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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - . 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1250/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il comune di Stalettì, con ricorso telematico iscritto al num. 1215/2024 RGR, il contribuente sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento d'ufficio per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni, n. 14751 del 13.11.2023, numero provvedimento 49783, per un totale di € 175,00, notificatogli in data 23.01.2023, per le ragioni analiticamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda integralmente.
Risulta costituito tardivamente in giudizio il comune di Stalettì.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, mancando in atti prova rituale della notifica a mezzo PEC del ricorso alla parte convenuta e della sua tempestività.
Ed invero, l'atto introduttivo risulta notificato Comune di Stalettì, a mezzo PEC: a dimostrazione dell'avvenuta notifica, il ricorrente produce un file in formato ".pdf" relativo alla digitalizzazione delle ricevute dii accettazione e consegna della PEC, ritenuto da questa Corte inidoneo a provare la ritualità della notificazione.
Nel processo telematico, difatti, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica.
In ragione della disciplina dettata dall'art. 19-bis, comma 5, delle "specifiche tecniche", provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, applicabile anche al PTT, "La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e".
A questo va aggiunto che l'art. 9 della legge 53/1994 stabilisce - al comma 1-bis - che, "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; al successivo comma I - ter che, "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis". La prova della notificazione per mezzo della posta elettronica certificata del ricorso, dunque, deve necessariamente essere data, salvo che ciò risulti oggettivamente impossibile, con modalità telematiche, cioè depositando gli originali o i duplicati informatici (secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. i- quinquies, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), cioè il file in formato ".eml" ovvero ".msg", delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art.
3-bis della legge 53/1994.
Tali principi risultano consolidati in più arresti giurisprudenziali di legittimità, laddove si è ribadito, anche di recente in tema di ricorso per cassazione con modalità telematica che, "ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p. c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c." (Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 7041 del 17/03/2025, Rv. 674706 – 01: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio
P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante)
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso (depositato telematicamente), le semplici copie cartacee scansionate delle ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna, in assenza di valide ragioni giustificative della deroga all'onere di invio telematico della prova telematica della notifica via PEC, ai sensi dell'art. 19-bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.
E poiché "L'art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti", va dichiarata l'inammissibilità del ricorso tout court, per inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta Comune di Stalettì.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione Prima di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - . 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1250/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il comune di Stalettì, con ricorso telematico iscritto al num. 1215/2024 RGR, il contribuente sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento d'ufficio per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni, n. 14751 del 13.11.2023, numero provvedimento 49783, per un totale di € 175,00, notificatogli in data 23.01.2023, per le ragioni analiticamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda integralmente.
Risulta costituito tardivamente in giudizio il comune di Stalettì.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, mancando in atti prova rituale della notifica a mezzo PEC del ricorso alla parte convenuta e della sua tempestività.
Ed invero, l'atto introduttivo risulta notificato Comune di Stalettì, a mezzo PEC: a dimostrazione dell'avvenuta notifica, il ricorrente produce un file in formato ".pdf" relativo alla digitalizzazione delle ricevute dii accettazione e consegna della PEC, ritenuto da questa Corte inidoneo a provare la ritualità della notificazione.
Nel processo telematico, difatti, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica.
In ragione della disciplina dettata dall'art. 19-bis, comma 5, delle "specifiche tecniche", provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, applicabile anche al PTT, "La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e".
A questo va aggiunto che l'art. 9 della legge 53/1994 stabilisce - al comma 1-bis - che, "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; al successivo comma I - ter che, "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis". La prova della notificazione per mezzo della posta elettronica certificata del ricorso, dunque, deve necessariamente essere data, salvo che ciò risulti oggettivamente impossibile, con modalità telematiche, cioè depositando gli originali o i duplicati informatici (secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. i- quinquies, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), cioè il file in formato ".eml" ovvero ".msg", delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art.
3-bis della legge 53/1994.
Tali principi risultano consolidati in più arresti giurisprudenziali di legittimità, laddove si è ribadito, anche di recente in tema di ricorso per cassazione con modalità telematica che, "ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p. c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c." (Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 7041 del 17/03/2025, Rv. 674706 – 01: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio
P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante)
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso (depositato telematicamente), le semplici copie cartacee scansionate delle ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna, in assenza di valide ragioni giustificative della deroga all'onere di invio telematico della prova telematica della notifica via PEC, ai sensi dell'art. 19-bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.
E poiché "L'art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti", va dichiarata l'inammissibilità del ricorso tout court, per inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta Comune di Stalettì.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione Prima di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.