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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 736/2024 del R.G.A.C., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato RUSSO MAFALDA C.F._1
nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
nonché
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/6/2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte CP_1
della figlia;
integrato il contradditorio nei confronti dell'ex moglie
[...]
[...] , beneficiaria del predetto assegno di mantenimento, entrambe le CP_2
resistenti non si costituivano in giudizio né comparivano in udienza.
Sentito il ricorrente, con ordinanza del 18/12/2024 il Giudice relatore, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto del 17/06/2010 emesso dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 636/2009 R.G., revocava l'obbligo di
[...]
di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Pt_1 [...]
con decorrenza dalla proposizione della domanda;
inoltre, ritenuta la CP_1
causa matura per la decisione stante l'assenza di richieste istruttorie, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Infine, con ordinanza del 20/2/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne va accolta per le motivazioni di cui all'ordinanza del 18/12/2024.
Ed invero, il ricorrente ha dimostrato che la figlia ha raggiunto un'adeguata capacità reddituale, tenendo conto che la stessa è prossima a compiere quarant'anni e che pertanto ha raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso;
inoltre, costei ha intrapreso un'attività lavorativa, sia pure con contratti a tempo determinato, depositati in atti dal ricorrente, essendo stata assunta a tempo determinato dal 30/1/2023 al
16/4/2023 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Di Vittorio-Lattanzio di Roma
e successivamente, dal 26/10/2023 al 30/6/2024, presso l'Istituto Comprensivo
Viale Venezia Giulia, sempre di Roma;
sul punto, va osservato che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (v. Cass. Civ. Sez. I, 15/12/2021,
n.40282; Tribunale di Campobasso, 27/04/2023, e Tribunale di Cosenza, sez. II,
2/1/2023).
Inoltre, non può non tenersi conto che le resistenti, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituite in giudizio, con ciò dimostrando di non avere alcun interesse ad opporsi alla richiesta del ricorrente.
Deve, pertanto, confermarsi la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico di in favore della figlia già disposta con i Parte_1 CP_1
provvedimenti temporanei ed urgenti del 18/12/2024.
La revoca ha decorrenza dalla domanda (6/6/2024).
Stante la contumacia delle resistenti e la mancata opposizione alla domanda del ricorrente, le spese di lite si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 6/6/2024 da nei confronti di Parte_1
e di , così provvede: CP_1 Controparte_2
1) conferma la revoca dell'obbligo di di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne disposta con ordinanza CP_1
del 18/12/2024, con decorrenza dalla proposizione della domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
In caso di diffusione del presente decreto, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/2/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco