Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
Commentari • 90
- 1. Un’ordinanza del Tribunale di Trento sulla liceità della produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa prive di efficacia drogantehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Le Sezioni unite affermano la perdurante rilevanza penale dellahttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
ll servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 maggio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L., rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa». Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione nei seguenti termini: «La …
Leggi di più… - 3. Un’ordinanza del Tribunale di Trento sulla liceità della produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa prive di efficacia drogantehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Dal D.d.l. al D.l. “Sicurezza”. Prove tecniche di autoritarismo punitivoAntonio Fabio Vigneri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. Alla CGUE due questioni pregiudiziali relative ai divieti nazionali di utilizzo e commercializzazione della cannabis lighthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • 191
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2019, n. 30475Provvedimento: 30475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 15 Domenico Carcano -CC 30/05/2019 Matilde Cammino R.G.N. 979/2019 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni Relatore - Sergio Beltrani Luca Pistorelli Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di TI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Andrea …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3033Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7994/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI COMPRESA L'AZIONE EX 1669CC), pendente TRA (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Villaricca Parte_2 (NA), alla Via della Libertà n. 584, elettivamente domiciliata in Villaricca (NA), alla Via Dante Alighieri n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Ciccarelli Luigi (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1 calce all'atto di citazione; …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 11177Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: 2 0 MAR. 2025 GIUDICE IM nato a [...] il [...] IL I.Ci,710NARI Luana avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PE RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30/5/2024 la Corte d'appello di Bologna, confermando la decisione del GUP del Tribunale di Reggio Emilia in data 17/3/2022, ritenne Giudice Simone responsabile del reato di cui all'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/90 ed, esclusa la …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2025, n. 34313Provvedimento: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IN Senatore che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; i letti i motivi nuovi proposti nell'interesse del ricorrente dal difensore, avvocato ER UN, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EP IC, classe 1996, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento per motivi processuali disposto con sentenza di questa Corte del 3 aprile 2025, esclusi i gravi indizi di …Leggi di più...
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- 5. Trib. Parma, sentenza 19/07/2025, n. 599Provvedimento: CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________ CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________ Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PARMA * * * Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2720 / 2023 R.G., promossa da: in proprio e in qualità di socio accomandatario della – Parte_1 CP_1 Pt_2 opponenti, con l'Avv. Di Cosmo Valeria del Foro di Parma OPPONENTE contro Controparte_2 (C.C.I.A.A. dell ) – opposta, con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) :
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.)) - Art. 2.
Liceita' della coltivazione
1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)) ;
g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)) 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni.
3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.)) - Art. 3. Obblighi del coltivatore 1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.