condizioni.
DA' ATTO che:
-il Sig. continuerà ad accollarsi integralmente ed a provvedere al pagamento delle rate di Pt_1 ammortamento del mutuo acceso con Banca del IE spa (n. mutuo 12-38831) per l'acquisto della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, la cui rata oggi ammonta ad € 556,00 mensili, pari a complessivi € 6.672,00 annui, fino all'estinzione del mutuo stesso, senza nulla pretendere a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo dalla sig.ra Il Sig. continuerà ad accollarsi CP_1 Pt_1 integralmente ed a provvedere al pagamento anche dei premi per la polizza Mutuo n. 9100009006367875220214 stipulata in data 14.05.2009 con Generali Italia con un premio annuo di € 240,00 nonché dei premi, pari ad € 209,00 all'anno, per la polizza vita n. 292764300 stipulata Generali Assicurazioni, della quale la sig.ra continuerà ad essere l'unica beneficiaria fino CP_1 all'indipendenza economica dei figli.
-il Sig. godrà del beneficio fiscale per il rientro in Italia dall'estero, previsto dal decreto-legge Pt_1 n. 34/2019 fino al 1° gennaio 2027, i ricorrenti si impegnano a rivedere entro il 30.6.2026 i termini economici del presente accordo anche in ragione del venir meno di tale vantaggio fiscale.
-i ricorrenti si danno il reciproco assenso all'espatrio, con iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Presidente rel/est. pagina 3 di 4 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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