Accoglimento
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10374 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10374/2025REG.PROV.COLL.
N. 06810/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6810 del 2023, proposto da
IZ AP e GE TO, rappresentate e difese dagli avvocati IO Bruno e Renata Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00178/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Pres.. Marco PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti per l’annullamento:
a) dell'ordinanza n. 7 (prot. n. 108 del 17.10.2022), notificata in data 21.10.2022, con la quale il comune di Siano aveva ingiunto alle ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti in zona agricola produttiva, su cui, in parte, sarebbe stato realizzato – in assenza di opere - un parcheggio;
b) del verbale di accertamento prot. n. 6815 del 18.10.2022 – per quanto di ragione – richiamato nell'ordinanza n. 7 e mai conosciuto.
2. Gli appellanti ripropongono e sviluppano le censure disattese dal TAR.
3. Il comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
4. La sentenza appellata espone che i ricorrenti – attuali appellanti – avevano impugnato l’ordinanza n. 7 del 17.10.2022, con cui il Comune di Siano aveva ingiunto il rispristino della destinazione agricola di parte di un terreno, ricadente in zona E2 (zona agricola-produttiva) ed in fascia di rispetto cimiteriale, accatastato al fl. 6, part. 584, 583, 582, 999, 997, 997 1000, 548, 549, 550, 551, 552, adibito a parcheggio di automezzi, in assenza di un preventivo titolo edilizio.
5. A sostegno del gravame, i ricorrenti avevano dedotto che la realizzazione del parcheggio non determina un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, non essendo stata eseguita alcuna opera edilizia funzionale alla realizzazione del parcheggio (pavimentazione, pensiline ecc.) ed inoltre che il PUC di Siano consente la realizzazione di parcheggi nella fascia di rispetto cimiteriale, prevedendosi che “le aree ivi comprese possono essere sistemate a verde ed ospitare parcheggi e attrezzature sportive anche con opere edilizie qualora la destinazione di zona lo consenta”.
6. La pronuncia del TAR ha respinto il ricorso, svolgendo le seguenti argomentazioni.
“Invero, come emerge incontestato dal verbale di accertamento prot. n. 6815 del 18.10.2022, “al momento del sopralluogo sono presenti una decina di automezzi, molti dei quali adibiti a trasporto di rifiuti urbani, e diversi bilici e mezzi meccanici per la movimentazione di terreni (pala meccanica ed escavatore); - è presente un manufatto in cls grezzo e non completato; - sulla particella 552 e parte della 635, in prossimità del confine perimetrale nord (che non appare essere stato spostato) dell’area sono stati stoccati a terra diversi cumuli rifiuti da costruzione e demolizione (circa 25mc, stima visiva); il conduttore dell’area, il sig. IO AP, giunto sul posto alle ore 10.25, dichiara che tale stoccaggio è avvenuto in via del tutto eccezionale per la rottura dell’automezzo che è stato scaricato per consentire di portare lo stesso in officina di riparazione; - in prossimità di tali cumuli, su un auto carro, sono stati stoccati una decina di PFU (pneumatici fuori uso); 3 - in un cassone scarrabile sono presenti rifiuti di natura prevalentemente plastica; - in un altro cassone scarrabile, adiacente al precedente, sono stoccati rifiuti di natura bituminosa (guaine bituminose); relativamente a tale tipologia di rifiuti, il sig. IO AP riferisce che tale cassone era stato fermato temporaneamente il venerdì precedente per chiusura dell’impianto cui era destinato il carico e che nella stessa mattinata del 9 maggio avrebbe dovuto essere inviato a smaltimento; - su tutta l’area si notano rottami ferrosi e rifiuti di natura prevalentemente plastica, in cumuli e sparsi, e pezzi di automezzi meccanici fuori uso. Successivamente, il sig. AP esibiva la documentazione relativa ai rifiuti da inviare a smaltimento e/o recupero (rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti bituminosi, etc.)”.
Ciò significa che il fondo, avente destinazione agricola-produttiva, è stato trasformato non soltanto in un parcheggio, ma anche in area di stoccaggio di rifiuti, e ciò in assoluta carenza di autorizzazioni edilizie ed ambientali.”
7. L’appello, che contesta analiticamente le motivazioni espresse dal TAR, è fondato.
8. Il provvedimento impugnato in primo grado è incentrato sull’ipotizzata violazione della disciplina urbanistica del territorio.
9. Dagli atti di causa emerge, tuttavia, che l’area in questione è stata destinata al parcheggio di veicoli, senza l’esecuzione di opere significative.
10. La riscontrata presenza di rifiuti nel terreno comporta, evidentemente, la necessità di verificare la violazione della pertinente normativa di carattere ambientale e sanitario, ma non implica, di per sé. l’esecuzione di attività edilizia priva del prescritto titolo.
11. Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati davanti al TAR.
12. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell’amministrazione comunale di adottare eventuali determinazioni relative alla materia ambientale e sanitaria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco PA |
IL SEGRETARIO