Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
Commentari • 121
- 1. L’innominato. Il governo nel “decreto sicurezza” vieta il CBD (senza mai nominarlo)Lorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 settembre 2025 · 1
Sommario: 1. Insistere insistere insistere – 2. Un po' di contesto dell'innominato CBD – 3. Presenza, soglie di rilevanza e normativa di THC e CBD – 4. La nuova legge: il presupposto è che il CBD fa male, come il THC – 5. Le modifiche alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 – 6. La portata della riforma – 7. La disciplina dei semi di cannabis- 8. Le questioni di legittimità. 1. Insistere insistere insistere Così, al quarto tentativo, e nientemeno che con decreto legge (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80[1]), le forze politiche che hanno dichiarato guerra al cannabidiolo – CBD – sono riuscite, senza mai nominarlo, come si vedrà, a …
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Giurisprudenza • 205
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2019, n. 30475Provvedimento: 30475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 15 Domenico Carcano -CC 30/05/2019 Matilde Cammino R.G.N. 979/2019 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni Relatore - Sergio Beltrani Luca Pistorelli Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di TI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Andrea …Leggi di più...
- bis, d.p.r. n. 309 del 1990 – sussistenza·
- commercializzazione dei derivati·
- liceità della coltivazione – limiti·
- legge 2 dicembre 2016, n. 242 – cannabis sativa l·
- ragioni·
- stupefacenti
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) :
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.)) - Art. 2.
Liceita' della coltivazione
1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)) ;
g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)) 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni.
3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.)) - Art. 3. Obblighi del coltivatore 1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.