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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1186/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avino Parte_1 C.F._1 LE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Palmieri Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
04.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 11.02.2022, impugnava la sentenza Parte_1
n. 2540/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 12.07.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 29.04.2016, alle ore 07.30 circa, in Ottaviano, mentre camminava lungo via Querce, sul margine destro della carreggiata, veniva investito da un veicolo Ford Kuga, di colore grigio, proveniente da dietro;
• in particolare, il veicolo Ford Kuga colpiva, con la sua parte laterale destra, la parte sinistra dell'attore che, a seguito dell'urto, veniva scaraventato al suolo e, quindi, veniva condotto al
Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro;
• il conducente del veicolo Ford Kuga, nonostante avesse visto l'accaduto, ometteva ogni soccorso e si allontanava velocemente dal luogo del sinistro;
• la responsabilità per il danno in questione è da attribuirsi al conducente dell'auto non identificata e, quindi, a in qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno patito, entro il limite di € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione, ritenendo che l'attore non avesse soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., data l'inattendibilità dei testi escussi.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, censurando, con riferimento a diversi profili, la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Giudice di Pace.
1.4 – Si costituiva in giudizio la argomentando circa l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 04.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
12.07.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 11.02.2022; inoltre,
2 l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.02.2022, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'impugnazione attiene principalmente alla valutazione delle prove raccolte nel corso del primo grado di giudizio, consistenti nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e nel verbale di Pronto Soccorso.
L'appello è infondato, pur essendo necessario precisare alcuni passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.1 – In effetti, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalle testi e Testimone_1 Testimone_2
Sul punto, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle testimoni, oltre ad essere generiche, si pongono in aperta contraddizione con il certificato di Pronto Soccorso versato in atti. Entrambe le testimoni, infatti, hanno affermato di non essere riuscite a rilevare la targa dell'automobile, poiché la stessa proseguiva la propria corsa a velocità sostenuta;
in altri termini, le testi hanno riferito che il conducente della vettura, dopo aver investito non si fermava a soccorrerlo. Parte_1
Tale elemento si pone in contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato presso il
Pronto Soccorso di Ottaviano “Casa di Cura Trusso”: dal verbale depositato dall'odierno appellante in allegato all'atto di citazione, infatti, pur desumendosi che lo stesso ha affermato di
“essere stato investito mentre era per strada”, si evince che lo stesso ha negato l'omissione di soccorso, essendo chiaramente riportato “omissione di soccorso: NO”.
3 È evidente, dunque, la contraddizione sussistente tra le testimonianze rese dalle testi e la documentazione in atti, su un punto essenziale nella ricostruzione del fatto, ossia sulla sussistenza di un'omissione di soccorso, che integra un elemento costitutivo della domanda risarcitoria formulata nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Tale rilevante contraddizione rappresenta un indice oggettivo di inattendibilità delle testi, che hanno offerto una ricostruzione del sinistro differente da quella narrata dalla stessa parte presso il Pronto Soccorso.
Le testimonianze, dunque, non sono idonee a dimostrare la storicità dei fatti descritti all'interno dell'atto di citazione;
conseguentemente, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure,
l'odierno appellante non ha dimostrato la dinamica del sinistro per cui è causa, non essendo stata raggiunta, in particolare, la prova dell'omissione di soccorso.
3.2 – Peraltro, diversamente rispetto a quanto affermato dall'appellante, tale lacuna probatoria non può essere superata dagli esiti della CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado.
In effetti, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di indagine che non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onus probandi, né può essere utilizzato al fine di esonerare la parte stessa dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cassazione civile sez.
III, 7/09/2023, n. 26048).
Peraltro, l'astratta compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio, non implica che il sinistro si sia verificato, in concreto, con le modalità prospettate dall'appellante; d'altronde, tale valutazione di compatibilità è del tutto ininfluente ai fini della prova dell'omissione di soccorso.
In questa prospettiva, neppure la valutazione della relazione tecnica consente di ritenere provati i fatti dedotti dall'appellante.
3.3 – Alla luce di tali considerazioni, la domanda è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure, poiché parte attrice non ha fornito la prova dell'an debeatur. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale (art. 2697 c.c.), l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato. Egli, pertanto, è tenuto a
4 dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo non identificato;
deve fornire prova, inoltre, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4213;
Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10540; Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.
15367).
Tale onere probatorio, alla luce delle precedenti considerazioni, non è stato soddisfatto dall'odierno appellante;
la sentenza di primo grado, quindi, deve essere confermata.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore di parte appellata, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
5 - dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1186/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avino Parte_1 C.F._1 LE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Palmieri Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
04.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 11.02.2022, impugnava la sentenza Parte_1
n. 2540/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 12.07.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 29.04.2016, alle ore 07.30 circa, in Ottaviano, mentre camminava lungo via Querce, sul margine destro della carreggiata, veniva investito da un veicolo Ford Kuga, di colore grigio, proveniente da dietro;
• in particolare, il veicolo Ford Kuga colpiva, con la sua parte laterale destra, la parte sinistra dell'attore che, a seguito dell'urto, veniva scaraventato al suolo e, quindi, veniva condotto al
Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro;
• il conducente del veicolo Ford Kuga, nonostante avesse visto l'accaduto, ometteva ogni soccorso e si allontanava velocemente dal luogo del sinistro;
• la responsabilità per il danno in questione è da attribuirsi al conducente dell'auto non identificata e, quindi, a in qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno patito, entro il limite di € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione, ritenendo che l'attore non avesse soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., data l'inattendibilità dei testi escussi.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, censurando, con riferimento a diversi profili, la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Giudice di Pace.
1.4 – Si costituiva in giudizio la argomentando circa l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 04.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
12.07.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 11.02.2022; inoltre,
2 l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.02.2022, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'impugnazione attiene principalmente alla valutazione delle prove raccolte nel corso del primo grado di giudizio, consistenti nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e nel verbale di Pronto Soccorso.
L'appello è infondato, pur essendo necessario precisare alcuni passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.1 – In effetti, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalle testi e Testimone_1 Testimone_2
Sul punto, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle testimoni, oltre ad essere generiche, si pongono in aperta contraddizione con il certificato di Pronto Soccorso versato in atti. Entrambe le testimoni, infatti, hanno affermato di non essere riuscite a rilevare la targa dell'automobile, poiché la stessa proseguiva la propria corsa a velocità sostenuta;
in altri termini, le testi hanno riferito che il conducente della vettura, dopo aver investito non si fermava a soccorrerlo. Parte_1
Tale elemento si pone in contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato presso il
Pronto Soccorso di Ottaviano “Casa di Cura Trusso”: dal verbale depositato dall'odierno appellante in allegato all'atto di citazione, infatti, pur desumendosi che lo stesso ha affermato di
“essere stato investito mentre era per strada”, si evince che lo stesso ha negato l'omissione di soccorso, essendo chiaramente riportato “omissione di soccorso: NO”.
3 È evidente, dunque, la contraddizione sussistente tra le testimonianze rese dalle testi e la documentazione in atti, su un punto essenziale nella ricostruzione del fatto, ossia sulla sussistenza di un'omissione di soccorso, che integra un elemento costitutivo della domanda risarcitoria formulata nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Tale rilevante contraddizione rappresenta un indice oggettivo di inattendibilità delle testi, che hanno offerto una ricostruzione del sinistro differente da quella narrata dalla stessa parte presso il Pronto Soccorso.
Le testimonianze, dunque, non sono idonee a dimostrare la storicità dei fatti descritti all'interno dell'atto di citazione;
conseguentemente, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure,
l'odierno appellante non ha dimostrato la dinamica del sinistro per cui è causa, non essendo stata raggiunta, in particolare, la prova dell'omissione di soccorso.
3.2 – Peraltro, diversamente rispetto a quanto affermato dall'appellante, tale lacuna probatoria non può essere superata dagli esiti della CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado.
In effetti, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di indagine che non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onus probandi, né può essere utilizzato al fine di esonerare la parte stessa dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cassazione civile sez.
III, 7/09/2023, n. 26048).
Peraltro, l'astratta compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio, non implica che il sinistro si sia verificato, in concreto, con le modalità prospettate dall'appellante; d'altronde, tale valutazione di compatibilità è del tutto ininfluente ai fini della prova dell'omissione di soccorso.
In questa prospettiva, neppure la valutazione della relazione tecnica consente di ritenere provati i fatti dedotti dall'appellante.
3.3 – Alla luce di tali considerazioni, la domanda è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure, poiché parte attrice non ha fornito la prova dell'an debeatur. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale (art. 2697 c.c.), l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato. Egli, pertanto, è tenuto a
4 dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo non identificato;
deve fornire prova, inoltre, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4213;
Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10540; Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.
15367).
Tale onere probatorio, alla luce delle precedenti considerazioni, non è stato soddisfatto dall'odierno appellante;
la sentenza di primo grado, quindi, deve essere confermata.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore di parte appellata, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
5 - dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 24/11/2025
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