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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 801/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
NO NA Presidente
UR Di AR Giudice rel.
SA Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso come da procura separata e allegata al ricorso, dall'avv. Paolo Frizzi, C.F.
, e-mail pec e dall'avv. Stefano C.F._2 Email_1
Frizzi C.F. e-mail pec con C.F._3 Email_2 studio in Trento – Via Brigata Acqui n. 3, presso il quale ha eletto domicilio
Parte ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...], il [...], e residente in [...]C.F._4
Trento (TN), fraz. Frazione Sopramonte, Via del Praol nr. 66, elettivamente domiciliata in Trento (TN), Viale San Francesco d'Assisi n. 8, presso lo studio degli avv.ti
TO MA VA (C.F. – PEC C.F._5
e Silvia Filippi del Foro di Trento (C.F. Email_3 – PEC: , dai quali è C.F._6 Email_4 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma 3, c.p.c.
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo Parte_1 di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente e che, da tale unione, era nata la figlia a Trento in data 28.11.2023, chiedeva una regolamentazione
Per_1 della responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlia, nonché delle questioni di carattere economico alla stessa relative, alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate: “disporre l'affido esclusivo della piccola al padre, con collocazione
Per_1 presso quest'ultimo in Sopramonte – Via del Praol n. 66; -la madre potrà CP_1 vedere la figlia anche 3 o 4 volte in settimana con orario da concordare, ed un
Per_1 periodo più lungo nei fine settimana o sabato o domenica;
-il padre si farà Pt_1 carico del completo mantenimento della figlia , esentando la madre dal concorso
Per_1 nelle spese;
-al padre spetterà l'esclusiva percezione riferibile agli assegni e provvidenze provinciali previste per il sostegno alla genitorialità. IN SUBORDINE:
Ove codesto Tribunale non ritenesse sussistenti giustificati motivi per l'affidamento esclusivo al padre , disporsi -l'affidamento congiunto della figlia minore fra i Pt_1 genitori, pur con collocazione presso la madre;
-il padre CP_1 Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la bambina almeno tre giorni durante la settimana per un periodo ricompreso almeno fra le 11.00 e 20.00; il sabato o la domenica (in alternanza settimanale) con medesimo orario o più ampio;
-consentire così che i nonni paterni e possano coadiuvare nella gestione della piccola, tenuto conto dei Pt_2 CP_2 motivi (logistici e organizzativi) sopra esposti, oltre che per conservare una relazionalità fondamentale nonni/nipote che fin dalla nascita ha visto una sua
Pag. 2 di 7 fondamentale maturazione;
-il padre concorrerà al mantenimento della figlia con Per_1 un contributo mensile pari ad € 300,00 oltre straordinarie come per legge, ovvero secondo le prescrizioni che codesto Tribunale vorrà disporre in relazione alla capacità reddituale del padre e della madre. Il sig. rinuncerà in tale subordinata Parte_1 ipotesi in favore della sig.a all'assegno unico universale ed eventuali contributi CP_1 richiedibili alla Provincia autonoma di Trento per la condizione”.
Lo stesso ricorrente ha domandato, in via d'urgenza, di “disporre l'immediato affidamento della piccola al padre, ovvero disporre obbligo per la madre di Per_1 acconsentire ed agevolare la frequentazione padre/figlia, autorizzando l'ausilio dei nonni paterni nella gestione pratica della piccola;
-di stabilire in merito alle misure di mantenimento della figlia minore in capo al padre in ragione di quel che si riterrà effettivamente dovuto;
-di imporre alla sig.a di condividere con il padre le CP_1 informazioni relative allo stato di salute della piccola e sulle decisioni in ambito Per_1 sanitario. -di coinvolgere – se ritenuto necessario – i Servizi sociali di territorio per la verifica di tali adempimenti, nonché sulle condizioni di vita e di gestione della piccola
”. Per_1
Si costituiva la resistente la quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta di data 07-05-2025, avanzava le seguenti domande: “disporre l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, la signora;
- regolamentare il diritto Per_1 CP_1 di visita del padre, secondo il calendario attuale, e pertanto due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì e il giovedì), dalle 17.30 alle 20.00, oltre al sabato (o in alternativa la domenica) dalle 12.00 alle 20.00, o comunque secondo le modalità e le tempistiche che verranno individuate dal Servizio Sociale nell'ambito dell'attuale incarico, purché compatibili con l'età evolutiva e le esigenze fisiologiche della bambina, disponendo che, almeno in una fase iniziale, gli incontri si svolgano alla presenza costante di soggetti terzi di fiducia, quali ad esempio i nonni paterni;
- in subordine, disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, confermando il calendario di frequentazione padre/figlia attualmente in uso, con incontri da tenersi due giorni infrasettimanali dalle ore 17:30 alle 20:00, oltre la giornata del sabato (o della
Pag. 3 di 7 domenica) dalle ore 12:00 alle 20:00; disponendo che, almeno in una fase iniziale, gli incontri si svolgano alla presenza costante di soggetti terzi di fiducia, quali ad esempio i nonni paterni;
in ogni caso, prevedere, quale condizione sospensiva o comunque limitativa dell'esercizio del diritto di visita paterno, che il signor si Parte_1 sottoponga a test clinici idonei (esame del capello, delle urine e del sangue) atti ad accertare l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti e, in caso di positività, che lo stesso intraprenda e porti a compimento con esito favorevole un percorso terapeutico- riabilitativo presso una struttura accreditata;
- porre a carico del signor un Parte_1 contributo al mantenimento della minore pari ad 600,00 euro mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, individuate come da linee guida del
CNF-2017, ad eccezione delle spese per la mensa e i trasporti che in ragione degli esborsi dovranno ritenersi straordinarie e dovranno essere ripartite a metà tra i genitori;
- disporre l'attribuzione in via esclusiva alla madre degli assegni per il nucleo familiare, Nazionali e Locali, spettanti per la minore ”. Per_1
All'udienza di data 08 maggio 2025, fissata al solo fine di provvedere sull'istanza ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, veniva disposto che:
“il padre potrà vedere la figlia, con prelevamento dalla casa materna (da parte dello stesso o della nonna paterna), nelle giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:15 (orario in cui la minore sarà riaccompagnata presso la casa materna) e nelle giornate del sabato o della domenica, a settimane alternate, dalle ore 11:30 fino alle ore 20:15, secondo le modalità sopra indicate, con la precisazione che, per la settimana in corso, si comincerà dalla giornata del sabato”.
All'udienza di prima comparizione, da parte del giudice relatore, veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] il [...], con collocazione Persona_2 prevalente della stessa presso la madre e con diritto della Sig.ra ad CP_1 esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 337ter, comma 3 c.c.; - regime di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere la figlia,
Pag. 4 di 7 con prelevamento dalla casa materna (da parte dello stesso o della nonna paterna), nelle giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:15 (orario in cui la minore sarà riaccompagnata presso la casa materna) e nella giornata del sabato o della domenica, a settimane alternate, dalle ore 10:00 fino alle ore 20:15, secondo le modalità sopra indicate ovvero le altre modalità che le parti concorderanno;
-i giorni di festività natalizia, pasquale e in generale tutte le altre festività saranno divisi tra i genitori in alternanza tra gli stessi;
-le parti si impegnano a consentire la firma congiunta sul libretto postale intestato alla minore;
-presa in carico delle parti, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, affinché attivi un percorso di sostegno alla genitorialità, volto al superamento dello stato di conflittualità e di mancanza di comunicazione tra le stesse, nonché affinché attivi tutte le misure di sostegno di cui il nucleo genitoriale necessiti;
-onere del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 450 mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI; -diritto della resistente alla percezione integrale dell'assegno unico universale, dell'APAPI e di ogni altro sussidio previsto in favore della minore;
-spese straordinarie al 50%, da determinarsi secondo i criteri individuati dal Protocollo del
C.N.F. attualmente in vigore nonché soggette a previa concertazione tra le parti qualora superiori alla somma di euro 150; -spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti accettavano la proposta conciliativa formulata da parte del giudice relatore e i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come da proposta conciliativa. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa, formulata all'udienza del 09 ottobre 2025, come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse della figlia minore Tanto, anche tenuto conto Persona_2 di quanto è emerso dalla relazione del Servizio Sociale del 21-08-2025, il quale ha evidenziato una sana relazione della minore con entrambi i genitori (“Il rapporto tra e la madre è di vicinanza e sostegno: cerca la mamma per essere sostenuta Per_1 Per_1
Pag. 5 di 7 nei suoi compiti di autonomia, la mamma la lascia libera di sperimentare in sicurezza ma riconosce anche il bisogno di calore affettivo e prende la figlia in braccio, la coccola ancora con l'allattamento al seno, le parla e le anticipa le sequenze delle azioni. Nell'occasione della visita domiciliare presso il padre, è parsa a suo agio Per_1 negli spazi, in sintonia con il cane che ha dimostrato di essere abituato alla presenza della bambina e di non essere infastidito dai suoi comportamenti. Il padre l'ha coinvolta nel gioco della palla e nel momento della passeggiata si è dimostrato attento alle situazioni di potenziale pericolo e rischio per la figlia (camminare vicino al padre, non correre, non mettere le mani sporche in bocca,…), nonché a motivo delle risultanze degli accertamenti, operati a mezzo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, la quale, nella propria relazione di data 09 settembre 2025, ha dato atto del fatto che il ricorrente “Si è sottoposto ad un test su matrice cheratinica….eseguito presso il
Laboratorio tossicologico provinciale, di valore medico-legale, che è risultato negativo alle sostanze stupefacenti indagate (cocaina, oppiacei, cannabis)”.
Ragione per cui si ritiene che non sussistano motivi per derogare al regime di affidamento condiviso tra le parti.
Si ritiene, per altro, che la conflittualità esistente tra le parti, come è stata anche sottolineata da parte dei Servizi incaricati, possa essere gestita sia attraverso l'attribuzione, al genitore prevalentemente collocatario, del diritto ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter, comma 3 c.c., sia attraverso l'attivazione, da parte dello stesso Servizio, di un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato, appunto, al superamento dello stato di conflittualità e di mancanza di comunicazione tra le parti, con rimando, altresì, a tale Servizio, di attivare tutte le misure di sostegno di cui il nucleo genitoriale dovesse necessitare.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni vanno omologate da parte del Tribunale poiché rispondenti all'interesse della figlia minore.
Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore e degli aspetti Persona_2 economici alla stessa afferenti secondo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata all'udienza del 09-10-2025, come riportate in parte motiva;
2) Dispone la presa in carico delle parti, ad opera del Servizio Sociale territorialmente competente, affinché attivi un percorso di sostegno alla genitorialità, volto al superamento dello stato di conflittualità e di mancanza di comunicazione tra le stesse, nonché affinché attivi tutte le misure di sostegno di cui il nucleo genitoriale necessiti;
3) Dà atto che le spese della presente procedura vengono integralmente compensate come da proposta formulata all'udienza del 09-10-2025.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10-10-2025
Si comunichi alle parti e al Servizio territoriale competente
Il Giudice rel. Il Presidente
UR Di AR NO NA
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 801/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
NO NA Presidente
UR Di AR Giudice rel.
SA Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso come da procura separata e allegata al ricorso, dall'avv. Paolo Frizzi, C.F.
, e-mail pec e dall'avv. Stefano C.F._2 Email_1
Frizzi C.F. e-mail pec con C.F._3 Email_2 studio in Trento – Via Brigata Acqui n. 3, presso il quale ha eletto domicilio
Parte ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...], il [...], e residente in [...]C.F._4
Trento (TN), fraz. Frazione Sopramonte, Via del Praol nr. 66, elettivamente domiciliata in Trento (TN), Viale San Francesco d'Assisi n. 8, presso lo studio degli avv.ti
TO MA VA (C.F. – PEC C.F._5
e Silvia Filippi del Foro di Trento (C.F. Email_3 – PEC: , dai quali è C.F._6 Email_4 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma 3, c.p.c.
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo Parte_1 di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente e che, da tale unione, era nata la figlia a Trento in data 28.11.2023, chiedeva una regolamentazione
Per_1 della responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlia, nonché delle questioni di carattere economico alla stessa relative, alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate: “disporre l'affido esclusivo della piccola al padre, con collocazione
Per_1 presso quest'ultimo in Sopramonte – Via del Praol n. 66; -la madre potrà CP_1 vedere la figlia anche 3 o 4 volte in settimana con orario da concordare, ed un
Per_1 periodo più lungo nei fine settimana o sabato o domenica;
-il padre si farà Pt_1 carico del completo mantenimento della figlia , esentando la madre dal concorso
Per_1 nelle spese;
-al padre spetterà l'esclusiva percezione riferibile agli assegni e provvidenze provinciali previste per il sostegno alla genitorialità. IN SUBORDINE:
Ove codesto Tribunale non ritenesse sussistenti giustificati motivi per l'affidamento esclusivo al padre , disporsi -l'affidamento congiunto della figlia minore fra i Pt_1 genitori, pur con collocazione presso la madre;
-il padre CP_1 Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la bambina almeno tre giorni durante la settimana per un periodo ricompreso almeno fra le 11.00 e 20.00; il sabato o la domenica (in alternanza settimanale) con medesimo orario o più ampio;
-consentire così che i nonni paterni e possano coadiuvare nella gestione della piccola, tenuto conto dei Pt_2 CP_2 motivi (logistici e organizzativi) sopra esposti, oltre che per conservare una relazionalità fondamentale nonni/nipote che fin dalla nascita ha visto una sua
Pag. 2 di 7 fondamentale maturazione;
-il padre concorrerà al mantenimento della figlia con Per_1 un contributo mensile pari ad € 300,00 oltre straordinarie come per legge, ovvero secondo le prescrizioni che codesto Tribunale vorrà disporre in relazione alla capacità reddituale del padre e della madre. Il sig. rinuncerà in tale subordinata Parte_1 ipotesi in favore della sig.a all'assegno unico universale ed eventuali contributi CP_1 richiedibili alla Provincia autonoma di Trento per la condizione”.
Lo stesso ricorrente ha domandato, in via d'urgenza, di “disporre l'immediato affidamento della piccola al padre, ovvero disporre obbligo per la madre di Per_1 acconsentire ed agevolare la frequentazione padre/figlia, autorizzando l'ausilio dei nonni paterni nella gestione pratica della piccola;
-di stabilire in merito alle misure di mantenimento della figlia minore in capo al padre in ragione di quel che si riterrà effettivamente dovuto;
-di imporre alla sig.a di condividere con il padre le CP_1 informazioni relative allo stato di salute della piccola e sulle decisioni in ambito Per_1 sanitario. -di coinvolgere – se ritenuto necessario – i Servizi sociali di territorio per la verifica di tali adempimenti, nonché sulle condizioni di vita e di gestione della piccola
”. Per_1
Si costituiva la resistente la quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta di data 07-05-2025, avanzava le seguenti domande: “disporre l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, la signora;
- regolamentare il diritto Per_1 CP_1 di visita del padre, secondo il calendario attuale, e pertanto due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì e il giovedì), dalle 17.30 alle 20.00, oltre al sabato (o in alternativa la domenica) dalle 12.00 alle 20.00, o comunque secondo le modalità e le tempistiche che verranno individuate dal Servizio Sociale nell'ambito dell'attuale incarico, purché compatibili con l'età evolutiva e le esigenze fisiologiche della bambina, disponendo che, almeno in una fase iniziale, gli incontri si svolgano alla presenza costante di soggetti terzi di fiducia, quali ad esempio i nonni paterni;
- in subordine, disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, confermando il calendario di frequentazione padre/figlia attualmente in uso, con incontri da tenersi due giorni infrasettimanali dalle ore 17:30 alle 20:00, oltre la giornata del sabato (o della
Pag. 3 di 7 domenica) dalle ore 12:00 alle 20:00; disponendo che, almeno in una fase iniziale, gli incontri si svolgano alla presenza costante di soggetti terzi di fiducia, quali ad esempio i nonni paterni;
in ogni caso, prevedere, quale condizione sospensiva o comunque limitativa dell'esercizio del diritto di visita paterno, che il signor si Parte_1 sottoponga a test clinici idonei (esame del capello, delle urine e del sangue) atti ad accertare l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti e, in caso di positività, che lo stesso intraprenda e porti a compimento con esito favorevole un percorso terapeutico- riabilitativo presso una struttura accreditata;
- porre a carico del signor un Parte_1 contributo al mantenimento della minore pari ad 600,00 euro mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, individuate come da linee guida del
CNF-2017, ad eccezione delle spese per la mensa e i trasporti che in ragione degli esborsi dovranno ritenersi straordinarie e dovranno essere ripartite a metà tra i genitori;
- disporre l'attribuzione in via esclusiva alla madre degli assegni per il nucleo familiare, Nazionali e Locali, spettanti per la minore ”. Per_1
All'udienza di data 08 maggio 2025, fissata al solo fine di provvedere sull'istanza ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, veniva disposto che:
“il padre potrà vedere la figlia, con prelevamento dalla casa materna (da parte dello stesso o della nonna paterna), nelle giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:15 (orario in cui la minore sarà riaccompagnata presso la casa materna) e nelle giornate del sabato o della domenica, a settimane alternate, dalle ore 11:30 fino alle ore 20:15, secondo le modalità sopra indicate, con la precisazione che, per la settimana in corso, si comincerà dalla giornata del sabato”.
All'udienza di prima comparizione, da parte del giudice relatore, veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] il [...], con collocazione Persona_2 prevalente della stessa presso la madre e con diritto della Sig.ra ad CP_1 esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 337ter, comma 3 c.c.; - regime di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere la figlia,
Pag. 4 di 7 con prelevamento dalla casa materna (da parte dello stesso o della nonna paterna), nelle giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:15 (orario in cui la minore sarà riaccompagnata presso la casa materna) e nella giornata del sabato o della domenica, a settimane alternate, dalle ore 10:00 fino alle ore 20:15, secondo le modalità sopra indicate ovvero le altre modalità che le parti concorderanno;
-i giorni di festività natalizia, pasquale e in generale tutte le altre festività saranno divisi tra i genitori in alternanza tra gli stessi;
-le parti si impegnano a consentire la firma congiunta sul libretto postale intestato alla minore;
-presa in carico delle parti, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, affinché attivi un percorso di sostegno alla genitorialità, volto al superamento dello stato di conflittualità e di mancanza di comunicazione tra le stesse, nonché affinché attivi tutte le misure di sostegno di cui il nucleo genitoriale necessiti;
-onere del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 450 mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI; -diritto della resistente alla percezione integrale dell'assegno unico universale, dell'APAPI e di ogni altro sussidio previsto in favore della minore;
-spese straordinarie al 50%, da determinarsi secondo i criteri individuati dal Protocollo del
C.N.F. attualmente in vigore nonché soggette a previa concertazione tra le parti qualora superiori alla somma di euro 150; -spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti accettavano la proposta conciliativa formulata da parte del giudice relatore e i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come da proposta conciliativa. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa, formulata all'udienza del 09 ottobre 2025, come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse della figlia minore Tanto, anche tenuto conto Persona_2 di quanto è emerso dalla relazione del Servizio Sociale del 21-08-2025, il quale ha evidenziato una sana relazione della minore con entrambi i genitori (“Il rapporto tra e la madre è di vicinanza e sostegno: cerca la mamma per essere sostenuta Per_1 Per_1
Pag. 5 di 7 nei suoi compiti di autonomia, la mamma la lascia libera di sperimentare in sicurezza ma riconosce anche il bisogno di calore affettivo e prende la figlia in braccio, la coccola ancora con l'allattamento al seno, le parla e le anticipa le sequenze delle azioni. Nell'occasione della visita domiciliare presso il padre, è parsa a suo agio Per_1 negli spazi, in sintonia con il cane che ha dimostrato di essere abituato alla presenza della bambina e di non essere infastidito dai suoi comportamenti. Il padre l'ha coinvolta nel gioco della palla e nel momento della passeggiata si è dimostrato attento alle situazioni di potenziale pericolo e rischio per la figlia (camminare vicino al padre, non correre, non mettere le mani sporche in bocca,…), nonché a motivo delle risultanze degli accertamenti, operati a mezzo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, la quale, nella propria relazione di data 09 settembre 2025, ha dato atto del fatto che il ricorrente “Si è sottoposto ad un test su matrice cheratinica….eseguito presso il
Laboratorio tossicologico provinciale, di valore medico-legale, che è risultato negativo alle sostanze stupefacenti indagate (cocaina, oppiacei, cannabis)”.
Ragione per cui si ritiene che non sussistano motivi per derogare al regime di affidamento condiviso tra le parti.
Si ritiene, per altro, che la conflittualità esistente tra le parti, come è stata anche sottolineata da parte dei Servizi incaricati, possa essere gestita sia attraverso l'attribuzione, al genitore prevalentemente collocatario, del diritto ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter, comma 3 c.c., sia attraverso l'attivazione, da parte dello stesso Servizio, di un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato, appunto, al superamento dello stato di conflittualità e di mancanza di comunicazione tra le parti, con rimando, altresì, a tale Servizio, di attivare tutte le misure di sostegno di cui il nucleo genitoriale dovesse necessitare.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni vanno omologate da parte del Tribunale poiché rispondenti all'interesse della figlia minore.
Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore e degli aspetti Persona_2 economici alla stessa afferenti secondo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata all'udienza del 09-10-2025, come riportate in parte motiva;
2) Dispone la presa in carico delle parti, ad opera del Servizio Sociale territorialmente competente, affinché attivi un percorso di sostegno alla genitorialità, volto al superamento dello stato di conflittualità e di mancanza di comunicazione tra le stesse, nonché affinché attivi tutte le misure di sostegno di cui il nucleo genitoriale necessiti;
3) Dà atto che le spese della presente procedura vengono integralmente compensate come da proposta formulata all'udienza del 09-10-2025.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10-10-2025
Si comunichi alle parti e al Servizio territoriale competente
Il Giudice rel. Il Presidente
UR Di AR NO NA
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