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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 473/2024 RGL
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
EF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO PUGLIESE ALBERTO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CON L'AVV.TO SANTANOCETO CATERINA ANGELA
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/01/2024 conveniva in giudizio l' del quale Parte_1 CP_2 chiedeva al giudice la condanna al rimborso delle somme indebitamente versate da Parte_1 nelle casse per un importo pari ad Euro 56.324,00, considerato che “per mero errore materiale CP_2 nella procedura software, pur mantenendo l'applicazione del CCNL Telecomunicazioni del CCNL
Telecomunicazioni applicando il regolare pagamento del contributo malattia dei dipendenti pari a euro 2,44% , non variava il contributo previsto a carico in caso di malattia nel settore CP_2 commerciale ma continuava ad applicare quanto previsto per i dipendenti del settore industriale con la conseguenza di porre a carico ogni onere all'azienda” (pg. 3 ricorso); il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo l'improponibilità e comunque il rigetto del ricorso. CP_2
2. Dopo reiterati rinvii richiesti dalle parti volti a trovare una soluzione in via amministrativa della CP_ controversia, all'udienza odierna, i procuratori davano atto che l' aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme oggetto di giudizio provvedendo al relativo integrale pagamento ed hanno concluso chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese di lite;
il procuratore di parte CP_2 ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite – in considerazione della soccombenza virtuale dell'Istituto - con distrazione delle spese in proprio favore.
3. Dato atto di quanto innanzi, non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In quanto virtualmente soccombente – essendo intervenuto il pagamento del dovuto da parte di solo successivamente al deposito del ricorso – va condannato a rimborsare all'Avv.to CP_2 CP_2
PU TO, antistatario, le spese di lite.
Al fine di valorizzare il comportamento collaborativo dell'istituto, le spese si liquidano nella misura minima (come d'altra parte richiesto con nota spese dalla parte ricorrente) avuto riguardo all'attività svolta, al valore della causa con riguardo ai compensi previsti per i giudizi in materia previdenziale secondo le tabelle ministeriali.
PQM
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_2
3.750,50, oltre accessori ed oltre 15% spese generali, con distrazione in favore dell'avv.
TO PU, antistatario.
Sentenza esecutiva.
Milano,
14/11/2025 Il Giudice
Camilla EF
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
EF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO PUGLIESE ALBERTO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CON L'AVV.TO SANTANOCETO CATERINA ANGELA
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/01/2024 conveniva in giudizio l' del quale Parte_1 CP_2 chiedeva al giudice la condanna al rimborso delle somme indebitamente versate da Parte_1 nelle casse per un importo pari ad Euro 56.324,00, considerato che “per mero errore materiale CP_2 nella procedura software, pur mantenendo l'applicazione del CCNL Telecomunicazioni del CCNL
Telecomunicazioni applicando il regolare pagamento del contributo malattia dei dipendenti pari a euro 2,44% , non variava il contributo previsto a carico in caso di malattia nel settore CP_2 commerciale ma continuava ad applicare quanto previsto per i dipendenti del settore industriale con la conseguenza di porre a carico ogni onere all'azienda” (pg. 3 ricorso); il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo l'improponibilità e comunque il rigetto del ricorso. CP_2
2. Dopo reiterati rinvii richiesti dalle parti volti a trovare una soluzione in via amministrativa della CP_ controversia, all'udienza odierna, i procuratori davano atto che l' aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme oggetto di giudizio provvedendo al relativo integrale pagamento ed hanno concluso chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese di lite;
il procuratore di parte CP_2 ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite – in considerazione della soccombenza virtuale dell'Istituto - con distrazione delle spese in proprio favore.
3. Dato atto di quanto innanzi, non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In quanto virtualmente soccombente – essendo intervenuto il pagamento del dovuto da parte di solo successivamente al deposito del ricorso – va condannato a rimborsare all'Avv.to CP_2 CP_2
PU TO, antistatario, le spese di lite.
Al fine di valorizzare il comportamento collaborativo dell'istituto, le spese si liquidano nella misura minima (come d'altra parte richiesto con nota spese dalla parte ricorrente) avuto riguardo all'attività svolta, al valore della causa con riguardo ai compensi previsti per i giudizi in materia previdenziale secondo le tabelle ministeriali.
PQM
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_2
3.750,50, oltre accessori ed oltre 15% spese generali, con distrazione in favore dell'avv.
TO PU, antistatario.
Sentenza esecutiva.
Milano,
14/11/2025 Il Giudice
Camilla EF