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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NT Sezione Civile SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2060/2025 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-undecies
c.p.c. e 15 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, depositato in data 19 settembre 2025
da
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatessa RAPISARDA Luisa, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
ING. , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati RUGGERINI Piertacito e RUGGERINI Camilla, giusta delega in atti;
C.F. e P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato MORGIONI Alberto, giusta delega in atti;
CONVENUTI nonché
C.F. e P.IVA: CP_3 P.IVA_3
PROCURA DI NT
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7
Per parte ricorrente:
“- In accoglimento dell'opposizione proposta, rideterminarsi il compenso del CTU Ing.
[...]
con riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 392/2025 R.G. secondo i CP_1
parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 2.347,76 o comunque nel
diverso importo ritenuto di giustizia, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
- Con vittoria delle spese e del compenso di lite, oltre 15% rimb. spese generali, iva e c.p.a..
In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico relativo al procedimento di ATP n. 392/2025
R.G. svoltosi avanti l'adito Tribunale di Mantova.”
Per Ing. Controparte_1
“Si chiede pertanto il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e compenso di causa.
Ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all' ATP n. 392-2025 r.g., soprattutto al fine di esaminare l'attività svolta dal CTU nella sua completezza.”
Per Controparte_2
“Si costituisce, quindi, la suddetta società al solo fine della corretta instaurazione del
contraddittorio fra le parti, rimettendosi, sin d'ora, alla decisione che l'adito Giudice vorrà
assumere.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281-undecies del c.p.c. e art. 15 del D.lgs. n. 150/2011, del 18 settembre
2025, depositato in data 19 settembre 2025, la ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. sig. chiedeva la revoca del decreto di liquidazione del compenso Parte_2
del CTU Ing. comunicato il 24 luglio 2025, all'esito del procedimento di Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al n. 392/2025 R.G. con il quale è stato liquidato il compenso pagina 2 di 7 al CTU, nominato nel suddetto procedimento, per un importo quantificato in euro 4.910,89, oltre
I.V.A. e contributi nella misura di legge.
Nel ricorso de quo l contestava la quantificazione del compenso del CTU, Parte_1
eccependo – come nel procedimento precedente di cui al n. 1023/2024 R.G., avente oggetto sostanzialmente analogo – che il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing. per l'attività espletata non l'importo di € 612.050,00, che CP_1
Par corrisponde al totale di tutte le opere meccaniche erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla ma l'importo di gran lunga inferiore corrispondente ai tratti di tubazione da Parte_4
sostituire, oggetto della domanda e di conseguenza oggetto dell'ATP.
La ricorrente insisteva, altresì, affinché il compenso fosse liquidato in misura minima, come fatto dal giudice del procedimento, in considerazione del fatto che il secondo Accertamento Tecnico
Preventivo, reso necessario dal verificarsi in data 15.01.2025 di “ulteriori percolamenti d'acqua dalle
tubazioni del secondo piano del nucleo denominato Villa Antica” (id est, l'immobile di proprietà della ricorrente), non era stato né nuovo né complesso.
Si costituiva, come da atti, il convenuto Ing. chiedendo, ex adverso, il Controparte_1
rigetto dell'opposizione proposta, rilevando che l'attrice aveva chiesto un accertamento in merito allo stato dell'intero impianto realizzato dalla da . CP_3 Controparte_2
Inoltre il convenuto rilevava come “i quesiti nella nuova procedura sono parzialmente differenti
da quelli della prima procedura, in quanto si sono verificati nuovi accadimenti negli stabili analizzati”
in data 15.01.2025, accadimenti dunque nuovi e successivi rispetto a quelli oggetto del primo procedimento di ATP sopra citato, che hanno reso necessario, al seguito del verificarsi di “nuove
pacifiche rotture” avvenute nell'immobile analizzato, “una nuova indagine sui medesimi impianti, che
avevano presentato nuovi ammaloramenti”.
pagina 3 di 7 Si costituiva, inoltre, la imettendosi, come da memoria in Controparte_2
atti, alla decisione dell'intestato Tribunale.
All'udienza del 25.11.2025 comparivano le parti costituite di cui in epigrafe.
Il procuratore di parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie e insisteva come da ricorso in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il procuratore di parte convenuta,
Ing. , al contrario contestava quando dedotto dalla ricorrente, riportandosi alle Controparte_1
argomentazioni di cui alla memoria di costituzione e risposta depositata e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il giudice ha posto a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing. per CP_1
l'attività espletata in merito ai punti 2 e 5 del quesito di cui all'ordinanza 28.3.2025 l'importo di €
612.050,00, che corrisponde al totale di tutte le opere meccaniche che erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla Parte_4
In realtà l'oggetto dell'accertamento e di conseguenza l'indagine del CTU erano diretti a verificare non l'intero impianto ma alcune parti dello stesso, in particolare le tubazioni principali di tale impianto, da cui era fuoriuscita dell'acqua che si era infiltrata in soffitti e pareti. E' lo stesso CTU a pag. 3 della perizia ad affermare. “L'oggetto della presente vertenza si concentra sulle voci 49, 50, 51
e 52 del predetto computo metrico allegato alla dichiarazione di conformità che attesta come
effettivamente forniti e posati: - 160 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 88
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 40m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo
76mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 300 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 54 pagina 4 di 7 mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso,- 140 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 42
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, tubazioni tutte dotate del rivestimento coibentante a celle chiuse,
avente anche funzione di barriera al vapore se effettivamente adeso alla tubazione, riportato nella
sopra citata Dichiarazione di conformità”.
Il quesito formulato al CTU va letto necessariamente in correlazione alle doglianze svolte nel ricorso introduttivo dell'ATP e allo svolgimento dell'accertamento. Basta leggere il primo verbale di riunione tra il CTU e i CTP del 14/05/2025 per constatare che l'indagine peritale ha avuto ad oggetto unicamente alcune tubazioni dell'impianto da cui era fuoriuscita l'acqua.
Il fatto che l'indagine peritale non concernesse l'intero impianto di climatizzazione della struttura - attualmente composta da 5 Nuclei, denominati ”, “ ”, Controparte_4 CP_5 CP_6
“ ”, “ ” ed “ ” - ma solo porzioni delle linee principali dell'impianto di CP_7 CP_8 CP_9
condizionamento-riscaldamento, trova conferma nel preventivo redatto il 15.2.2024 dalla ditta Fostini
S.r.l., su richiesta della ricorrente al fine di quantificare i costi necessari per la risoluzione del problema lamentato da e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025, che prevede la “predisposizione di Parte_1
nuove linee principali in acciaio inox per uta e ventilconvettori e linee condizionamento” per un costo di € 76.036,00 secondo il computo ed il progetto allegato (v. doc. 27 della ricorrente).
L'assunto trova poi ulteriore dimostrazione nella circostanza che l'Ing. ha previsto, CP_1
quali opere di ripristino, la posa di nuove tubazioni seguendo il tracciato che la ditta Fostini S.r.l. aveva suggerito nel suo preventivo, per un'estensione complessiva di 600 m (300 + 300) con relativa coibentazione a cellule chiuse, stimandone il costo rispettivamente nell'importo di complessivi €
61.370,00 con tubazioni in acciaio al carbonio (cfr. pag. 27 della CTU) o di complessivi € 82.450,10
con tubazioni in acciaio inox AISI 304, materiale quest'ultimo proposto dalla Fostini S.r.l., ma ritenuto pagina 5 di 7 dal perito migliorativo rispetto alle tubazioni previste nel contratto di appalto del 2004 (cfr. pag. 28
della CTU).
In definitiva l'Ing. non ha esaminato l'intero impianto ma solo le tubazioni principali CP_1
dello stesso, il cui valore è di gran lunga inferiore rispetto al valore preso a riferimento per liquidare l'onorario
Il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing.
per l'attività espletata in merito ai punti 2 e 5 del quesito di cui all'ordinanza 28.3.2025 non CP_1
l'importo di € 612.050,00, che corrisponde al totale dell'appalto, ma l'importo di € 76.036,00,
corrispondente al valore dei tratti di tubazione da sostituire come da preventivo della ditta Fostini S.r.l.
procurato dalla ricorrente e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025.
Il compenso del CTU andava, quindi, quantificato nei valori minimi ex art. 11 delle tabelle allegate al DM 30.5.2002 n. 182, considerata la modesta complessità dell'ulteriore incarico conferito al
CTU rispetto agli accertamenti già svolti nel precedente procedimento, in relazione al valore dell'oggetto della controversia che è pari ai 70.000/80.000 previsti per la sostituzione dei tubi ammalorati e quindi nell'importo di €. 2.347,76, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. In accoglimento dell'opposizione ridetermina il compenso del CTU Ing. con Controparte_1
riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 392/2025 R.G. secondo i parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 2.347,76, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
2. Spese compensate.
pagina 6 di 7 Mantova, 24/12/2025
.
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
pagina 7 di 7
(ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2060/2025 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-undecies
c.p.c. e 15 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, depositato in data 19 settembre 2025
da
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatessa RAPISARDA Luisa, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
ING. , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati RUGGERINI Piertacito e RUGGERINI Camilla, giusta delega in atti;
C.F. e P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato MORGIONI Alberto, giusta delega in atti;
CONVENUTI nonché
C.F. e P.IVA: CP_3 P.IVA_3
PROCURA DI NT
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7
Per parte ricorrente:
“- In accoglimento dell'opposizione proposta, rideterminarsi il compenso del CTU Ing.
[...]
con riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 392/2025 R.G. secondo i CP_1
parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 2.347,76 o comunque nel
diverso importo ritenuto di giustizia, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
- Con vittoria delle spese e del compenso di lite, oltre 15% rimb. spese generali, iva e c.p.a..
In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico relativo al procedimento di ATP n. 392/2025
R.G. svoltosi avanti l'adito Tribunale di Mantova.”
Per Ing. Controparte_1
“Si chiede pertanto il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e compenso di causa.
Ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all' ATP n. 392-2025 r.g., soprattutto al fine di esaminare l'attività svolta dal CTU nella sua completezza.”
Per Controparte_2
“Si costituisce, quindi, la suddetta società al solo fine della corretta instaurazione del
contraddittorio fra le parti, rimettendosi, sin d'ora, alla decisione che l'adito Giudice vorrà
assumere.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281-undecies del c.p.c. e art. 15 del D.lgs. n. 150/2011, del 18 settembre
2025, depositato in data 19 settembre 2025, la ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. sig. chiedeva la revoca del decreto di liquidazione del compenso Parte_2
del CTU Ing. comunicato il 24 luglio 2025, all'esito del procedimento di Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al n. 392/2025 R.G. con il quale è stato liquidato il compenso pagina 2 di 7 al CTU, nominato nel suddetto procedimento, per un importo quantificato in euro 4.910,89, oltre
I.V.A. e contributi nella misura di legge.
Nel ricorso de quo l contestava la quantificazione del compenso del CTU, Parte_1
eccependo – come nel procedimento precedente di cui al n. 1023/2024 R.G., avente oggetto sostanzialmente analogo – che il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing. per l'attività espletata non l'importo di € 612.050,00, che CP_1
Par corrisponde al totale di tutte le opere meccaniche erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla ma l'importo di gran lunga inferiore corrispondente ai tratti di tubazione da Parte_4
sostituire, oggetto della domanda e di conseguenza oggetto dell'ATP.
La ricorrente insisteva, altresì, affinché il compenso fosse liquidato in misura minima, come fatto dal giudice del procedimento, in considerazione del fatto che il secondo Accertamento Tecnico
Preventivo, reso necessario dal verificarsi in data 15.01.2025 di “ulteriori percolamenti d'acqua dalle
tubazioni del secondo piano del nucleo denominato Villa Antica” (id est, l'immobile di proprietà della ricorrente), non era stato né nuovo né complesso.
Si costituiva, come da atti, il convenuto Ing. chiedendo, ex adverso, il Controparte_1
rigetto dell'opposizione proposta, rilevando che l'attrice aveva chiesto un accertamento in merito allo stato dell'intero impianto realizzato dalla da . CP_3 Controparte_2
Inoltre il convenuto rilevava come “i quesiti nella nuova procedura sono parzialmente differenti
da quelli della prima procedura, in quanto si sono verificati nuovi accadimenti negli stabili analizzati”
in data 15.01.2025, accadimenti dunque nuovi e successivi rispetto a quelli oggetto del primo procedimento di ATP sopra citato, che hanno reso necessario, al seguito del verificarsi di “nuove
pacifiche rotture” avvenute nell'immobile analizzato, “una nuova indagine sui medesimi impianti, che
avevano presentato nuovi ammaloramenti”.
pagina 3 di 7 Si costituiva, inoltre, la imettendosi, come da memoria in Controparte_2
atti, alla decisione dell'intestato Tribunale.
All'udienza del 25.11.2025 comparivano le parti costituite di cui in epigrafe.
Il procuratore di parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie e insisteva come da ricorso in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il procuratore di parte convenuta,
Ing. , al contrario contestava quando dedotto dalla ricorrente, riportandosi alle Controparte_1
argomentazioni di cui alla memoria di costituzione e risposta depositata e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il giudice ha posto a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing. per CP_1
l'attività espletata in merito ai punti 2 e 5 del quesito di cui all'ordinanza 28.3.2025 l'importo di €
612.050,00, che corrisponde al totale di tutte le opere meccaniche che erano state appaltate nell'autunno del 2004 alla Parte_4
In realtà l'oggetto dell'accertamento e di conseguenza l'indagine del CTU erano diretti a verificare non l'intero impianto ma alcune parti dello stesso, in particolare le tubazioni principali di tale impianto, da cui era fuoriuscita dell'acqua che si era infiltrata in soffitti e pareti. E' lo stesso CTU a pag. 3 della perizia ad affermare. “L'oggetto della presente vertenza si concentra sulle voci 49, 50, 51
e 52 del predetto computo metrico allegato alla dichiarazione di conformità che attesta come
effettivamente forniti e posati: - 160 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 88
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 40m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo
76mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, - 300 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 54 pagina 4 di 7 mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso,- 140 m di tubazioni in acciaio sistema pressfitting diametro tubo 42
mm, con protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato
compatto di polipropilene estruso, tubazioni tutte dotate del rivestimento coibentante a celle chiuse,
avente anche funzione di barriera al vapore se effettivamente adeso alla tubazione, riportato nella
sopra citata Dichiarazione di conformità”.
Il quesito formulato al CTU va letto necessariamente in correlazione alle doglianze svolte nel ricorso introduttivo dell'ATP e allo svolgimento dell'accertamento. Basta leggere il primo verbale di riunione tra il CTU e i CTP del 14/05/2025 per constatare che l'indagine peritale ha avuto ad oggetto unicamente alcune tubazioni dell'impianto da cui era fuoriuscita l'acqua.
Il fatto che l'indagine peritale non concernesse l'intero impianto di climatizzazione della struttura - attualmente composta da 5 Nuclei, denominati ”, “ ”, Controparte_4 CP_5 CP_6
“ ”, “ ” ed “ ” - ma solo porzioni delle linee principali dell'impianto di CP_7 CP_8 CP_9
condizionamento-riscaldamento, trova conferma nel preventivo redatto il 15.2.2024 dalla ditta Fostini
S.r.l., su richiesta della ricorrente al fine di quantificare i costi necessari per la risoluzione del problema lamentato da e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025, che prevede la “predisposizione di Parte_1
nuove linee principali in acciaio inox per uta e ventilconvettori e linee condizionamento” per un costo di € 76.036,00 secondo il computo ed il progetto allegato (v. doc. 27 della ricorrente).
L'assunto trova poi ulteriore dimostrazione nella circostanza che l'Ing. ha previsto, CP_1
quali opere di ripristino, la posa di nuove tubazioni seguendo il tracciato che la ditta Fostini S.r.l. aveva suggerito nel suo preventivo, per un'estensione complessiva di 600 m (300 + 300) con relativa coibentazione a cellule chiuse, stimandone il costo rispettivamente nell'importo di complessivi €
61.370,00 con tubazioni in acciaio al carbonio (cfr. pag. 27 della CTU) o di complessivi € 82.450,10
con tubazioni in acciaio inox AISI 304, materiale quest'ultimo proposto dalla Fostini S.r.l., ma ritenuto pagina 5 di 7 dal perito migliorativo rispetto alle tubazioni previste nel contratto di appalto del 2004 (cfr. pag. 28
della CTU).
In definitiva l'Ing. non ha esaminato l'intero impianto ma solo le tubazioni principali CP_1
dello stesso, il cui valore è di gran lunga inferiore rispetto al valore preso a riferimento per liquidare l'onorario
Il giudice avrebbe dovuto porre a base della liquidazione delle competenze del CTU Ing.
per l'attività espletata in merito ai punti 2 e 5 del quesito di cui all'ordinanza 28.3.2025 non CP_1
l'importo di € 612.050,00, che corrisponde al totale dell'appalto, ma l'importo di € 76.036,00,
corrispondente al valore dei tratti di tubazione da sostituire come da preventivo della ditta Fostini S.r.l.
procurato dalla ricorrente e trasmesso al CTU con e-mail 29.5.2025.
Il compenso del CTU andava, quindi, quantificato nei valori minimi ex art. 11 delle tabelle allegate al DM 30.5.2002 n. 182, considerata la modesta complessità dell'ulteriore incarico conferito al
CTU rispetto agli accertamenti già svolti nel precedente procedimento, in relazione al valore dell'oggetto della controversia che è pari ai 70.000/80.000 previsti per la sostituzione dei tubi ammalorati e quindi nell'importo di €. 2.347,76, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. In accoglimento dell'opposizione ridetermina il compenso del CTU Ing. con Controparte_1
riguardo all'attività espletata nel procedimento di ATP n. 392/2025 R.G. secondo i parametri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182, nell'importo di € 2.347,76, oltre contributo previdenziale e iva nella misura di legge.
2. Spese compensate.
pagina 6 di 7 Mantova, 24/12/2025
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Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
pagina 7 di 7