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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/10/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 18.02.2025 al n. 676/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(TS), Loc. Prepotto n. 4 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
RO RE (C.F. ) presso il cui studio in Trieste, via Cesare C.F._2
Battisti n. 4 è elettivamente domiciliato, con pec Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 18.02.2025)
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria
Penale del Giudice di Pace di Trieste 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, imputato
Persona_1
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di liquidazione dei compensi al difensore,
impugnato nella presente sede, adottato nel sopra indicato procedimento penale del
Giudice di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, n. 272/23 Reg. art. 117
T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, perché errato e per
violazione degli artt. 82 e 106 bis TU Spese di Giustizia, degli artt. 35 e 36 Cost, nonché
dell'art. 10, comma 1, Cost., nel correlato disposto con l'art. 5, lett. b, ultima parte, della
risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria dd.
2.3.1978, nonché dell'art. 2233, comma 2, cod. civ.;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di
cui in narrativa in misura di euro 1.197,33 più accessori di legge (valori medi per le fasi
di studio, dibattimentale e di discussione ridotti di 1/3), o in quella diversa misura che
sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il
diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto
dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in
misura non inferiore ad euro 898,00;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.” 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 16.1.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trieste nel procedimento penale n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 419,07 euro, al netto della riduzione ex lege,
oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. Il ricorrente ha rappresentato che, all'udienza del 20.12.2022 veniva nominato ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p. quale sostituto del difensore d'ufficio di Persona_1
sottoposto ad indagini per il reato cui all'art. 10 bis, D.Lgs. 286/1998 per aver
[...]
fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio nazionale privo di documenti idonei all'ingresso o al soggiorno (cfr. docc. 1-2);
3. Nel corso della suddetta udienza, il ricorrente esaminava i documenti del fascicolo di causa, e il Giudice di Pace, dopo aver acquisito la documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero e aver dichiarato aperto il dibattimento, invitava le parti a discutere, pronunciando infine sentenza (cfr. doc. 2).
4. Terminata così la prestazione professionale, l'avv. , attesa l'irreperibilità del Parte_1
cliente sul territorio nazionale (cfr. doc. 3), depositava in data 07.02.2023 istanza di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 1.440,00 euro, oltre accessori di legge
(cfr. doc. 4).
5. Con il provvedimento del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025 (cfr. doc. 5), oggi opposto, il
Giudice di Pace, come già ricordato, liquidava a favore del ricorrente la somma di 419,07
euro, senza, tra l'altro, indicare a che fase il compenso si riferisse.
3 6. Avverso tale provvedimento, l'avv. ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. CP_2
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando una non corretta
[...]
liquidazione del proprio compenso e rivendicando il diritto al riconoscimento di un compenso professionale nella misura di 1.197,33 euro più accessori di legge.
7. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 03.07.2025.
8. La domanda è fondata e va, quindi, accolta.
9. Il riconoscimento di un compenso di soli 419,07 euro non appare congruo all'impegno –
non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore d'ufficio, che, non appena nominato, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p., quale sostituto del difensore d'ufficio dell'imputato, esaminava i documenti del fascicolo di causa,
presenziava all'udienza del 20.12.2022 e discuteva la causa.
10. Andrà sicuramente liquidata la fase di studio ai valori medi (378,00 euro).
11. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alle altre due fasi richieste, quella istruttoria e/o dibattimentale (fase 3) e quella decisionale (fase 4): entrambe le fasi si sono evidentemente svolte, essendo il procedimento penale stato definito, all'esito di una udienza di discussione e mediante la pronuncia di una sentenza. Il relativo compenso però sarà riconosciuto nel valore minimo attesa la modestia e semplicità del procedimento, risoltosi in una udienza durata pochi minuti (cfr. doc. 3).
12. Per la fase 3) si riconoscono 378,00 euro e per la fase 4) 331,00 euro.
13. Avuto riguardo all'attività svolta dal difensore, consistita in concreto nella sua presenza all'udienza dibattimentale del 20.12.2022 ai fini della discussione (cfr. doc. 2), risulta
4 equo riconoscere al professionista, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio, l'importo di euro 1.087,00 (= 378,00 + 378,00 + 331,00), che va poi ridotto, ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002, ad 724,27 euro (= 1.087,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione opposto, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'RI del compenso finale, già Parte_1
decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di 724,27 euro, oltre spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'RI viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento, contumace il , seguono la Controparte_3
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 302,20 euro) fra il valore finale originariamente liquidato
(419,07 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (724,27 euro), con valori minimi per tutte le fasi del giudizio, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, nel procedimento penale dinanzi al
Giudice di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, e liquida in favore del
5 ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa dell'indagato Persona_1
la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese
[...]
di Giustizia, di 724,27 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 332,00 euro, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 18.02.2025 al n. 676/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(TS), Loc. Prepotto n. 4 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
RO RE (C.F. ) presso il cui studio in Trieste, via Cesare C.F._2
Battisti n. 4 è elettivamente domiciliato, con pec Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 18.02.2025)
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria
Penale del Giudice di Pace di Trieste 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, imputato
Persona_1
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di liquidazione dei compensi al difensore,
impugnato nella presente sede, adottato nel sopra indicato procedimento penale del
Giudice di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, n. 272/23 Reg. art. 117
T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, perché errato e per
violazione degli artt. 82 e 106 bis TU Spese di Giustizia, degli artt. 35 e 36 Cost, nonché
dell'art. 10, comma 1, Cost., nel correlato disposto con l'art. 5, lett. b, ultima parte, della
risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria dd.
2.3.1978, nonché dell'art. 2233, comma 2, cod. civ.;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di
cui in narrativa in misura di euro 1.197,33 più accessori di legge (valori medi per le fasi
di studio, dibattimentale e di discussione ridotti di 1/3), o in quella diversa misura che
sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il
diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto
dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in
misura non inferiore ad euro 898,00;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.” 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 16.1.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trieste nel procedimento penale n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 419,07 euro, al netto della riduzione ex lege,
oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. Il ricorrente ha rappresentato che, all'udienza del 20.12.2022 veniva nominato ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p. quale sostituto del difensore d'ufficio di Persona_1
sottoposto ad indagini per il reato cui all'art. 10 bis, D.Lgs. 286/1998 per aver
[...]
fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio nazionale privo di documenti idonei all'ingresso o al soggiorno (cfr. docc. 1-2);
3. Nel corso della suddetta udienza, il ricorrente esaminava i documenti del fascicolo di causa, e il Giudice di Pace, dopo aver acquisito la documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero e aver dichiarato aperto il dibattimento, invitava le parti a discutere, pronunciando infine sentenza (cfr. doc. 2).
4. Terminata così la prestazione professionale, l'avv. , attesa l'irreperibilità del Parte_1
cliente sul territorio nazionale (cfr. doc. 3), depositava in data 07.02.2023 istanza di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 1.440,00 euro, oltre accessori di legge
(cfr. doc. 4).
5. Con il provvedimento del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025 (cfr. doc. 5), oggi opposto, il
Giudice di Pace, come già ricordato, liquidava a favore del ricorrente la somma di 419,07
euro, senza, tra l'altro, indicare a che fase il compenso si riferisse.
3 6. Avverso tale provvedimento, l'avv. ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. CP_2
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando una non corretta
[...]
liquidazione del proprio compenso e rivendicando il diritto al riconoscimento di un compenso professionale nella misura di 1.197,33 euro più accessori di legge.
7. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 03.07.2025.
8. La domanda è fondata e va, quindi, accolta.
9. Il riconoscimento di un compenso di soli 419,07 euro non appare congruo all'impegno –
non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore d'ufficio, che, non appena nominato, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p., quale sostituto del difensore d'ufficio dell'imputato, esaminava i documenti del fascicolo di causa,
presenziava all'udienza del 20.12.2022 e discuteva la causa.
10. Andrà sicuramente liquidata la fase di studio ai valori medi (378,00 euro).
11. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alle altre due fasi richieste, quella istruttoria e/o dibattimentale (fase 3) e quella decisionale (fase 4): entrambe le fasi si sono evidentemente svolte, essendo il procedimento penale stato definito, all'esito di una udienza di discussione e mediante la pronuncia di una sentenza. Il relativo compenso però sarà riconosciuto nel valore minimo attesa la modestia e semplicità del procedimento, risoltosi in una udienza durata pochi minuti (cfr. doc. 3).
12. Per la fase 3) si riconoscono 378,00 euro e per la fase 4) 331,00 euro.
13. Avuto riguardo all'attività svolta dal difensore, consistita in concreto nella sua presenza all'udienza dibattimentale del 20.12.2022 ai fini della discussione (cfr. doc. 2), risulta
4 equo riconoscere al professionista, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio, l'importo di euro 1.087,00 (= 378,00 + 378,00 + 331,00), che va poi ridotto, ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002, ad 724,27 euro (= 1.087,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione opposto, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'RI del compenso finale, già Parte_1
decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di 724,27 euro, oltre spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'RI viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento, contumace il , seguono la Controparte_3
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 302,20 euro) fra il valore finale originariamente liquidato
(419,07 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (724,27 euro), con valori minimi per tutte le fasi del giudizio, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, nel procedimento penale dinanzi al
Giudice di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, e liquida in favore del
5 ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa dell'indagato Persona_1
la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese
[...]
di Giustizia, di 724,27 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 332,00 euro, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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