CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1460/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3861/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Comune di Vico Equense - Corso Filangieri, 98 80069 Vico Equense NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023883428000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170030417606000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180068092285000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190033008123000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.5.2025, il Comune di Vico equense, rapp.to e difeso dal dott, Nominativo_1
n.q. di responsabile del Servizio Entrate e Tributi proponeva appello avverso la sentenza n.
17178/10/2024 del G.M. dela Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, il Comune appellante eccepiva l'erronea decisione del primo Giudice che non aveva rilevato la iscrizione a ruolo tardiva del ricorso porposta dal contribuente ed evidenziava il difetto di legitimazione passiva dell Ente comunale, dal momento che le doglianze avanzate dal ricorrente riguardavano profili di competenza del Concessionario.
Nel merito il Comune osservava che l'avviso di intimazione relativo al pagamento della TARi per l'annualità
2013-2014 era stato notificato il 27.11.2023 e non come indicato dal primo Giudice il 27.11.2024; inoltre, secondo l'appellante , ciò che rilevava maggiormente riguardava il fatto che il contribuente aveva notificato il ricorso il 26.1.2024, ma proceduto alla iscrizione a ruolo oltre il termine di 30 gg. previsto dal Dlgs. 546/1992
e cioè il 24.4.2024 .
Inoltre, l'appellante evidenziava che il primo Giudice non si era pronunziato sul difetto di legittimazione passiva del Comune.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS , in persona dell'Avv. Nominativo_2 n.q. di Presidente del comitato di gestione dell'Agenzia, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 proponendo appello incidentale, con il quale aderendo all'ecceizione del Comune evidenziava la tardività della iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.
Inoltre, l'ADER eccepiva l'erronea decisione del primo Giudice osservando che in atti vi era la prova della regolare notifica dell'atto di intimazione e delle cartelle di pagamento, oltre che degli atti prodromici notificati dal Comune.
Infine, l'ADER eccepiva che di conseguenza nel caso in esame non poteva essere invocato il decorso del termine di prescrizione, avendo la stessa offerta la prova in atti anche degli atti interruttivi della prescrizione.
La contribuente Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che risulta fondato sia l'appello principale del Comune che l'appello incidentale dell'ADER, che pertanto vanno accolti.
Preliminarmente, ritiene il Collegio che nel caso in esame, pur riusultando tempestiva la notifica del ricorso di primo grado, va rilevata la tardiva iscrizione a ruolo dello stesso, in violazione dell'art. 2 del Dlgs. 546/1992 che prevede a pena di inammissibilità la iscrizione a ruolo entro il termine di 30 g. dalla notifica.
Tanto premesso, va poi evidenziato che, sia pur solo in questo grado di giudizio, l'ADER con l'appello principale ha fornito la prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento, oltre che degli atti interruttivi.
Ne consegue , pertanto, che nel caso in esame non può essere invocato il decorso del termine di prescrizione.
Sussistono giusti motivi per porcdere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del fatto che l'ADER, costituitasi solo in secondo grado, ha offerto la prova utile ai fini della decisione solo in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Comune e del ADER e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3861/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Comune di Vico Equense - Corso Filangieri, 98 80069 Vico Equense NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023883428000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170030417606000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180068092285000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190033008123000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.5.2025, il Comune di Vico equense, rapp.to e difeso dal dott, Nominativo_1
n.q. di responsabile del Servizio Entrate e Tributi proponeva appello avverso la sentenza n.
17178/10/2024 del G.M. dela Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, il Comune appellante eccepiva l'erronea decisione del primo Giudice che non aveva rilevato la iscrizione a ruolo tardiva del ricorso porposta dal contribuente ed evidenziava il difetto di legitimazione passiva dell Ente comunale, dal momento che le doglianze avanzate dal ricorrente riguardavano profili di competenza del Concessionario.
Nel merito il Comune osservava che l'avviso di intimazione relativo al pagamento della TARi per l'annualità
2013-2014 era stato notificato il 27.11.2023 e non come indicato dal primo Giudice il 27.11.2024; inoltre, secondo l'appellante , ciò che rilevava maggiormente riguardava il fatto che il contribuente aveva notificato il ricorso il 26.1.2024, ma proceduto alla iscrizione a ruolo oltre il termine di 30 gg. previsto dal Dlgs. 546/1992
e cioè il 24.4.2024 .
Inoltre, l'appellante evidenziava che il primo Giudice non si era pronunziato sul difetto di legittimazione passiva del Comune.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS , in persona dell'Avv. Nominativo_2 n.q. di Presidente del comitato di gestione dell'Agenzia, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 proponendo appello incidentale, con il quale aderendo all'ecceizione del Comune evidenziava la tardività della iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.
Inoltre, l'ADER eccepiva l'erronea decisione del primo Giudice osservando che in atti vi era la prova della regolare notifica dell'atto di intimazione e delle cartelle di pagamento, oltre che degli atti prodromici notificati dal Comune.
Infine, l'ADER eccepiva che di conseguenza nel caso in esame non poteva essere invocato il decorso del termine di prescrizione, avendo la stessa offerta la prova in atti anche degli atti interruttivi della prescrizione.
La contribuente Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che risulta fondato sia l'appello principale del Comune che l'appello incidentale dell'ADER, che pertanto vanno accolti.
Preliminarmente, ritiene il Collegio che nel caso in esame, pur riusultando tempestiva la notifica del ricorso di primo grado, va rilevata la tardiva iscrizione a ruolo dello stesso, in violazione dell'art. 2 del Dlgs. 546/1992 che prevede a pena di inammissibilità la iscrizione a ruolo entro il termine di 30 g. dalla notifica.
Tanto premesso, va poi evidenziato che, sia pur solo in questo grado di giudizio, l'ADER con l'appello principale ha fornito la prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento, oltre che degli atti interruttivi.
Ne consegue , pertanto, che nel caso in esame non può essere invocato il decorso del termine di prescrizione.
Sussistono giusti motivi per porcdere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del fatto che l'ADER, costituitasi solo in secondo grado, ha offerto la prova utile ai fini della decisione solo in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Comune e del ADER e compensa le spese del doppio grado di giudizio.