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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2281/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle avv.te Federica
BO (c.f. e LA RI RA (c.f. ) in C.F._3 C.F._4
RB (MI), al corso Garibaldi n. 18;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.09.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni, così come modificate a seguito di comparizione personale all'udienza del
17.10.2025:
1) “dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sig.ra e Sig. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 7
CP_1
2) ordinare al Comune di Brembio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e la definizione delle frequentazioni Per_ I Signori e concordano che e restino affidate a entrambi, secondo i Parte_1 CP_1 Pt_2 principi dell'affido condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre.
La Sig.ra rimarrà a vivere con le figlie presso la casa coniugale di NO IG (LO), Parte_1
Via Piave 1, anche in considerazione delle determinazioni economiche prese dalle Parti come di seguito specificato.
Sempre in ragione della distanza tra il luogo di residenza delle bambine e quello del padre, nonché del lavoro di quest'ultimo, organizzato su turni, le Parti condividono che il Sig. potrà fare visita CP_1 alle figlie a NO IG, trattenendosi anche presso la loro abitazione, per due giorni alla settimana, anche non consecutivi, da comunicare alla Sig.ra nel corso della settimana Parte_1 precedente, previamente concordando di volta in volta orari e modalità nel rispetto degli impegni di Per_ entrambi e di quelli scolastici o extrascolastici di e . Pt_2
Allo stesso modo, anche in occasione di festività, ponti e vacanze scolastiche, il Sig. sarà CP_1 libero di far visita alle figlie accordandosi anticipatamente con la Sig.ra e cercando, Parte_1 comunque, di rispettare, in linea di principio, il criterio dell'alternanza. Per_ Infine, ciascun genitore potrà tenere con sé e per le vacanze estive per 15 giorni anche Pt_2 non consecutivi, con l'impegno reciproco a concordare i periodi di ferie da trascorrere con le bambine, le modalità e le destinazioni di viaggio entro la metà del mese di aprile di ogni anno.
Entrambi i genitori, nei tempi di rispettiva spettanza, si impegnano a consentire che l'altro genitore possa contattare telefonicamente le figlie, anche tramite videochiamata.
Le Parti si impegnano, altresì, a garantire un rapporto significativo tra le bambine e i nonni, sia materni che paterni.
È, comunque, fatta salva ogni migliore intesa tra i genitori e nell'interesse delle minori, anche in considerazione della crescita delle stesse e dell'assestarsi della situazione familiare.
Sul contributo al mantenimento
I ricorrenti concordano, a carico del Sig. un assegno mensile di contributo al mantenimento CP_1
Per_ di e pari ad Euro 300,00= (Euro 150,00= per ciascuna figlia), da versare alla Sig.ra Pt_2
pagina 2 di 7 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, Parte_1 con prima rivalutazione dall'anno successivo all'omologazione dei presenti accordi.
A partire dal momento in cui saranno attuate le ulteriori pattuizioni economiche tra le Parti di seguito dichiarate e, in particolare, da quando la Sig.ra si farà carico del mutuo residuo sull'ex casa Parte_1 coniugale a fronte dell'intestazione della proprietà della stessa, il Sig. si impegnerà ad CP_1 aumentare il contributo al mantenimento ad Euro 600,00= mensili (Euro 300,00= per ciascuna figlia), sempre da versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Parte_1 sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione dall'anno successivo all'omologazione dei presenti accordi.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, secondo i principi individuati nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci , integratori e altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa pagina 3 di 7 scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo ecc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In aggiunta a quanto definito dalle Linee Guida, i Signori stabiliscono che divideranno al 50% anche la spesa per l'acquisto del cambio stagionale di vestiario per le bambine, che abitualmente effettuano due volte l'anno.
Le Parti convengono, altresì, che l'Assegno Unico liquidato dall'INPS sia integralmente percepito dalla Sig.ra alla quale spetterà anche la deduzione per i figli a carico, mentre la detrazione Parte_1 delle spese straordinarie sarà effettuata al 50% da entrambi i genitori.
Altro
I Signori si autorizzano, già da ora e fino alla maggiore età delle figlie, alla richiesta di rilascio di Per_ carta d'identità e passaporto per e . Pt_2
I genitori si impegnano, infine, a comunicare tempestivamente ogni loro cambio di residenza o domicilio.
5) PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Sulla casa coniugale pagina 4 di 7 La casa coniugale sita in NO IG (LO) Via Piave 1 e censita al NCEU di detto Comune al:
⁃ foglio 18, mappali 53 sub. 701 e 54 sub. 701 graffati, piano T, cat. A7, classe 2, vani 6, superficie catastale mq 123, rendita catastale Euro 402,84= e
⁃ foglio 18, mappale 54 sub. 101, piano T, cat. C6, classe 2, superficie catastale mq 15, rendita catastale Euro 39,51=
è dal Sig. in data 16.09.2019 con atto del Notaio di Lodi Parte_3 CP_1 Persona_2
Rep. n. 34706, Racc. n. 18158, al quale si rimanda per ogni migliore identificazione della proprietà
(doc. 7)
Per l'acquisto di detta unità abitativa il Sig. riconosce di avere ricevuto un contributo di CP_1
Euro 20.000,00= dai genitori della Sig.ra e che quest'ultima, oltre a prestarvi fidejussione, Parte_1 ha sempre concorso al pagamento del mutuo gravante sull'immobile in favore della
[...]
che ha finanziato la somma capitale di Euro 80.000,00= da rimborsarsi in 30 Controparte_2 anni con rate mensili di Euro 253,29= da corrispondersi fino alla scadenza del 30.09.2049, come da contratto di mutuo del 16.09.2019, sempre a ministero Notaio di Lodi Rep. n. 18159, Persona_3
Racc. n. 34707 (doc. 8).
Il Sig. si impegna a vendere alla Sig.ra la casa coniugale sita Controparte_1 Parte_1 in NO IG (LO), Via Piave 1 e censita al NCEU di detto Comune al:
⁃ foglio 18, mappali 53 sub. 701 e 54 sub. 701 graffati, piano T, cat. A7, classe 2, vani 6, superficie catastale mq 123, rendita catastale Euro 402,84= e
⁃ foglio 18, mappale 54 sub. 101, piano T, cat. C6, classe 2, superficie catastale mq 15, rendita catastale Euro 39,51=
e meglio identificata nell'atto di acquisto del Notaio di Lodi, cui si rimanda. Persona_3
In considerazione del contributo economico offerto dai genitori della Sig.ra e dalla Parte_1 partecipazione della stessa al pagamento del mutuo, le Parti stabiliscono che il prezzo di alienazione sarà pari al valore del mutuo ancora in essere e che la Signora andrà ad accollarsi integralmente al momento del rogito, da sottoscriversi presso il Notaio che sarà indicato da quest'ultima al Sig.
CP_1
Sino ad allora il mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagato dal Sig. CP_1
I ricorrenti concordano che l'atto notarile di vendita della casa coniugale alla Sig.ra al fine Parte_1 di consentirle di razionalizzare i propri impegni economici in vista di quelli che andrà ad assumersi, potrà effettuarsi solo dopo che la stessa sarà riuscita a vendere la sua proprietà sita in Brembio (LO),
LO RI snc, censita al NCEU di detto Comune al foglio 13, part. 201, sub. 7, cat. A3, vani 3, sulla quale grava a sua volta un mutuo in favore di per la Controparte_2
pagina 5 di 7 somma capitale di Euro 35.722,90 da rimborsarsi con rate mensili di Euro 175,19= da corrispondersi fino alla scadenza di maggio 2039, come da contratto di mutuo del 19.04.2019, al pagamento del quale il Sig. ha contribuito per la durata della convivenza matrimoniale e che ora ha ripreso a CP_1 sostenere esclusivamente la Signora.
Al momento del deposito del presente ricorso, la vendita della casa della Sig.ra a Brembio è Parte_1 prevista per il 17.09.2025.
A tale ultimo proposito, il Sig. dichiara di non avere nulla a pretendere dal ricavato della CP_1 vendita della proprietà della Sig.ra Parte_1
In ogni caso, alla Sig.ra sarà assegnata la casa coniugale di NO IG (LO), Via Parte_1
Piave 1, dove continuerà a vivere con le figlie.
Infine, con riferimento al finanziamento in essere con per l'acquisto e l'installazione Parte_4 dell'impianto fotovoltaico della casa coniugale, sarà pagato dal Sig. fino al trasferimento di CP_1 proprietà della stessa in favore della Sig.ra mentre, successivamente, sarà sostenuto da Parte_1 quest'ultima”.
Le parti hanno, inoltre, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III c.p.c.
All'udienza del 17.10.2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno modificato il regime di affido della prole, originariamente previsto esclusivo in capo alla madre, a condiviso tra i genitori. In tale occasione la sig.ra ha dichiarato “io e il sig. abbiamo sempre assunto tutte le Parte_1 CP_1 decisioni che riguardano le bambine concordemente, la scelta dell'affido esclusivo è prettamente di carattere pratico, per evitare di avere problemi per la firma dei documenti o delle varie autorizzazioni per la scuola o delle altre attività. Sono comunque favorevole a un affido condiviso”. Il sig. CP_1 ha dichiarato “ho un ottimo rapporto con le bambine e con la sig.ra semplicemente mi sono Parte_1 trasferito a Modena, dove lavoro su turni, e abbiamo pensato che l'affido esclusivo potesse favorirci da un punto di vista pratico. Nulla osta a un affido condiviso”. Le parti chiedevano quindi concordemente di il regime di affido da esclusivo alla sola madre a condiviso tra i genitori;
la giudice delegata ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c. pagina 6 di 7 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età delle minori.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Brembio (CR) in data 01.06.2013, trascritto nei Registri di Stato
Civile del predetto Comune con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio (CR), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 3.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2281/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle avv.te Federica
BO (c.f. e LA RI RA (c.f. ) in C.F._3 C.F._4
RB (MI), al corso Garibaldi n. 18;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.09.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni, così come modificate a seguito di comparizione personale all'udienza del
17.10.2025:
1) “dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sig.ra e Sig. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 7
CP_1
2) ordinare al Comune di Brembio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e la definizione delle frequentazioni Per_ I Signori e concordano che e restino affidate a entrambi, secondo i Parte_1 CP_1 Pt_2 principi dell'affido condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre.
La Sig.ra rimarrà a vivere con le figlie presso la casa coniugale di NO IG (LO), Parte_1
Via Piave 1, anche in considerazione delle determinazioni economiche prese dalle Parti come di seguito specificato.
Sempre in ragione della distanza tra il luogo di residenza delle bambine e quello del padre, nonché del lavoro di quest'ultimo, organizzato su turni, le Parti condividono che il Sig. potrà fare visita CP_1 alle figlie a NO IG, trattenendosi anche presso la loro abitazione, per due giorni alla settimana, anche non consecutivi, da comunicare alla Sig.ra nel corso della settimana Parte_1 precedente, previamente concordando di volta in volta orari e modalità nel rispetto degli impegni di Per_ entrambi e di quelli scolastici o extrascolastici di e . Pt_2
Allo stesso modo, anche in occasione di festività, ponti e vacanze scolastiche, il Sig. sarà CP_1 libero di far visita alle figlie accordandosi anticipatamente con la Sig.ra e cercando, Parte_1 comunque, di rispettare, in linea di principio, il criterio dell'alternanza. Per_ Infine, ciascun genitore potrà tenere con sé e per le vacanze estive per 15 giorni anche Pt_2 non consecutivi, con l'impegno reciproco a concordare i periodi di ferie da trascorrere con le bambine, le modalità e le destinazioni di viaggio entro la metà del mese di aprile di ogni anno.
Entrambi i genitori, nei tempi di rispettiva spettanza, si impegnano a consentire che l'altro genitore possa contattare telefonicamente le figlie, anche tramite videochiamata.
Le Parti si impegnano, altresì, a garantire un rapporto significativo tra le bambine e i nonni, sia materni che paterni.
È, comunque, fatta salva ogni migliore intesa tra i genitori e nell'interesse delle minori, anche in considerazione della crescita delle stesse e dell'assestarsi della situazione familiare.
Sul contributo al mantenimento
I ricorrenti concordano, a carico del Sig. un assegno mensile di contributo al mantenimento CP_1
Per_ di e pari ad Euro 300,00= (Euro 150,00= per ciascuna figlia), da versare alla Sig.ra Pt_2
pagina 2 di 7 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, Parte_1 con prima rivalutazione dall'anno successivo all'omologazione dei presenti accordi.
A partire dal momento in cui saranno attuate le ulteriori pattuizioni economiche tra le Parti di seguito dichiarate e, in particolare, da quando la Sig.ra si farà carico del mutuo residuo sull'ex casa Parte_1 coniugale a fronte dell'intestazione della proprietà della stessa, il Sig. si impegnerà ad CP_1 aumentare il contributo al mantenimento ad Euro 600,00= mensili (Euro 300,00= per ciascuna figlia), sempre da versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Parte_1 sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione dall'anno successivo all'omologazione dei presenti accordi.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, secondo i principi individuati nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci , integratori e altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa pagina 3 di 7 scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo ecc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In aggiunta a quanto definito dalle Linee Guida, i Signori stabiliscono che divideranno al 50% anche la spesa per l'acquisto del cambio stagionale di vestiario per le bambine, che abitualmente effettuano due volte l'anno.
Le Parti convengono, altresì, che l'Assegno Unico liquidato dall'INPS sia integralmente percepito dalla Sig.ra alla quale spetterà anche la deduzione per i figli a carico, mentre la detrazione Parte_1 delle spese straordinarie sarà effettuata al 50% da entrambi i genitori.
Altro
I Signori si autorizzano, già da ora e fino alla maggiore età delle figlie, alla richiesta di rilascio di Per_ carta d'identità e passaporto per e . Pt_2
I genitori si impegnano, infine, a comunicare tempestivamente ogni loro cambio di residenza o domicilio.
5) PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Sulla casa coniugale pagina 4 di 7 La casa coniugale sita in NO IG (LO) Via Piave 1 e censita al NCEU di detto Comune al:
⁃ foglio 18, mappali 53 sub. 701 e 54 sub. 701 graffati, piano T, cat. A7, classe 2, vani 6, superficie catastale mq 123, rendita catastale Euro 402,84= e
⁃ foglio 18, mappale 54 sub. 101, piano T, cat. C6, classe 2, superficie catastale mq 15, rendita catastale Euro 39,51=
è dal Sig. in data 16.09.2019 con atto del Notaio di Lodi Parte_3 CP_1 Persona_2
Rep. n. 34706, Racc. n. 18158, al quale si rimanda per ogni migliore identificazione della proprietà
(doc. 7)
Per l'acquisto di detta unità abitativa il Sig. riconosce di avere ricevuto un contributo di CP_1
Euro 20.000,00= dai genitori della Sig.ra e che quest'ultima, oltre a prestarvi fidejussione, Parte_1 ha sempre concorso al pagamento del mutuo gravante sull'immobile in favore della
[...]
che ha finanziato la somma capitale di Euro 80.000,00= da rimborsarsi in 30 Controparte_2 anni con rate mensili di Euro 253,29= da corrispondersi fino alla scadenza del 30.09.2049, come da contratto di mutuo del 16.09.2019, sempre a ministero Notaio di Lodi Rep. n. 18159, Persona_3
Racc. n. 34707 (doc. 8).
Il Sig. si impegna a vendere alla Sig.ra la casa coniugale sita Controparte_1 Parte_1 in NO IG (LO), Via Piave 1 e censita al NCEU di detto Comune al:
⁃ foglio 18, mappali 53 sub. 701 e 54 sub. 701 graffati, piano T, cat. A7, classe 2, vani 6, superficie catastale mq 123, rendita catastale Euro 402,84= e
⁃ foglio 18, mappale 54 sub. 101, piano T, cat. C6, classe 2, superficie catastale mq 15, rendita catastale Euro 39,51=
e meglio identificata nell'atto di acquisto del Notaio di Lodi, cui si rimanda. Persona_3
In considerazione del contributo economico offerto dai genitori della Sig.ra e dalla Parte_1 partecipazione della stessa al pagamento del mutuo, le Parti stabiliscono che il prezzo di alienazione sarà pari al valore del mutuo ancora in essere e che la Signora andrà ad accollarsi integralmente al momento del rogito, da sottoscriversi presso il Notaio che sarà indicato da quest'ultima al Sig.
CP_1
Sino ad allora il mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagato dal Sig. CP_1
I ricorrenti concordano che l'atto notarile di vendita della casa coniugale alla Sig.ra al fine Parte_1 di consentirle di razionalizzare i propri impegni economici in vista di quelli che andrà ad assumersi, potrà effettuarsi solo dopo che la stessa sarà riuscita a vendere la sua proprietà sita in Brembio (LO),
LO RI snc, censita al NCEU di detto Comune al foglio 13, part. 201, sub. 7, cat. A3, vani 3, sulla quale grava a sua volta un mutuo in favore di per la Controparte_2
pagina 5 di 7 somma capitale di Euro 35.722,90 da rimborsarsi con rate mensili di Euro 175,19= da corrispondersi fino alla scadenza di maggio 2039, come da contratto di mutuo del 19.04.2019, al pagamento del quale il Sig. ha contribuito per la durata della convivenza matrimoniale e che ora ha ripreso a CP_1 sostenere esclusivamente la Signora.
Al momento del deposito del presente ricorso, la vendita della casa della Sig.ra a Brembio è Parte_1 prevista per il 17.09.2025.
A tale ultimo proposito, il Sig. dichiara di non avere nulla a pretendere dal ricavato della CP_1 vendita della proprietà della Sig.ra Parte_1
In ogni caso, alla Sig.ra sarà assegnata la casa coniugale di NO IG (LO), Via Parte_1
Piave 1, dove continuerà a vivere con le figlie.
Infine, con riferimento al finanziamento in essere con per l'acquisto e l'installazione Parte_4 dell'impianto fotovoltaico della casa coniugale, sarà pagato dal Sig. fino al trasferimento di CP_1 proprietà della stessa in favore della Sig.ra mentre, successivamente, sarà sostenuto da Parte_1 quest'ultima”.
Le parti hanno, inoltre, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III c.p.c.
All'udienza del 17.10.2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno modificato il regime di affido della prole, originariamente previsto esclusivo in capo alla madre, a condiviso tra i genitori. In tale occasione la sig.ra ha dichiarato “io e il sig. abbiamo sempre assunto tutte le Parte_1 CP_1 decisioni che riguardano le bambine concordemente, la scelta dell'affido esclusivo è prettamente di carattere pratico, per evitare di avere problemi per la firma dei documenti o delle varie autorizzazioni per la scuola o delle altre attività. Sono comunque favorevole a un affido condiviso”. Il sig. CP_1 ha dichiarato “ho un ottimo rapporto con le bambine e con la sig.ra semplicemente mi sono Parte_1 trasferito a Modena, dove lavoro su turni, e abbiamo pensato che l'affido esclusivo potesse favorirci da un punto di vista pratico. Nulla osta a un affido condiviso”. Le parti chiedevano quindi concordemente di il regime di affido da esclusivo alla sola madre a condiviso tra i genitori;
la giudice delegata ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c. pagina 6 di 7 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età delle minori.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Brembio (CR) in data 01.06.2013, trascritto nei Registri di Stato
Civile del predetto Comune con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio (CR), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 3.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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