CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott.ssa Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Lionello Stock 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 114 2024 00039542 10 000 IR-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 114 2024 00039542 10 000, notificata in data 06.02.2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione avente ad oggetto il ruolo straordinario n. 2024/000382 emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Trieste per il recupero di IR in relazione all'anno d'imposta 2021.
Motivi di ricorso : ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INSUSSISTENZA DEL
“FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE” E, IN OGNI CASO, VIZIO DI MOTIVAZIONE PER NON
AVER L'UFFICIO INDICATO I MEZZI DI PROVA NECESSARI A CORROBORARE LA SUSSISTENZA DEL
PERICULUM IN MORA . ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE
DELL'OBBLIGATORIA PROCEDURA DI CONTRADDITTORIO PREVISTA DALL'ART. 6, COMMA 5, L.
212/2000 . ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO
PRESUPPOSTO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7, LEGGE N. 212/2000 E DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990 .
ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 88, COMMA 4-TER, DEL TUIR. ASSENZA DI REDDITO IMPONIBILE PER L'ANNO D'IMPOSTA
2021 E CONSEGUENTE ASSENZA DI IMPOSTA DOVUTA A TITOLO DI IR . RIDETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO PRETESO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA A FRONTE DI PAGAMENTO
PARZIALE GIÀ AVVENUTO.
L'agenzia si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Società_1 S.R.L. C.F. P.IVA_2, in data 15.03.2021 ha presentato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 161 e ss. L.F. (pro tempore vigente) con contestuale proposta di trattamento di crediti tributari e previdenziali ex art. 182 ter L.F. (pro tempore vigente). L'ammontare dei debiti accumulati da Società_1 S.R.L. nei confronti dei creditori era pari ad euro 24.076.119,00. Il debito maturato nei confronti dell'Erario era pari ad euro 2.714.555,24. A fronte del debito erariale, Società_1 S.R.L. ha versato tramite un bonifico l'importo di € 275.809,54, oltre alla compensazione di € 29.786,00 con F24 ruol. L'Ufficio provvedeva a liquidare ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 la dichiarazione dei redditi integrativa per l'anno di imposta 2020.
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Nel caso di specie si impugna una cartella posta in essere ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 a seguito di comunicazione di irregolarità n. 0028387121659 (predisposta il 27/10/2023 e notificata all'intermediario) con la quale l'Ufficio ha provveduto a comunicare al contribuente che a seguito della liquidazione, le perdite erano state ridotte in base alla normativa vigente. Dunque si è rispettato il diritto al contraddittorio e si sono liquidati importi consolidati della dichiarazione dei redditi integrativa per l'anno di imposta 2020.
La cartella liquida i dati dichiarati in tre dichiarazioni, definitivi per il 2020 e ripresi nel 2021 definendo le perdite riportate in 3.770.000, 00 invece che 4.070.000,00 (dato sul quale le parti concordano) e, quindi, riprendendo una differenza di reddito a tassazione di euro 299.855,00.
Per tutto quanto detto, ritenuto regolare l'operato dell'agenzia e ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnazione, la Corte rigetta il ricorso e , per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista la complessità tecnica della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott.ssa Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Lionello Stock 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 114 2024 00039542 10 000 IR-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 114 2024 00039542 10 000, notificata in data 06.02.2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione avente ad oggetto il ruolo straordinario n. 2024/000382 emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Trieste per il recupero di IR in relazione all'anno d'imposta 2021.
Motivi di ricorso : ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INSUSSISTENZA DEL
“FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE” E, IN OGNI CASO, VIZIO DI MOTIVAZIONE PER NON
AVER L'UFFICIO INDICATO I MEZZI DI PROVA NECESSARI A CORROBORARE LA SUSSISTENZA DEL
PERICULUM IN MORA . ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE
DELL'OBBLIGATORIA PROCEDURA DI CONTRADDITTORIO PREVISTA DALL'ART. 6, COMMA 5, L.
212/2000 . ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO
PRESUPPOSTO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7, LEGGE N. 212/2000 E DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990 .
ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 88, COMMA 4-TER, DEL TUIR. ASSENZA DI REDDITO IMPONIBILE PER L'ANNO D'IMPOSTA
2021 E CONSEGUENTE ASSENZA DI IMPOSTA DOVUTA A TITOLO DI IR . RIDETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO PRETESO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA A FRONTE DI PAGAMENTO
PARZIALE GIÀ AVVENUTO.
L'agenzia si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Società_1 S.R.L. C.F. P.IVA_2, in data 15.03.2021 ha presentato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 161 e ss. L.F. (pro tempore vigente) con contestuale proposta di trattamento di crediti tributari e previdenziali ex art. 182 ter L.F. (pro tempore vigente). L'ammontare dei debiti accumulati da Società_1 S.R.L. nei confronti dei creditori era pari ad euro 24.076.119,00. Il debito maturato nei confronti dell'Erario era pari ad euro 2.714.555,24. A fronte del debito erariale, Società_1 S.R.L. ha versato tramite un bonifico l'importo di € 275.809,54, oltre alla compensazione di € 29.786,00 con F24 ruol. L'Ufficio provvedeva a liquidare ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 la dichiarazione dei redditi integrativa per l'anno di imposta 2020.
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Nel caso di specie si impugna una cartella posta in essere ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 a seguito di comunicazione di irregolarità n. 0028387121659 (predisposta il 27/10/2023 e notificata all'intermediario) con la quale l'Ufficio ha provveduto a comunicare al contribuente che a seguito della liquidazione, le perdite erano state ridotte in base alla normativa vigente. Dunque si è rispettato il diritto al contraddittorio e si sono liquidati importi consolidati della dichiarazione dei redditi integrativa per l'anno di imposta 2020.
La cartella liquida i dati dichiarati in tre dichiarazioni, definitivi per il 2020 e ripresi nel 2021 definendo le perdite riportate in 3.770.000, 00 invece che 4.070.000,00 (dato sul quale le parti concordano) e, quindi, riprendendo una differenza di reddito a tassazione di euro 299.855,00.
Per tutto quanto detto, ritenuto regolare l'operato dell'agenzia e ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnazione, la Corte rigetta il ricorso e , per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista la complessità tecnica della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.