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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1822/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1725/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120240004021676 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13331/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
ResistentI : chiedono la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento n. U91/2024/000402167/6 con il quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma richiedeva la regolarizzazione del contributo unificato per euro 240,00. Il ricorrente esponeva di avere già impugnato, in data 15 ottobre 2024, la cartella esattoriale n. 09720110048861041000, eccependo vizi di notifica e prescrizione, e che, all'iscrizione del ricorso al R.G.R. n. 16369/2024, l'Ufficio aveva calcolato il contributo come se fossero stati impugnati due atti, senza specificarne l'identità né motivare la duplicazione del valore.
Secondo il contribuente, l'unico atto impugnato era la cartella di pagamento, sicché l'avviso risultava nullo per carenza di motivazione ed erronea determinazione del contributo. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio di Segreteria, sostenendo che il ricorso originario riguardava sia la cartella sia l'avviso di intimazione notificata il 19 luglio 2024, configurando un ricorso cumulativo e giustificando il calcolo del contributo su due atti distinti. Richiamava la normativa sul contributo unificato e la giurisprudenza in tema di valore della lite.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata dall'Avv. Nominativo_1, che ribadiva la legittimità della pretesa impositiva alla luce della normativa vigente e della sentenza delle Sezioni Unite n.
30008/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'avviso di pagamento impugnato risulta correttamente emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in applicazione della normativa vigente in materia di contributo unificato tributario. Dalla lettura del ricorso originario iscritto al R.G.R. n. 16369/2024 emerge che il contribuente non si è limitato a contestare la cartella esattoriale n. 09720110048861041000, ma ha esteso le proprie doglianze anche all'avviso di intimazione di pagamento notificato il 19 luglio 2024, deducendo vizi di notifica e prescrizione riferiti all'intera sequenza procedimentale.
La Corte ritiene che tale impostazione integri un'ipotesi di ricorso cumulativo, nel quale vengono impugnati due atti autonomi e distinti, ciascuno dotato di propria efficacia lesiva e di proprio valore ai fini del contributo unificato. In tali casi, ai sensi degli artt. 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, nonché dell'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, il contributo deve essere determinato per ciascun atto impugnato, secondo il valore della relativa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte chiarito che, quando il ricorrente contesta con un unico atto introduttivo più provvedimenti autonomi, il contributo unificato è dovuto in relazione a ciascuno di essi, non potendo il ricorso cumulativo comportare un indebito abbattimento del contributo dovuto. Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente applicato il contributo nella misura di euro 240,00, corrispondente a due atti di valore compreso tra euro 5.000 ed euro 25.000.
Non può neppure essere condivisa la censura relativa alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, poiché l'atto richiama espressamente il ricorso introduttivo e la necessità di regolarizzare il contributo in relazione agli atti ivi impugnati. La motivazione risulta pertanto sufficiente e conforme ai requisiti di legge, essendo il contribuente pienamente in grado di comprendere la ragione della richiesta. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 100,00 oltre oneri, accessori e rimborso Cut a favore del Mef-
Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 100,00 oltre oneri, accessori e rimborso Cut a favore del Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma. Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
PP CH
Digitalmente firmato)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1725/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120240004021676 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13331/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
ResistentI : chiedono la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento n. U91/2024/000402167/6 con il quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma richiedeva la regolarizzazione del contributo unificato per euro 240,00. Il ricorrente esponeva di avere già impugnato, in data 15 ottobre 2024, la cartella esattoriale n. 09720110048861041000, eccependo vizi di notifica e prescrizione, e che, all'iscrizione del ricorso al R.G.R. n. 16369/2024, l'Ufficio aveva calcolato il contributo come se fossero stati impugnati due atti, senza specificarne l'identità né motivare la duplicazione del valore.
Secondo il contribuente, l'unico atto impugnato era la cartella di pagamento, sicché l'avviso risultava nullo per carenza di motivazione ed erronea determinazione del contributo. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio di Segreteria, sostenendo che il ricorso originario riguardava sia la cartella sia l'avviso di intimazione notificata il 19 luglio 2024, configurando un ricorso cumulativo e giustificando il calcolo del contributo su due atti distinti. Richiamava la normativa sul contributo unificato e la giurisprudenza in tema di valore della lite.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata dall'Avv. Nominativo_1, che ribadiva la legittimità della pretesa impositiva alla luce della normativa vigente e della sentenza delle Sezioni Unite n.
30008/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'avviso di pagamento impugnato risulta correttamente emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in applicazione della normativa vigente in materia di contributo unificato tributario. Dalla lettura del ricorso originario iscritto al R.G.R. n. 16369/2024 emerge che il contribuente non si è limitato a contestare la cartella esattoriale n. 09720110048861041000, ma ha esteso le proprie doglianze anche all'avviso di intimazione di pagamento notificato il 19 luglio 2024, deducendo vizi di notifica e prescrizione riferiti all'intera sequenza procedimentale.
La Corte ritiene che tale impostazione integri un'ipotesi di ricorso cumulativo, nel quale vengono impugnati due atti autonomi e distinti, ciascuno dotato di propria efficacia lesiva e di proprio valore ai fini del contributo unificato. In tali casi, ai sensi degli artt. 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, nonché dell'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, il contributo deve essere determinato per ciascun atto impugnato, secondo il valore della relativa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte chiarito che, quando il ricorrente contesta con un unico atto introduttivo più provvedimenti autonomi, il contributo unificato è dovuto in relazione a ciascuno di essi, non potendo il ricorso cumulativo comportare un indebito abbattimento del contributo dovuto. Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente applicato il contributo nella misura di euro 240,00, corrispondente a due atti di valore compreso tra euro 5.000 ed euro 25.000.
Non può neppure essere condivisa la censura relativa alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, poiché l'atto richiama espressamente il ricorso introduttivo e la necessità di regolarizzare il contributo in relazione agli atti ivi impugnati. La motivazione risulta pertanto sufficiente e conforme ai requisiti di legge, essendo il contribuente pienamente in grado di comprendere la ragione della richiesta. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 100,00 oltre oneri, accessori e rimborso Cut a favore del Mef-
Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 100,00 oltre oneri, accessori e rimborso Cut a favore del Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma. Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
PP CH
Digitalmente firmato)