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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 850 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Olga Savarese e
Achille Ordine ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Diamante, alla contrada Piane, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2
P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Bruna Tonani in Varese, alla via Robbioni n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto di rilascio.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 23.03.2023, con cui veniva intimato a essa opponente il rilascio, in favore dell'odierna opposta, dei beni immobili siti in Cassano allo Ionio, frazione di Sibari, località Bruscate - individuati nel N.C.E.U. al foglio 44, particella 545, sub. 43 e sub. 133, in virtù dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 06.03.2015 (R.G. n. 24998/2014) emessa dal Tribunale di
Napoli.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dei contratti di sale and lease back, aventi a oggetto gli immobili in parola, l'indivisibilità di detti beni, e la necessaria preventiva restituzione dei canoni riscossi.
2. Si costituiva in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1
generale speciale che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_2 di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e di rigettare le avverse richieste.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e nel corso del giudizio parte opponente rilasciava i beni di cui all'atto di precetto. All'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia della parte opposta, in quanto la stessa risulta essersi costituita tempestivamente in giudizio in data 12.07.2023, entro il termine di settanta giorni decorrente a ritroso dalla data dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione per il giorno 28.09.2023, atteso che nel caso di specie non si applica la sospensione feriale dei termini.
pagina 2 di 5 Invero, al procedimento di opposizione a precetto, poiché ricompreso nelle ipotesi disciplinate dal combinato disposto degli artt. 3 della legge 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1941, non si applica la sospensione feriale dei termini.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione a precetto, che contesta alla parte istante il diritto di procedere all'esecuzione forzata prima che questa sia iniziata, è esclusa dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, come avviene per le altre forme di opposizione nel processo esecutivo” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 4572/2024).
5. Ciò premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risulta, infatti, circostanza pacifica che l'opponente nelle more del giudizio ha riconsegnato i beni, di cui all'atto di precetto, in favore di parte opposta.
Ebbene, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che permane tra le parti la contesa in ordine alla regolazione delle spese processuali.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve essere scrutinata la fondatezza della domanda attorea di rilascio.
Invero, in merito alla distribuzione delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale.
6. Orbene, va rigettata l'eccezione di giudicato, sollevata da parte opposta, in quanto all'interno della copia dei provvedimenti, pronunciati tra le stesse parti e relativi alle medesime questioni sollevate nel presente giudizio, non è rinvenibile l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., necessaria per dar prova dell'avvenuto passaggio in giudicato, atteso, altresì, che parte opponente non ha ammesso la formazione dello stesso.
pagina 3 di 5 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “La certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima. La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno”
(Cass. civ., sez. III, ord. n. n. 4410/2025).
7. Nel merito, si segnala che le eccezioni sollevate da parte opponente - relative alla illegittimità del contratto di sale and lease back, all'indivisibilità dei beni in parola e all'asserita necessità della previa restituzione delle somme versate in favore dell'opposto - non sono deducibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto relative al periodo antecedente alla formazione del titolo esecutivo.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
8. Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata.
9. Le spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell'opponente (tenuto conto dell'inammissibilità dell'opposizione) e liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di parte opposta;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna alla refusione, in favore della società opposta, delle spese di lite, che Parte_1
si liquidano nella somma di € 5.100,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 850 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Olga Savarese e
Achille Ordine ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Diamante, alla contrada Piane, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2
P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Bruna Tonani in Varese, alla via Robbioni n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto di rilascio.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 23.03.2023, con cui veniva intimato a essa opponente il rilascio, in favore dell'odierna opposta, dei beni immobili siti in Cassano allo Ionio, frazione di Sibari, località Bruscate - individuati nel N.C.E.U. al foglio 44, particella 545, sub. 43 e sub. 133, in virtù dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 06.03.2015 (R.G. n. 24998/2014) emessa dal Tribunale di
Napoli.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dei contratti di sale and lease back, aventi a oggetto gli immobili in parola, l'indivisibilità di detti beni, e la necessaria preventiva restituzione dei canoni riscossi.
2. Si costituiva in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1
generale speciale che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_2 di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e di rigettare le avverse richieste.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e nel corso del giudizio parte opponente rilasciava i beni di cui all'atto di precetto. All'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia della parte opposta, in quanto la stessa risulta essersi costituita tempestivamente in giudizio in data 12.07.2023, entro il termine di settanta giorni decorrente a ritroso dalla data dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione per il giorno 28.09.2023, atteso che nel caso di specie non si applica la sospensione feriale dei termini.
pagina 2 di 5 Invero, al procedimento di opposizione a precetto, poiché ricompreso nelle ipotesi disciplinate dal combinato disposto degli artt. 3 della legge 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1941, non si applica la sospensione feriale dei termini.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione a precetto, che contesta alla parte istante il diritto di procedere all'esecuzione forzata prima che questa sia iniziata, è esclusa dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, come avviene per le altre forme di opposizione nel processo esecutivo” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 4572/2024).
5. Ciò premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risulta, infatti, circostanza pacifica che l'opponente nelle more del giudizio ha riconsegnato i beni, di cui all'atto di precetto, in favore di parte opposta.
Ebbene, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che permane tra le parti la contesa in ordine alla regolazione delle spese processuali.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve essere scrutinata la fondatezza della domanda attorea di rilascio.
Invero, in merito alla distribuzione delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale.
6. Orbene, va rigettata l'eccezione di giudicato, sollevata da parte opposta, in quanto all'interno della copia dei provvedimenti, pronunciati tra le stesse parti e relativi alle medesime questioni sollevate nel presente giudizio, non è rinvenibile l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., necessaria per dar prova dell'avvenuto passaggio in giudicato, atteso, altresì, che parte opponente non ha ammesso la formazione dello stesso.
pagina 3 di 5 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “La certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima. La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno”
(Cass. civ., sez. III, ord. n. n. 4410/2025).
7. Nel merito, si segnala che le eccezioni sollevate da parte opponente - relative alla illegittimità del contratto di sale and lease back, all'indivisibilità dei beni in parola e all'asserita necessità della previa restituzione delle somme versate in favore dell'opposto - non sono deducibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto relative al periodo antecedente alla formazione del titolo esecutivo.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
8. Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata.
9. Le spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell'opponente (tenuto conto dell'inammissibilità dell'opposizione) e liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di parte opposta;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna alla refusione, in favore della società opposta, delle spese di lite, che Parte_1
si liquidano nella somma di € 5.100,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
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