TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE CH EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2690/2023 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
MO TE
opponente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
opposto
e
- in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Cristina Folino
opposto e
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Pamela Maietta
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 22.11.2023 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003403110000, notificata il 23.06.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n. 09420140001768202000, n. 09420140018599275000,
n. 09420150010871463000 e n. 09420150022438340000, relativa a crediti previdenziali di titolarità dell' , nonché dagli avvisi di addebito n. 34920112000628261000, n. CP_2
1 3492012000766448000, n. 34920120000015476000, n. 34920120000755739000, n.
34920120001491348000, n. 34920120002104441000, n. 34920130001277835000, n.
34920130003324946000, n. 34920140001061385000, n. 34920140003362735000, n.
34920150000112061000, n. 34920150000238827000, n. 3492015000052287000, n.
34920150002753867000, n. 34920150003105752000, n. 34920160001876721000, n.
34920160002257415000, n. 34920160004758004000, relativi a crediti previdenziali di titolarità dell' A sostegno dell'opposizione, eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione di CP_1
pagamento impugnata per vizio di potere di riscossione e competenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Reggio Calabria, in quanto emessa e notificata in assenza di valida delega in capo al soggetto notificante;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento;
3) il difetto di motivazione dell'atto opposto e l'omessa indicazione degli interessi moratori;
4) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento è inammissibile, avendo parte opponente introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria in data 02.08.2023, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della predetta intimazione (23.06.2023).
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito o delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione, che ha preceduto l'esecuzione nei confronti dell'opponente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi o cartelle soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli atti ad essa sottesi (cfr.
Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibili devono ritenersi, allo stesso modo, i motivi di opposizioni con i quali parte ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di delega in capo al soggetto notificante, difetto di motivazione dell'atto e omessa indicazione degli interessi moratori. Le predette censure, difatti, riguardano il quomodo dell'esecuzione forzata, che parte
2 ricorrente avrebbe dovuto proporre entro il termine perentorio di venti giorni ex art. 617
c.p.c. dalla notificazione della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 23.06.2023.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portato dagli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n. 335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione è infondata relativamente alle cartelle di pagamento n.
09420140001768202000, n. 09420140018599275000, n. 09420150010871463000 e n.
3 09420150022438340000, notificate rispettivamente il 30.01.2014, il 28.07.2014, il 20.07.2015
e il 14.01.2015, e agli avvisi di addebito n. 34920120000755739000, n.
34920120001491348000, n. 34920120002104441000, n. 34920130001277835000, n.
34920130003324946000, n. 34920140001061385000, n. 34920140003362735000, n.
34920150000112061000, n. 34920150000238827000, n. 3492015000052877000, n.
34920150002753867000, n. 34920150003105752000, n. 34920160001876721000, n.
34920160002257415000, n. 34920160004758004000, notificati rispettivamente il 10.05.2012, il 19.06.2012, il 25.09.2012, il 17.04.2013, il 03.02.2014, il 13.06.2014, il 23.12.2014, il
27.06.2015, il 26.07.2015, il 13.09.2015, il 16.10.2015, il 21.12.2015, il 30.06.2016, l'11.10.2016
e il 19.12.2016.
Ed invero, , costituendosi in giudizio ha dimostrato di aver Controparte_3 interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione con plurimi atti.
In particolare, quanto alle cartelle di pagamento n. 09420140001768202000, n.
09420140018599275000, n. 09420150010871463000, il termine di prescrizione è stato interrotto: 1) con la notifica in data 03.02.2017 dell'intimazione di pagamento n.
09420179000891210000; 2) con la notifica in data 13.06.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189004084325000; 3) con la notifica in data 20.02.2020 dell'intimazione di pagamento 09420209003600784000; 4) con la notifica in data 01.03.2022 dell'intimazione di pagamento 09420229000585025000; 5) con la notifica in data 23.06.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420150022438340000, il termine risulta interrotto, dalla notifica in data 31.03.2016 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201600001998000 e delle intimazioni di pagamento di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) sopra indicati.
Relativamente al credito di titolarità dell' il termine di prescrizione di cui AVA n. CP_1
34920120000755739000, n. 34920120001491348000, n. 34920120002104441000, n.
34920130001277835000, n. 34920130003324946000, n. 34920140001061385000, n.
34920140003362735000, n. 34920150000112061000, n. 34920150000238827000, n.
3492015000052877000, n. 34920150002753867000 e n. 34920150003105752000 risulta interrotto: 1) con la notifica in data 03.02.2017 dell'intimazione di pagamento n.
09420179000891210000; 2) con la notifica in data 13.06.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189004084325000; 3) con la notifica in data 20.02.2020 dell'intimazione di pagamento 09420209003600784000; 4) con la notifica in data 01.03.2022 dell'intimazione di pagamento 09420229000585025000; 5) con la notifica in data 23.06.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
4 Quanto agli AVA n. 3492015000052877000, n. 34920150002753867000 e n.
34920150003105752000, inoltre, il credito risulta interrotto dalla notifica in data 31.03.2016, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201600001998000.
Quanto agli AVA n. 34920160001876721000, n. 34920160002257415000, n.
34920160004758004000, il termine risulta interrotto: 1) con la notifica in data 13.06.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189004084325000; 2) con la notifica in data
14.01.2020 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202000000093000 3) con la notifica in data 01.03.2022 dell'intimazione di pagamento
09420229000585025000; 4) con la notifica in data 23.06.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
L'eccezione di prescrizione è fondata, invece, relativamente al credito portato dagli avvisi di addebito n. 34920112000628261000 (notificato il 03.11.2011) n. 3492012000766448000
(notificato il 20.12.2011), n. 34920120000015476000 (notificato il 22.03.2012), atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento n.
09420179000891210000 notificata il 03.02.2017, intervenuta allorquando il termine quinquennale era già decorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del credito portato ad esecuzione, nel rapporto tra la e l' , sono poste a carico della ricorrente secondo la Parte_1 CP_2 regola della soccombenza.
Nel rapporto tra la l' e l' , il parziale Parte_1 CP_1 Controparte_3 accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle stesse nella misura di un quarto, ponendosi i restanti tre quarti a carico della ricorrente, con distrazione, relativamente all'importo spettante all in favore del procuratore Controparte_3 antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G. n. 2690/2023, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 34920112000628261000, n. 3492012000766448000
e n. 34920120000015476000, richiamati nell'intimazione di pagamento n.
09420239003403110000 notificata il 23.06.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell , liquidate in € Parte_1 CP_2
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
5 - compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna al pagamento Parte_1 dei restanti tre quarti in favore di e di , che si CP_1 Controparte_3 liquidano in € 3.300,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione, per la quota spettante ad , in favore del Controparte_3 procuratore antistatario avv. Pamela Maietta.
Catanzaro, li 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
BE CH EU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE CH EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2690/2023 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
MO TE
opponente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
opposto
e
- in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Cristina Folino
opposto e
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Pamela Maietta
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 22.11.2023 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003403110000, notificata il 23.06.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n. 09420140001768202000, n. 09420140018599275000,
n. 09420150010871463000 e n. 09420150022438340000, relativa a crediti previdenziali di titolarità dell' , nonché dagli avvisi di addebito n. 34920112000628261000, n. CP_2
1 3492012000766448000, n. 34920120000015476000, n. 34920120000755739000, n.
34920120001491348000, n. 34920120002104441000, n. 34920130001277835000, n.
34920130003324946000, n. 34920140001061385000, n. 34920140003362735000, n.
34920150000112061000, n. 34920150000238827000, n. 3492015000052287000, n.
34920150002753867000, n. 34920150003105752000, n. 34920160001876721000, n.
34920160002257415000, n. 34920160004758004000, relativi a crediti previdenziali di titolarità dell' A sostegno dell'opposizione, eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione di CP_1
pagamento impugnata per vizio di potere di riscossione e competenza territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Reggio Calabria, in quanto emessa e notificata in assenza di valida delega in capo al soggetto notificante;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento;
3) il difetto di motivazione dell'atto opposto e l'omessa indicazione degli interessi moratori;
4) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento è inammissibile, avendo parte opponente introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria in data 02.08.2023, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della predetta intimazione (23.06.2023).
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito o delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione, che ha preceduto l'esecuzione nei confronti dell'opponente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi o cartelle soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli atti ad essa sottesi (cfr.
Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibili devono ritenersi, allo stesso modo, i motivi di opposizioni con i quali parte ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di delega in capo al soggetto notificante, difetto di motivazione dell'atto e omessa indicazione degli interessi moratori. Le predette censure, difatti, riguardano il quomodo dell'esecuzione forzata, che parte
2 ricorrente avrebbe dovuto proporre entro il termine perentorio di venti giorni ex art. 617
c.p.c. dalla notificazione della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 23.06.2023.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portato dagli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n. 335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione è infondata relativamente alle cartelle di pagamento n.
09420140001768202000, n. 09420140018599275000, n. 09420150010871463000 e n.
3 09420150022438340000, notificate rispettivamente il 30.01.2014, il 28.07.2014, il 20.07.2015
e il 14.01.2015, e agli avvisi di addebito n. 34920120000755739000, n.
34920120001491348000, n. 34920120002104441000, n. 34920130001277835000, n.
34920130003324946000, n. 34920140001061385000, n. 34920140003362735000, n.
34920150000112061000, n. 34920150000238827000, n. 3492015000052877000, n.
34920150002753867000, n. 34920150003105752000, n. 34920160001876721000, n.
34920160002257415000, n. 34920160004758004000, notificati rispettivamente il 10.05.2012, il 19.06.2012, il 25.09.2012, il 17.04.2013, il 03.02.2014, il 13.06.2014, il 23.12.2014, il
27.06.2015, il 26.07.2015, il 13.09.2015, il 16.10.2015, il 21.12.2015, il 30.06.2016, l'11.10.2016
e il 19.12.2016.
Ed invero, , costituendosi in giudizio ha dimostrato di aver Controparte_3 interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione con plurimi atti.
In particolare, quanto alle cartelle di pagamento n. 09420140001768202000, n.
09420140018599275000, n. 09420150010871463000, il termine di prescrizione è stato interrotto: 1) con la notifica in data 03.02.2017 dell'intimazione di pagamento n.
09420179000891210000; 2) con la notifica in data 13.06.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189004084325000; 3) con la notifica in data 20.02.2020 dell'intimazione di pagamento 09420209003600784000; 4) con la notifica in data 01.03.2022 dell'intimazione di pagamento 09420229000585025000; 5) con la notifica in data 23.06.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
Quanto alla cartella di pagamento n. 09420150022438340000, il termine risulta interrotto, dalla notifica in data 31.03.2016 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201600001998000 e delle intimazioni di pagamento di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) sopra indicati.
Relativamente al credito di titolarità dell' il termine di prescrizione di cui AVA n. CP_1
34920120000755739000, n. 34920120001491348000, n. 34920120002104441000, n.
34920130001277835000, n. 34920130003324946000, n. 34920140001061385000, n.
34920140003362735000, n. 34920150000112061000, n. 34920150000238827000, n.
3492015000052877000, n. 34920150002753867000 e n. 34920150003105752000 risulta interrotto: 1) con la notifica in data 03.02.2017 dell'intimazione di pagamento n.
09420179000891210000; 2) con la notifica in data 13.06.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189004084325000; 3) con la notifica in data 20.02.2020 dell'intimazione di pagamento 09420209003600784000; 4) con la notifica in data 01.03.2022 dell'intimazione di pagamento 09420229000585025000; 5) con la notifica in data 23.06.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
4 Quanto agli AVA n. 3492015000052877000, n. 34920150002753867000 e n.
34920150003105752000, inoltre, il credito risulta interrotto dalla notifica in data 31.03.2016, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201600001998000.
Quanto agli AVA n. 34920160001876721000, n. 34920160002257415000, n.
34920160004758004000, il termine risulta interrotto: 1) con la notifica in data 13.06.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189004084325000; 2) con la notifica in data
14.01.2020 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202000000093000 3) con la notifica in data 01.03.2022 dell'intimazione di pagamento
09420229000585025000; 4) con la notifica in data 23.06.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
L'eccezione di prescrizione è fondata, invece, relativamente al credito portato dagli avvisi di addebito n. 34920112000628261000 (notificato il 03.11.2011) n. 3492012000766448000
(notificato il 20.12.2011), n. 34920120000015476000 (notificato il 22.03.2012), atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento n.
09420179000891210000 notificata il 03.02.2017, intervenuta allorquando il termine quinquennale era già decorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del credito portato ad esecuzione, nel rapporto tra la e l' , sono poste a carico della ricorrente secondo la Parte_1 CP_2 regola della soccombenza.
Nel rapporto tra la l' e l' , il parziale Parte_1 CP_1 Controparte_3 accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle stesse nella misura di un quarto, ponendosi i restanti tre quarti a carico della ricorrente, con distrazione, relativamente all'importo spettante all in favore del procuratore Controparte_3 antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G. n. 2690/2023, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 34920112000628261000, n. 3492012000766448000
e n. 34920120000015476000, richiamati nell'intimazione di pagamento n.
09420239003403110000 notificata il 23.06.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell , liquidate in € Parte_1 CP_2
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
5 - compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna al pagamento Parte_1 dei restanti tre quarti in favore di e di , che si CP_1 Controparte_3 liquidano in € 3.300,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione, per la quota spettante ad , in favore del Controparte_3 procuratore antistatario avv. Pamela Maietta.
Catanzaro, li 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
BE CH EU
6