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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME AR Presidente dott.ssa AU NO Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3820 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Anna Parte_1 C.F._1
IU IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a PALERMO (PA) il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2 dell' (C.F. ), con l'avvocato Marinella Colombo ed Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Concorezzo (MB), via Alessandro Volta 71;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Che il Presidente dell'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e nominare il giudice relatore affinchè, esperito il tentativo di conciliazione, siano emanati sentenza immediata sullo status dei coniugi, nonché i provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi e, successivamente procedere alla decisione sulla separazione personale dei coniugi volendo accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
-Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli con pronuncia di separazione, a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
-Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 400,00 in favore della figlia Per_1 non ancora autosufficiente, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%.
-Provvedere alla divisione dei beni in comunione de residuo tra le parti con ripartizione equa secondo le rispettive quote. A tal fine si offrono in produzione sub 014. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni
(disclosure).
-Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria si chiede di:
-ammettere la prova testimoniale sulle circostanze indicate in narrativa ai punti nn. 6,10,12, 13 e 17.
Si indica quale teste la sig.ra figlia dei coniugi, residente in [...] G;
Testimone_1
-Disporre l'interpello del signor sui fatti di cui in narrativa. Controparte_1
All'udienza del 4.12.2025 parte ricorrente ha evidenziato che la domanda di scioglimento della comunione legale non è ammissibile in questa sede. La signora è disponibile a rinunciare ad un mantenimento per . Per_1
Parte resistente prende atto della rinuncia alla domanda di determinazione di contributo al mantenimento di Per_1
Per parte resistente:
Svolta ogni istruttoria ritenuta necessaria ed assunte eventualmente ulteriori informazioni e disposti, se del caso, ulteriori accertamenti, così provvedere:
- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla signora in ragione dei gravi fatti esposti contrari ai Parte_1 doveri coniugali;
- per le ragioni sopra esposte, respingere la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
- si aderisce alla domanda formulata dalla resistente in ordine alla divisione dei beni in comunione de residuo tra le parti con ripartizione equa secondo le rispettive quote, previa ricostruzione dei beni afferenti alla comunione (cespiti mobili, immobili e liquidità) ed imputazione delle somme giacenti sui conti corrente e carte ricaricabili intestati alla signora e alla figlia Pt_1
prodotti parzialmente in atti del giudizio, somme che risultano illegittimamente sottratte e distratte. Per_1 pagina 2 di 7 - attesa la disparità economico patrimoniale tra i coniugi disporre a carico della Signora e a favore del Signor Pt_1 CP_1 la corresponsione di assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia comunque non
[...] inferiore ad € 500,00 pro mese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio degli integrali estratti conto dei conti correnti e delle carte di credito ricaricabili intestati alla signora e alla figlia , nei quali risultano versate importanti somme dal conto corrente Pt_1 Per_1 cointestato Villa Castelli, all'insaputa del Signor e di fondi titoli. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c..
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 cpc esponeva di aver contratto matrimonio in data 5.7.2008 Parte_1 con che dalla unione nasceva a Milano il 3.06.2005; di aver adito il Tribunale di Persona_2 Per_1
Milano chiedendo la separazione e che esso si dichiarava incompetente;
che l'unione coniugale entrava in crisi nel 2017 quando nel corso di un litigio l'afferrava per il collo;
che nel corso del coniugio i CP_1 coniugi versavano sul conto corrente di euro 500 mensili ciascuno e euro 20.000 derivante Per_1 CP_1 dalla vendita di appartamento dei di lui genitori;
che le parti continuavano a litigare e chiedeva di Per_1 poter effettuare percorso di sostegno individuale;
che nel 2022 alla ricorrente veniva diagnosticata malattia autoimmune;
che i coniugi decidevano alla fine di separarsi;
che i figli maggiori di acquistavano per CP_1 il padre un appartamento e bonificava loro euro 10.000 per i lavori;
di essere dipendente della società Pt_1
ENGIE SERVIZI con contratto di lavoro a tempo indeterminato e reddito netto mensile pari ad euro
1991,54; di essere proprietaria della casa coniugale sita in Locate di Triulzi in Via A. Moro 14 G, dove viveva con iscritta alla facoltà di mediazione linguistica presso l'Università Statale degli Studi di Per_1
Milano; che era pensionato e percepiva una pensione mensile pari circa ad euro 1900,00; CP_1 concludeva domandando la separazione e la determinazione di contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore di di euro 400 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si costituiva nel procedimento riassunto il resistente, a mezzo del figlio, amministratore di sostegno, il quale eccepiva che la moglie lo aveva cacciato di casa, senza spiegazioni, nonostante egli fosse affetto da un decadimento di grado severo con disorientamento temporale e deficit di attenzione e concentrazione;
che a suo favore veniva aperta amministrazione di sostegno;
che egli era titolare di indennità di accompagnamento per € 534,00 mensili, e di pensione di anzianità da lavoro per € 1.900,00 medi mensili;
che egli non era titolare di beni immobili, ma aveva contribuito all'acquisito della casa coniugale;
di essere titolare di risparmi per euro 2000, mentre la moglie aveva disponibilità per almeno euro 60.000; di vivere in comodato presso appartamento del figlio e di necessitare di assistenza continua;
di essere in procinto di pagina 3 di 7 trasferirsi in RSA, ma di non potersi permettere il costo della retta di euro 3.000 mensili;
che la ricorrente era proprietaria di altri immobili ed aveva trasferito a altre somme;
concludeva domandando la Per_1 separazione con addebito alla ricorrente e che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al suo mantenimento di euro 500 mensili, senza corresponsione di mantenimento a favore di Per_1
Alla udienza del 4.12.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
AT VILLA: vivo a Locate, in una casa di mia esclusiva proprietà, non gravata da mutuo, vivo con mia figlia,
, siamo solo noi due, io lavoro in una multinazionale a Milano, come impiegata, con reddito mensile di euro 2100 circa Per_1 mensili, oltre 13ma. prendo l'assegno unico di euro 40 mensili, tutto io. Sono proprietaria del 25% di una casa in montagna, in provincia di Biella, ereditata dai miei genitori, che usiamo per le vacanze con i miei nipoti. Quando sono mancati i miei genitori ho preso 42.500 euro dalla vendita di una casa. di ha dichiarato: mio papà vive a Vimercate, in una casa Controparte_2 Controparte_1 di mia mamma, lui è in comodato, stiamo cercando una badante, per 24 ore, che costerà circa 1200 euro mensili, dal lunedì al venerdì e poi il sabato e la domenica che costano circa altri 120 euro ogni fine settimana. Mio papà prende 2400 euro compreso l'accompagnamento, e poi c'è la 13ma. stiamo facendo di tutto per ricoverarlo, ma i posti sono pochi e i costi sono alti. Liste di attesa anche di due anni.
Il legale della ricorrente evidenzia che la domanda di scioglimento della comunione legale non è ammissibile in questa sede.
La signora è disponibile a rinunciare ad un mantenimento per . Per_1
Il legale del resistente prende atto della rinuncia alla domanda di determinazione di contributo al mantenimento di . Per_1
*******
Ritenuto preliminarmente che la domanda di scioglimento della comunione legale non sia ammissibile nella presente sede, come espressamente previsto dall'articolo 473bis.c.p.c.: le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale (…)
Ritenuto nel merito che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti
pagina 4 di 7 obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente, non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, il resistente – sul quale gravava il relativo onere probatorio – non ha fornito né articolato alcuna istanza istruttoria tesa a dimostrare quale fosse il clima familiare prima della separazione di fatto, se effettivamente la ricorrente gli abbia chiesto di andarsene dalla casa coniugale repentinamente, e se dunque effettivamente l'improseguibilità della convivenza sia dipesa da comportamenti della ricorrente gravemente lesivi dei doveri matrimoniali.
Dalle conversazioni whatsapp prodotte dalla ricorrente con i figli maggiori di emerge piuttosto che CP_1
ha collaborato anche economicamente al reperimento di nuova abitazione per e si è offerta di Pt_1 CP_1 assisterlo all'occorrenza e di seguire le pratiche per l'apertura dell'Amministrazione di sostegno: i toni sono assolutamente collaborativi ed in alcuni casi denotano anche affetto tra i membri del nucleo allargato
(documenti 14 e 15 ricorrente).
Tali rilievi paiono smentire l'assunto secondo cui la frattura coniugale sarebbe imputabile a , che Pt_1 avrebbe mandato via di casa repentinamente il marito, noncurante della sua malattia.
In ogni caso, in difetto di prova in ordine al fatto che la ricorrente ha tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti negativi riverberi sul sereno proseguire della vita comune, la domanda di addebito deve essere rigettata. pagina 5 di 7 -È pacifico che non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, vive con Per_1 la madre.
Alla udienza del 4.12.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla determinazione di contributo al mantenimento della figlia a carico del resistente e il legale del resistente ha preso atto della rinuncia;
il mantenimento della ragazza verrà dunque posto integralmente a carico della madre.
-Nel resto, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, parte ricorrente è lavoratrice dipendente e nella dichiarazione per l'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito di circa euro 32426 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.149,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; percepisce euro 40 mensili di assegno unico.
È proprietaria esclusiva della casa coniugale e del 25% di immobile a Netro (BI); ha ereditato alla morte della di lei madre euro 40.000 circa. pagina 6 di 7 Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1700; con tale importo ella deve mantenere integralmente sé e la figlia, studentessa universitaria.
Il resistente è pensionato e nell'anno di imposta 2023 ha percepito reddito di euro 33.084 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2040 netti mensili;
percepisce accompagnamento di euro 535 mensili, vive in comodato in abitazione dei figli e necessita di assistenza continua, con oneri non inferiori ad euro 1700 euro mensili, considerato il presumibile costo di assistenza allegato anche per i fine settimana.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e utenze, ed i costi di assistenza ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 375.
Alla luce di quanto precede, atteso che il resistente è stato integralmente sgravato da ogni costo di mantenimento di (che graverebbe su di lui ai sensi degli articoli 30 Cost. e 315bis c.c.), non Per_1 sussistono allo stato i presupposti per porre in capo alla ricorrente un contributo al suo mantenimento.
-l'importo dell'assegno unico continuerà a essere percepito al 100% dalla ricorrente, come sinora avvenuto.
La natura e l'esito del giudizio, i rapporti e la condizione personale delle parti integrano i presupposti normativi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3820 /2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31/01/1966 e nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 5.7.2008 a Locate di Triulzi;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi per le annotazioni di legge (atto n. 10 parte 1 anno 2008);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
4. dispone che la ricorrente provveda al mantenimento integrale di Per_1
5. rigetta la domanda di di determinazione di contributo al suo mantenimento;
CP_1
6. dichiara inammissibili le restanti domande;
7. dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente;
8. compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AU NO ME AR pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME AR Presidente dott.ssa AU NO Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3820 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Anna Parte_1 C.F._1
IU IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a PALERMO (PA) il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2 dell' (C.F. ), con l'avvocato Marinella Colombo ed Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Concorezzo (MB), via Alessandro Volta 71;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Che il Presidente dell'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e nominare il giudice relatore affinchè, esperito il tentativo di conciliazione, siano emanati sentenza immediata sullo status dei coniugi, nonché i provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi e, successivamente procedere alla decisione sulla separazione personale dei coniugi volendo accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
-Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli con pronuncia di separazione, a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
-Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 400,00 in favore della figlia Per_1 non ancora autosufficiente, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%.
-Provvedere alla divisione dei beni in comunione de residuo tra le parti con ripartizione equa secondo le rispettive quote. A tal fine si offrono in produzione sub 014. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni
(disclosure).
-Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria si chiede di:
-ammettere la prova testimoniale sulle circostanze indicate in narrativa ai punti nn. 6,10,12, 13 e 17.
Si indica quale teste la sig.ra figlia dei coniugi, residente in [...] G;
Testimone_1
-Disporre l'interpello del signor sui fatti di cui in narrativa. Controparte_1
All'udienza del 4.12.2025 parte ricorrente ha evidenziato che la domanda di scioglimento della comunione legale non è ammissibile in questa sede. La signora è disponibile a rinunciare ad un mantenimento per . Per_1
Parte resistente prende atto della rinuncia alla domanda di determinazione di contributo al mantenimento di Per_1
Per parte resistente:
Svolta ogni istruttoria ritenuta necessaria ed assunte eventualmente ulteriori informazioni e disposti, se del caso, ulteriori accertamenti, così provvedere:
- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla signora in ragione dei gravi fatti esposti contrari ai Parte_1 doveri coniugali;
- per le ragioni sopra esposte, respingere la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
- si aderisce alla domanda formulata dalla resistente in ordine alla divisione dei beni in comunione de residuo tra le parti con ripartizione equa secondo le rispettive quote, previa ricostruzione dei beni afferenti alla comunione (cespiti mobili, immobili e liquidità) ed imputazione delle somme giacenti sui conti corrente e carte ricaricabili intestati alla signora e alla figlia Pt_1
prodotti parzialmente in atti del giudizio, somme che risultano illegittimamente sottratte e distratte. Per_1 pagina 2 di 7 - attesa la disparità economico patrimoniale tra i coniugi disporre a carico della Signora e a favore del Signor Pt_1 CP_1 la corresponsione di assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia comunque non
[...] inferiore ad € 500,00 pro mese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio degli integrali estratti conto dei conti correnti e delle carte di credito ricaricabili intestati alla signora e alla figlia , nei quali risultano versate importanti somme dal conto corrente Pt_1 Per_1 cointestato Villa Castelli, all'insaputa del Signor e di fondi titoli. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c..
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 cpc esponeva di aver contratto matrimonio in data 5.7.2008 Parte_1 con che dalla unione nasceva a Milano il 3.06.2005; di aver adito il Tribunale di Persona_2 Per_1
Milano chiedendo la separazione e che esso si dichiarava incompetente;
che l'unione coniugale entrava in crisi nel 2017 quando nel corso di un litigio l'afferrava per il collo;
che nel corso del coniugio i CP_1 coniugi versavano sul conto corrente di euro 500 mensili ciascuno e euro 20.000 derivante Per_1 CP_1 dalla vendita di appartamento dei di lui genitori;
che le parti continuavano a litigare e chiedeva di Per_1 poter effettuare percorso di sostegno individuale;
che nel 2022 alla ricorrente veniva diagnosticata malattia autoimmune;
che i coniugi decidevano alla fine di separarsi;
che i figli maggiori di acquistavano per CP_1 il padre un appartamento e bonificava loro euro 10.000 per i lavori;
di essere dipendente della società Pt_1
ENGIE SERVIZI con contratto di lavoro a tempo indeterminato e reddito netto mensile pari ad euro
1991,54; di essere proprietaria della casa coniugale sita in Locate di Triulzi in Via A. Moro 14 G, dove viveva con iscritta alla facoltà di mediazione linguistica presso l'Università Statale degli Studi di Per_1
Milano; che era pensionato e percepiva una pensione mensile pari circa ad euro 1900,00; CP_1 concludeva domandando la separazione e la determinazione di contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore di di euro 400 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si costituiva nel procedimento riassunto il resistente, a mezzo del figlio, amministratore di sostegno, il quale eccepiva che la moglie lo aveva cacciato di casa, senza spiegazioni, nonostante egli fosse affetto da un decadimento di grado severo con disorientamento temporale e deficit di attenzione e concentrazione;
che a suo favore veniva aperta amministrazione di sostegno;
che egli era titolare di indennità di accompagnamento per € 534,00 mensili, e di pensione di anzianità da lavoro per € 1.900,00 medi mensili;
che egli non era titolare di beni immobili, ma aveva contribuito all'acquisito della casa coniugale;
di essere titolare di risparmi per euro 2000, mentre la moglie aveva disponibilità per almeno euro 60.000; di vivere in comodato presso appartamento del figlio e di necessitare di assistenza continua;
di essere in procinto di pagina 3 di 7 trasferirsi in RSA, ma di non potersi permettere il costo della retta di euro 3.000 mensili;
che la ricorrente era proprietaria di altri immobili ed aveva trasferito a altre somme;
concludeva domandando la Per_1 separazione con addebito alla ricorrente e che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al suo mantenimento di euro 500 mensili, senza corresponsione di mantenimento a favore di Per_1
Alla udienza del 4.12.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
AT VILLA: vivo a Locate, in una casa di mia esclusiva proprietà, non gravata da mutuo, vivo con mia figlia,
, siamo solo noi due, io lavoro in una multinazionale a Milano, come impiegata, con reddito mensile di euro 2100 circa Per_1 mensili, oltre 13ma. prendo l'assegno unico di euro 40 mensili, tutto io. Sono proprietaria del 25% di una casa in montagna, in provincia di Biella, ereditata dai miei genitori, che usiamo per le vacanze con i miei nipoti. Quando sono mancati i miei genitori ho preso 42.500 euro dalla vendita di una casa. di ha dichiarato: mio papà vive a Vimercate, in una casa Controparte_2 Controparte_1 di mia mamma, lui è in comodato, stiamo cercando una badante, per 24 ore, che costerà circa 1200 euro mensili, dal lunedì al venerdì e poi il sabato e la domenica che costano circa altri 120 euro ogni fine settimana. Mio papà prende 2400 euro compreso l'accompagnamento, e poi c'è la 13ma. stiamo facendo di tutto per ricoverarlo, ma i posti sono pochi e i costi sono alti. Liste di attesa anche di due anni.
Il legale della ricorrente evidenzia che la domanda di scioglimento della comunione legale non è ammissibile in questa sede.
La signora è disponibile a rinunciare ad un mantenimento per . Per_1
Il legale del resistente prende atto della rinuncia alla domanda di determinazione di contributo al mantenimento di . Per_1
*******
Ritenuto preliminarmente che la domanda di scioglimento della comunione legale non sia ammissibile nella presente sede, come espressamente previsto dall'articolo 473bis.c.p.c.: le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale (…)
Ritenuto nel merito che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti
pagina 4 di 7 obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente, non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, il resistente – sul quale gravava il relativo onere probatorio – non ha fornito né articolato alcuna istanza istruttoria tesa a dimostrare quale fosse il clima familiare prima della separazione di fatto, se effettivamente la ricorrente gli abbia chiesto di andarsene dalla casa coniugale repentinamente, e se dunque effettivamente l'improseguibilità della convivenza sia dipesa da comportamenti della ricorrente gravemente lesivi dei doveri matrimoniali.
Dalle conversazioni whatsapp prodotte dalla ricorrente con i figli maggiori di emerge piuttosto che CP_1
ha collaborato anche economicamente al reperimento di nuova abitazione per e si è offerta di Pt_1 CP_1 assisterlo all'occorrenza e di seguire le pratiche per l'apertura dell'Amministrazione di sostegno: i toni sono assolutamente collaborativi ed in alcuni casi denotano anche affetto tra i membri del nucleo allargato
(documenti 14 e 15 ricorrente).
Tali rilievi paiono smentire l'assunto secondo cui la frattura coniugale sarebbe imputabile a , che Pt_1 avrebbe mandato via di casa repentinamente il marito, noncurante della sua malattia.
In ogni caso, in difetto di prova in ordine al fatto che la ricorrente ha tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti negativi riverberi sul sereno proseguire della vita comune, la domanda di addebito deve essere rigettata. pagina 5 di 7 -È pacifico che non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, vive con Per_1 la madre.
Alla udienza del 4.12.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla determinazione di contributo al mantenimento della figlia a carico del resistente e il legale del resistente ha preso atto della rinuncia;
il mantenimento della ragazza verrà dunque posto integralmente a carico della madre.
-Nel resto, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, parte ricorrente è lavoratrice dipendente e nella dichiarazione per l'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito di circa euro 32426 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.149,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; percepisce euro 40 mensili di assegno unico.
È proprietaria esclusiva della casa coniugale e del 25% di immobile a Netro (BI); ha ereditato alla morte della di lei madre euro 40.000 circa. pagina 6 di 7 Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1700; con tale importo ella deve mantenere integralmente sé e la figlia, studentessa universitaria.
Il resistente è pensionato e nell'anno di imposta 2023 ha percepito reddito di euro 33.084 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2040 netti mensili;
percepisce accompagnamento di euro 535 mensili, vive in comodato in abitazione dei figli e necessita di assistenza continua, con oneri non inferiori ad euro 1700 euro mensili, considerato il presumibile costo di assistenza allegato anche per i fine settimana.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e utenze, ed i costi di assistenza ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 375.
Alla luce di quanto precede, atteso che il resistente è stato integralmente sgravato da ogni costo di mantenimento di (che graverebbe su di lui ai sensi degli articoli 30 Cost. e 315bis c.c.), non Per_1 sussistono allo stato i presupposti per porre in capo alla ricorrente un contributo al suo mantenimento.
-l'importo dell'assegno unico continuerà a essere percepito al 100% dalla ricorrente, come sinora avvenuto.
La natura e l'esito del giudizio, i rapporti e la condizione personale delle parti integrano i presupposti normativi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3820 /2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31/01/1966 e nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 5.7.2008 a Locate di Triulzi;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi per le annotazioni di legge (atto n. 10 parte 1 anno 2008);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
4. dispone che la ricorrente provveda al mantenimento integrale di Per_1
5. rigetta la domanda di di determinazione di contributo al suo mantenimento;
CP_1
6. dichiara inammissibili le restanti domande;
7. dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente;
8. compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AU NO ME AR pagina 7 di 7