Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
Commentari • 129
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 dicembre 2025
Che cosa serve davvero per una querela valida La Corte di cassazione, con la sentenza 36287/2025 del 7 novembre, ha ribadito che la querela non richiede formule rigide o intestazioni particolari. È sufficiente che dalla dichiarazione della persona offesa emerga la volontà di perseguire l'autore del fatto. Il tema è ricorrente nelle denunce presentate direttamente ai carabinieri o alla polizia, senza assistenza legale. Un eccesso di formalismo può condurre a pronunce di improcedibilità che ostacolano la tutela della persona offesa. La decisione della Corte: prevale la volontà sostanziale Nel caso esaminato, l'imputato era stato prosciolto in appello per mancanza di querela. La persona …
Leggi di più… - 2. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 30 novembre 2025
- 3. La commercializzazione della cannabis light: la parola alle Sezioni UniteAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
- 4. Le motivazioni delle Sezioni unite sulla rilevanza penale dellahttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Segnaliamo ai lettori – in attesa di ospitare schede illustrative e contributi di commento – che ieri, 10 luglio, è stata depositata la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite il 30 maggio 2019, di cui la nostra Rivista aveva dato notizia pubblicando la relativa informazione provvisoria. Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa …
Leggi di più… - 5. Sulla liceità della "cannabis light": osservazioni in attesa di unaBenedetta Scarcella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto. Per leggere il testo della sentenza annotata, cliccaqui. Abstract. La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L., alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non …
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Giurisprudenza • 197
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2019, n. 30475Provvedimento: 30475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 15 Domenico Carcano -CC 30/05/2019 Matilde Cammino R.G.N. 979/2019 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni Relatore - Sergio Beltrani Luca Pistorelli Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di TI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Andrea …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 8864Provvedimento: In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. 109/25 EF RB UP – 22/01/2025 UE AI - Relatore - R.G.N. 31731/2024 VA IA VA VE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da CO RD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere UE AI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. Lorenzo Simonetti che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 22859Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Cagliari nel procedimento a carico di: OI VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di Oristano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Letta la memoria dell' avvocato MARIO GUSI, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22859 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2024, n. 29331Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29331 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 16/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024 (depositata il 26 marzo 2024), decidendo sull'istanza di riesame proposta da AN AL, il Tribunale di Catanzaro ha riformato l'ordinanza del 23 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2025, n. 34313Provvedimento: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IN Senatore che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; i letti i motivi nuovi proposti nell'interesse del ricorrente dal difensore, avvocato ER UN, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EP IC, classe 1996, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento per motivi processuali disposto con sentenza di questa Corte del 3 aprile 2025, esclusi i gravi indizi di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) :
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.)) - Art. 2.
Liceita' della coltivazione
1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)) ;
g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)) 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni.
3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.)) - Art. 3. Obblighi del coltivatore 1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.