Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3603 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3603 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Velletri Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via Appia lato Itri n. 86, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giulio Controparte_1 C.F._2
Mastrobattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), piazza
Giuseppe De Santis n. 6, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. e 337 quinquies c.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. e dell'art. 337 quinquies c.c. Parte_1 ha chiesto di modificare la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della
[...]
figlia, come stabilito con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma emesso il 20.03.2008 e depositato il 21 aprile 2008, chiedendo di aumentare l'assegno a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia nata dalla relazione sentimentale intrattenuta con la Per_1
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Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il 4 aprile 2025 si è costituito il resistente che ha contestato in fatto e in diritto quanto dedotto dalla ricorrente, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per mancata determinazione della causa petendi e del petitum, nonché l'inammissibilità o improcedibilità dello stesso
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, sentite le parti, in via transattiva proponeva alle parti di definire la causa alle seguenti condizioni: “Aumento dell'assegno del resistente alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, considerate le aumentate esigenze della stessa connesse alla crescita, in € 350,00 con decorrenza dalla domanda, con il 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso il Tribunale di Latina, con compensazione delle spese di lite”; parte ricorrente aderiva subito alla proposta transattiva, mentre parte resistente, dopo un primo rifiuto, con controproposta ad un assegno di mantenimento di € 300,00, rifiutata dalla ricorrente, successivamente, anche personalmente, aderiva alla proposta transattiva, sicché il
Giudice relatore, in via temporanea e urgente ha disposto come da proposta transattiva, e dunque ha aumentato “ad € 350,00 l'assegno a carico del resistente e a favore del ricorrente con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie che vengono poste in pari misura a carico delle parti come da protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli
Pagina 2 esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si CP_2
precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa
Pagina 3 aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge”; ha inoltre invitato le parti a discutere la causa.
Le parti hanno precisato come da provvedimenti temporanei e urgenti con compensazione delle spese di lite e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio reputa che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, considerato che va tenuto conto delle maggiori esigenze della figlia delle parti, ormai maggiorenne,
e studentessa all'ultimo anno di scuola superiore, rispetto a quelle contemplate nel decreto del 2008, emesso quando la minore non aveva ancora compiuto due anni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 3603 del 2024, così provvede:
“Modifica l'assegno di mantenimento a carico del resistente e a favore della ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, come stabilito dal decreto n. 2549 emesso il 20.03.2008 e depositato il
21 aprile 2008, secondo le condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, in adesione alla proposta transattiva del Giudice relatore, con compensazione delle spese di lite.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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