Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 511
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di notifica rituale

    La Corte ha ritenuto che la prova della notifica a mezzo PEC debba essere fornita esclusivamente con modalità telematiche, depositando i file informatici delle ricevute di accettazione e consegna (formato .eml o .msg). La produzione di semplici copie cartacee scansionate delle ricevute PEC è stata considerata inidonea a provare la ritualità della notifica, determinando l'inesistenza della stessa e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 511
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo