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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2024, n. 30637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30637 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) NI PP, nato a [...] il [...] 2) IO LM, nata a [...] il [...] 3) NI IN IA, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 07/11/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore del proposto PP NI e delle terze interessate LM IO LM e IA IN NI, rispettivamente moglie e figlia del proposto, ha presentato ricorso avverso il decreto indicato in epigrafe con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca, disposta con decreto del 23 maggio 2014, presentata ai sensi Penale Sent. Sez. 6 Num. 30637 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 09/07/2024 dell'art. 28, comma 1, lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011 in base alla prova nuova, costituita dalla consulenza di parte, redatta il 10 febbraio 2023. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova nonché per carenza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente escluso profili di novità del dato prodotto, trattandosi, invece, di prova nuova, sopravvenuta al provvedimento ablatorio, dimostrativa sia della mancanza di correlazione temporale tra gli acquisti immobiliari e la manifestazione di pericolosità qualificata del NI, sia della inesistenza dei presupposti legittimanti la confisca. Sostiene che la consulenza tecnica e gli atti allegati, non considerati nel decreto, ricostruiscono la provenienza del terreno in Contrada Prata su cui è stato edificato il fabbricato in base ad una scrittura privata del 5 dicembre 1952, alla quale si ricollega altra scrittura privata del 20 maggio 1969, che documentano il passaggio del terreno dalla Parrocchia di Santa IA della Pietà di San CA a IO NI TI prima e successivamente a NI NI. L'edificazione del primo corpo di fabbrica a pian terreno è documentata dal nullaosta rilasciato a IO LM il 16 settembre 1967 dall'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria;
al primo corpo di fabbrica è stato aggregato un secondo edificio nel 1978 con ampliamento del piano fuori terra e sopraelevazione di un secondo piano, oggetto di richiesta di sanatoria edilizia del 18 luglio 1986 e visibili dalla documentazione fotografica allegata all'istanza; l'edificazione di un terzo piano fuori terra è stata, infine, assentita con concessione edilizia del 1992 e completata intorno al 2001. Risulta, quindi, evidente la realizzazione progressiva dell'immobile, adattato alle esigenze familiari, e la conseguente insussistenza della correlazione cronologica tra pericolosità qualificata del proposto e acquisto del bene, atteso che la condotta delittuosa del NI risale agli anni /90 e una volta circoscritta la pericolosità al periodo tra il 1991 e il 2007, non possono essere oggetto di ablazione gli acquisti effettuati nel 1967-91 perché antecedenti al periodo di inizio di manifestazione della pericolosità sociale del NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di NI PP e di IO LM sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Il ricorso di NI PP, deceduto il 22/02/2023, come da certificato di morte in atti, è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore perché presentato dopo il decesso del proposto. 2 ,/ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850; Sez. 5, n. 15282 de11 18/11/2016, dep. 2017, Arena e altri, Rv. 269695), l'impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione, atteso che, pur avendo il difensore, a norma dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, che fa cessare gli effetti della nomina. Tuttavia, l'inammissibilità dell'impugnazione non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza. 1.2. Parimenti inammissibile per difetto di legittimazione è il ricorso proposto dal difensore nell'interesse di IO LM in mancanza di procura speciale, non allegata né rinvenuta in atti, a differenza di quella rilasciata da NI IN IA. È principio consolidato/ in tema di procedimento di prevenzione/ che il terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De LI e altri, Rv. 266149). Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di revocazione, che deve essere presentata nelle forme della revisione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, il rinvio «alle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili» include anche le formalità della procura, sicché, come per la proposizione del ricorso avverso il rigetto di un'istanza di revisione, il difensore deve essere munito di procura speciale (Sez. 2, n. 43619 del 07/09/2023, De Pierro, Rv. 285195). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 2. A soluzione diversa si perviene per il ricorso proposto nell'interesse di NI IN IA, in quanto avvalsasi di un rimedio processuale non proponibile. Infatti, la confisca, di cui si chiedeva la revocazione, è stata disposta con decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 maggio 2014, che aveva 3 confermato il decreto del locale Tribunale, emesso in data 13 gennaio 2011 in relazione alla proposta formulata dal P.m. nei confronti del NI il 25 gennaio 2008, sicché, trattandosi di procedimento nel quale la proposta di applicazione della misura era stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), non è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 28 comma 1 lett. a) d. Igs. 159/11, continuando ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca (Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, Rv. 286149). La competenza spettava, quindi, al Tribunale di Reggio Calabria, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla revoca. Deve, inoltre, osservarsi che la revoca ex tunc, al pari della revocazione, è diretta a rimuovere il provvedimento di confisca affetto da invalidità genetica per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, al cui riconoscimento non osta l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955), Pertanto, essendo entrambi rimedi straordinari, al pari della revocazione, la revoca non può consistere nel mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca. In applicazione dei principi indicati, il decreto impugnato va annullato senza rinvio nei confronti di NI IN IA con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio.
P. Q. M.
:L- ,-L-_, , Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di NI IN IA e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il ....* --- : L- CCI Ci* giudizio W c_D Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NI PP. Tti o Dichiara altresì inammissibile il ricorso di IO LM e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. o Così deciso, 9 luglio 2024
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore del proposto PP NI e delle terze interessate LM IO LM e IA IN NI, rispettivamente moglie e figlia del proposto, ha presentato ricorso avverso il decreto indicato in epigrafe con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca, disposta con decreto del 23 maggio 2014, presentata ai sensi Penale Sent. Sez. 6 Num. 30637 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 09/07/2024 dell'art. 28, comma 1, lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011 in base alla prova nuova, costituita dalla consulenza di parte, redatta il 10 febbraio 2023. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova nonché per carenza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente escluso profili di novità del dato prodotto, trattandosi, invece, di prova nuova, sopravvenuta al provvedimento ablatorio, dimostrativa sia della mancanza di correlazione temporale tra gli acquisti immobiliari e la manifestazione di pericolosità qualificata del NI, sia della inesistenza dei presupposti legittimanti la confisca. Sostiene che la consulenza tecnica e gli atti allegati, non considerati nel decreto, ricostruiscono la provenienza del terreno in Contrada Prata su cui è stato edificato il fabbricato in base ad una scrittura privata del 5 dicembre 1952, alla quale si ricollega altra scrittura privata del 20 maggio 1969, che documentano il passaggio del terreno dalla Parrocchia di Santa IA della Pietà di San CA a IO NI TI prima e successivamente a NI NI. L'edificazione del primo corpo di fabbrica a pian terreno è documentata dal nullaosta rilasciato a IO LM il 16 settembre 1967 dall'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria;
al primo corpo di fabbrica è stato aggregato un secondo edificio nel 1978 con ampliamento del piano fuori terra e sopraelevazione di un secondo piano, oggetto di richiesta di sanatoria edilizia del 18 luglio 1986 e visibili dalla documentazione fotografica allegata all'istanza; l'edificazione di un terzo piano fuori terra è stata, infine, assentita con concessione edilizia del 1992 e completata intorno al 2001. Risulta, quindi, evidente la realizzazione progressiva dell'immobile, adattato alle esigenze familiari, e la conseguente insussistenza della correlazione cronologica tra pericolosità qualificata del proposto e acquisto del bene, atteso che la condotta delittuosa del NI risale agli anni /90 e una volta circoscritta la pericolosità al periodo tra il 1991 e il 2007, non possono essere oggetto di ablazione gli acquisti effettuati nel 1967-91 perché antecedenti al periodo di inizio di manifestazione della pericolosità sociale del NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di NI PP e di IO LM sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Il ricorso di NI PP, deceduto il 22/02/2023, come da certificato di morte in atti, è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore perché presentato dopo il decesso del proposto. 2 ,/ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850; Sez. 5, n. 15282 de11 18/11/2016, dep. 2017, Arena e altri, Rv. 269695), l'impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione, atteso che, pur avendo il difensore, a norma dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, che fa cessare gli effetti della nomina. Tuttavia, l'inammissibilità dell'impugnazione non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza. 1.2. Parimenti inammissibile per difetto di legittimazione è il ricorso proposto dal difensore nell'interesse di IO LM in mancanza di procura speciale, non allegata né rinvenuta in atti, a differenza di quella rilasciata da NI IN IA. È principio consolidato/ in tema di procedimento di prevenzione/ che il terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De LI e altri, Rv. 266149). Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di revocazione, che deve essere presentata nelle forme della revisione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, il rinvio «alle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili» include anche le formalità della procura, sicché, come per la proposizione del ricorso avverso il rigetto di un'istanza di revisione, il difensore deve essere munito di procura speciale (Sez. 2, n. 43619 del 07/09/2023, De Pierro, Rv. 285195). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 2. A soluzione diversa si perviene per il ricorso proposto nell'interesse di NI IN IA, in quanto avvalsasi di un rimedio processuale non proponibile. Infatti, la confisca, di cui si chiedeva la revocazione, è stata disposta con decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 maggio 2014, che aveva 3 confermato il decreto del locale Tribunale, emesso in data 13 gennaio 2011 in relazione alla proposta formulata dal P.m. nei confronti del NI il 25 gennaio 2008, sicché, trattandosi di procedimento nel quale la proposta di applicazione della misura era stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), non è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 28 comma 1 lett. a) d. Igs. 159/11, continuando ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca (Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, Rv. 286149). La competenza spettava, quindi, al Tribunale di Reggio Calabria, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla revoca. Deve, inoltre, osservarsi che la revoca ex tunc, al pari della revocazione, è diretta a rimuovere il provvedimento di confisca affetto da invalidità genetica per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, al cui riconoscimento non osta l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955), Pertanto, essendo entrambi rimedi straordinari, al pari della revocazione, la revoca non può consistere nel mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca. In applicazione dei principi indicati, il decreto impugnato va annullato senza rinvio nei confronti di NI IN IA con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio.
P. Q. M.
:L- ,-L-_, , Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di NI IN IA e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il ....* --- : L- CCI Ci* giudizio W c_D Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NI PP. Tti o Dichiara altresì inammissibile il ricorso di IO LM e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. o Così deciso, 9 luglio 2024