Legge 2 dicembre 2016, n. 242

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  • 1Un’ordinanza del Tribunale di Trento sulla liceità della produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa prive di efficacia drogante
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  • 2Le Sezioni unite affermano la perdurante rilevanza penale della
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    ll servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 maggio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L., rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa». Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione nei seguenti termini: «La …

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  • 3Un’ordinanza del Tribunale di Trento sulla liceità della produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa prive di efficacia drogante
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  • 4Dal D.d.l. al D.l. “Sicurezza”. Prove tecniche di autoritarismo punitivo
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  • 5Alla CGUE due questioni pregiudiziali relative ai divieti nazionali di utilizzo e commercializzazione della cannabis light
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Giurisprudenza191

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2019, n. 30475
    Provvedimento: 30475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 15 Domenico Carcano -CC 30/05/2019 Matilde Cammino R.G.N. 979/2019 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni Relatore - Sergio Beltrani Luca Pistorelli Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di TI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Andrea …
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    • bis, d.p.r. n. 309 del 1990 – sussistenza·
    • commercializzazione dei derivati·
    • liceità della coltivazione – limiti·
    • legge 2 dicembre 2016, n. 242 – cannabis sativa l·
    • ragioni·
    • stupefacenti

  • 2Trib. Nuoro, sentenza 08/07/2024, n. 348
    Provvedimento: N. R.G. 1005/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gian Michele Parte_1 C.F._1 CANÌO (C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Monsignor C.F._2 Cogoni n. 2, presso lo studio del difensore. attore contro (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. M. Rossana …
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    • art. 2052 c.c.·
    • coltivazione di cannabis·
    • interessi compensativi·
    • manleva assicurativa·
    • spese processuali·
    • danno ingiusto·
    • rivalutazione monetaria·
    • responsabilità per danni da animali·
    • legge n. 242/2016·
    • art. 2043 c.c.

  • 3Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 8864
    Provvedimento: In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. 109/25 EF RB UP – 22/01/2025 UE AI - Relatore - R.G.N. 31731/2024 VA IA VA VE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da CO RD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere UE AI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. Lorenzo Simonetti che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte …
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    • THC inferiore a 0,6%·
    • violazione di legge penale·
    • elemento soggettivo del reato·
    • principio di offensività·
    • stoccaggio infiorescenze canapa·
    • vizio di motivazione·
    • legge n. 242/2016·
    • art. 73 d.P.R. 309/1990·
    • coltivazione canapa per fini leciti·
    • coltivazione canapa per fini illeciti

  • 4Trib. Parma, sentenza 19/07/2025, n. 599
    Provvedimento: CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________ CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________ Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PARMA * * * Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2720 / 2023 R.G., promossa da: in proprio e in qualità di socio accomandatario della – Parte_1 CP_1 Pt_2 opponenti, con l'Avv. Di Cosmo Valeria del Foro di Parma OPPONENTE contro Controparte_2 (C.C.I.A.A. dell ) – opposta, con …
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    • opposizione a ordinanza-ingiunzione·
    • sanzione amministrativa·
    • prova illecito amministrativo·
    • fede privilegiata verbale accertamento·
    • art. 22 L. 689/81·
    • compensazione spese di lite·
    • Codice del consumo·
    • violazione art. 6 D.Lgs. 206/2005

  • 5Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/09/2025, n. 30128
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AT nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 3/12/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Tiziana D'Agosto, nell'interesse di RA AT, che si è riportata ai motivi di ricorso. AI/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 30128 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 03/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del …
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    • coltivazione di marijuana·
    • intercettazioni telefoniche·
    • principio di tassatività·
    • art. 416-bis cod. pen.·
    • principio di determinatezza·
    • partecipazione ad associazione·
    • associazione mafiosa·
    • condotta intimidatoria·
    • bis in idem·
    • geolocalizzazione
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Versioni del testo

  • Art. 1.


    Finalita'

    1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
    2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
    3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) :
    a) alla coltivazione e alla trasformazione;
    b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ;
    c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
    d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
    e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
    3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))
  • Art. 2.


    Liceita' della coltivazione

    1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
    2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
    a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
    b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
    c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
    d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
    e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
    f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
    g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)) ;
    g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)) 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni.
    3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.))
  • Art. 3. Obblighi del coltivatore 1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
    Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.