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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Dott. Maria Gabriella Perrone, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e segg. CCII depositato in data 16.12.2024 nell'interesse dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e la sig.ra (C.F.: ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevata la propria competenza;
letta la relazione finale ex art 70 CCII presentata dal gestore della crisi, Avv. Emanuele Calogiuri con contestuale proposta migliorativa del piano da offrire ai creditori;
esaminate le osservazioni presentate al piano di ristrutturazione a cura della creditrice Prexta Spa;
osservato che le suddette contestazioni afferiscono a: carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento e assenza di relativa documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica;
richiesta erogazione finanziamenti connotata da condotta colposa erogati in favore della richiedente ed incompletezza del piano per mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;
osservate, le repliche a cura dell'OCC, ed, in particolare, esaminate le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento dei ricorrenti relative alla necessità di estinguere e/o rinegoziare precedenti finanziamenti e incrementare il reddito mensile a disposizione della famiglia per sostentare le normali esigenze di vita (ivi comprese spese per acquisto elettrodomestici, acquisto auto usata) dovuto anche allo stato lavorativo precario come addetta alle pulizie della sig.ra ed all'irregolare percezioni delle retribuzioni lavorative Parte_2 da parte del sig , come evincibile dagli estratti conto in atti e relative buste paga;
Pt_1 ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alle ragioni del sovraindebitamento dei ricorrenti così escludendosi la determinazione della situazione di sovraindebitamento da parte dei debitori con dolo o colpa, come già confermato da questo
Tribunale in sede di decreto di ammissibilità ex art 67 CCII;
ritenuto, inoltre, che stessa la creditrice dissenziente (la quale ha inizialmente precisato un credito pari ad € 12.497,95, con le osservazioni pervenute un differente credito di € 16.059,06, infine, su PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
istanza del gestore del 31.10.2025 preceduta da contatto telefonico, ha proceduto a formalizzare un debito pari ad € 13.633,85), a sostegno del rigetto del ricorso, ha lamentato un accesso al credito da parte del ricorrenti scientemente non sostenibile, e ciò benchè essa abbia erogato ad essi un finanziamento senza nessun previo vaglio della situazione dei richiedenti mediante accesso alla Banca d'Italia o a qualsivoglia banca dati, così non potendosi dolere di una situazione che essa stessa ha contribuito a creare e che, quale soggetto qualificato, avrebbe dovuto previamente vagliare;
osservato che parte ricorrente ha incrementato la massa attiva da distribuire avendo messo a disposizione della somma di € 7.775,76 pari al TFR maturato dal sig. , non ancora Parte_1 liquidato da marzo 2025 per inadempienza del proprio datore di lavoro, così nemmeno più sussistendo il profilo di doglianza della omessa valutazione del tfr;
rilevato che la situazione complessiva debitoria dei ricorrenti ammonta ad € 96.685,00;
rilevato che il sig. è lavoratore dipendente come manovale edile e percettore una Parte_1 retribuzione netta mensile media pari ad € 1.500,00 e che le spese familiari attestate ammontano ad € 1.250,00;
osservato, che il piano, originariamente proposto in 94 rate, prevede il pagamento di € 41.419,25
a soddisfacimento nella misura del 100% dei crediti in prededuzione, dei creditori privilegiati nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 40 % mediante il versamento di n. 99 rate da € 310,00, oltre al TFR accantonato e non versato dall'azienda
[...]
e il versamento annuale di ulteriori € 500,00 quale somma percepita da per CP_1 Parte_3 numero 8 anni;
rilevato, quindi, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 10 ottobre 2025, il presente
Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
ritenuto con riferimento alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria che il ricorrente è proprietario di beni immobili e beni mobili registrati di scarso valore di mercato e gravati da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo in favore di Banca SE in scadenza al 2044;
ritenuto conclusivamente che il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare ai ricorrenti il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sig.ri (C.F.: ) e la sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Emanuele
[...] C.F._2
Calogiuri; dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_2 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 16.11.2025
Il Giudice Delegato
dott.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Dott. Maria Gabriella Perrone, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e segg. CCII depositato in data 16.12.2024 nell'interesse dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e la sig.ra (C.F.: ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevata la propria competenza;
letta la relazione finale ex art 70 CCII presentata dal gestore della crisi, Avv. Emanuele Calogiuri con contestuale proposta migliorativa del piano da offrire ai creditori;
esaminate le osservazioni presentate al piano di ristrutturazione a cura della creditrice Prexta Spa;
osservato che le suddette contestazioni afferiscono a: carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento e assenza di relativa documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica;
richiesta erogazione finanziamenti connotata da condotta colposa erogati in favore della richiedente ed incompletezza del piano per mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;
osservate, le repliche a cura dell'OCC, ed, in particolare, esaminate le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento dei ricorrenti relative alla necessità di estinguere e/o rinegoziare precedenti finanziamenti e incrementare il reddito mensile a disposizione della famiglia per sostentare le normali esigenze di vita (ivi comprese spese per acquisto elettrodomestici, acquisto auto usata) dovuto anche allo stato lavorativo precario come addetta alle pulizie della sig.ra ed all'irregolare percezioni delle retribuzioni lavorative Parte_2 da parte del sig , come evincibile dagli estratti conto in atti e relative buste paga;
Pt_1 ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alle ragioni del sovraindebitamento dei ricorrenti così escludendosi la determinazione della situazione di sovraindebitamento da parte dei debitori con dolo o colpa, come già confermato da questo
Tribunale in sede di decreto di ammissibilità ex art 67 CCII;
ritenuto, inoltre, che stessa la creditrice dissenziente (la quale ha inizialmente precisato un credito pari ad € 12.497,95, con le osservazioni pervenute un differente credito di € 16.059,06, infine, su PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
istanza del gestore del 31.10.2025 preceduta da contatto telefonico, ha proceduto a formalizzare un debito pari ad € 13.633,85), a sostegno del rigetto del ricorso, ha lamentato un accesso al credito da parte del ricorrenti scientemente non sostenibile, e ciò benchè essa abbia erogato ad essi un finanziamento senza nessun previo vaglio della situazione dei richiedenti mediante accesso alla Banca d'Italia o a qualsivoglia banca dati, così non potendosi dolere di una situazione che essa stessa ha contribuito a creare e che, quale soggetto qualificato, avrebbe dovuto previamente vagliare;
osservato che parte ricorrente ha incrementato la massa attiva da distribuire avendo messo a disposizione della somma di € 7.775,76 pari al TFR maturato dal sig. , non ancora Parte_1 liquidato da marzo 2025 per inadempienza del proprio datore di lavoro, così nemmeno più sussistendo il profilo di doglianza della omessa valutazione del tfr;
rilevato che la situazione complessiva debitoria dei ricorrenti ammonta ad € 96.685,00;
rilevato che il sig. è lavoratore dipendente come manovale edile e percettore una Parte_1 retribuzione netta mensile media pari ad € 1.500,00 e che le spese familiari attestate ammontano ad € 1.250,00;
osservato, che il piano, originariamente proposto in 94 rate, prevede il pagamento di € 41.419,25
a soddisfacimento nella misura del 100% dei crediti in prededuzione, dei creditori privilegiati nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 40 % mediante il versamento di n. 99 rate da € 310,00, oltre al TFR accantonato e non versato dall'azienda
[...]
e il versamento annuale di ulteriori € 500,00 quale somma percepita da per CP_1 Parte_3 numero 8 anni;
rilevato, quindi, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 10 ottobre 2025, il presente
Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
ritenuto con riferimento alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria che il ricorrente è proprietario di beni immobili e beni mobili registrati di scarso valore di mercato e gravati da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo in favore di Banca SE in scadenza al 2044;
ritenuto conclusivamente che il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare ai ricorrenti il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sig.ri (C.F.: ) e la sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Emanuele
[...] C.F._2
Calogiuri; dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_2 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto PROC. N. 282/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 16.11.2025
Il Giudice Delegato
dott.ssa Maria Gabriella Perrone