Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2024, n. 27654
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Sentenza 9 luglio 2024

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In tema di mandato di arresto europeo, le questioni concorrenti, relative, rispettivamente, al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dall'art. 6, comma 5, lett. b), legge 4 ottobre 2019, n. 117, e alla pendenza di procedimenti paralleli, regolamentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, non possono essere prospettate congiuntamente alla Corte di appello investita della decisione di consegna, cui spetta, ove dedotta, soltanto la valutazione della sussistenza dell'indicato motivo di rifiuto facoltativo, rientrando, ex art. 4 del citato d.lgs. n. 29 del 2016, nella competenza dell'«autorità giudiziaria procedente», da identificare in quella deputata a trattare il procedimento interno rispetto al quale si pone il conflitto di giurisdizione, l'avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2024, n. 27654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27654
    Data del deposito : 9 luglio 2024

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