CA
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6308 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2609/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
IT ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla P.zza C.F._2
G. Bovio n. 14 - Email_1
APPELLANTE
E
1 avv. ( ), procuratore di sé medesimo e di CP_1 Pt_1 C.F._3 [...]
( ), con la quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore CP_2 C.F._4
(NA), al Vicolo Don Minzoni 6 - Email_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 27/2019 emessa ex art. 186 quater c.p.c. il 2.1.2019 dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 25218/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.09.2017 e perfezionatosi per compiuta giacenza il 18.09.2017, gli avvocati Rosario Sagliocco e convennero in giudizio la sig.ra Controparte_2 Parte_1 al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in
[...] conseguenza dei fatti ascrivibili alla integranti il reato di calunnia. Pt_1
A tal fine esponevano che la era rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto in Pt_1
Mondragone (CE), il 18/07/2010, quale trasportata sulla moto Ducati Monster tg. AZ57077, condotta dal fidanzato . Persona_1
L'avv. Rosario Sagliocco aveva ricevuto mandato dalla unitamente all'avv. , Pt_1 Controparte_2 di sporgere denuncia nei confronti del sig. conducente dell'altro veicolo coinvolto nel Parte_2 sinistro, una Mini Couper Tg. CG341GZ.
Il mandato era stato revocato con telegramma nel quale la adduceva un potenziale conflitto di Pt_1 interessi con quelli del fidanzato , anch'egli assistito dal medesimo legale. Persona_1
Successivamente gli avvocati Sagliocco e avevano appreso di una denuncia sporta nei loro CP_2 confronti dalla per i reati di falso ideologico e materiale e uso di foglio firmato in bianco, nella Pt_1 quale la dichiarante esponeva di aver sottoscritto il mandato in stato di semicoscienza, a causa delle lesioni conseguenti al sinistro, su sollecitazione del fidanzato, di fatto disconoscendo l'incarico professionale conferito ai predetti professionisti, che venivano sottoposti a procedimento penale, esitato con decreto di archiviazione del 27.7.2016.
Radicatasi la lite, non si costituiva in giudizio la convenuta.
Il Tribunale, ritenuta regolare la notifica dell'atto introduttivo (“alla luce dei chiarimenti forniti dagli attori
(vedi verbale dell'udienza del 23.10.2018)”: cfr. ordinanza), accoglieva la domanda risarcitoria con ordinanza
2 ex art. 186-quater c.p.c., con la quale condannava al risarcimento dei danni e al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, nelle accuse mosse ai professionisti, fossero rinvenibili gli estremi di una condotta calunniosa e, comunque, diffamatoria, atteso che le risultanze della cartella clinica non avevano confermato la condizione di incoscienza nella quale la lamentava di trovarsi Pt_1 allorquando aveva conferito il mandato.
Per la misura del risarcimento il Tribunale applicava i criteri contenuti nelle tabelle milanesi 2018, determinando la misura del risarcimento nell'importo di euro 10.000,00 per ciascuno degli attori.
Avverso la predetta ordinanza, che ha assunto efficacia di sentenza per mancanza di opposizione della parte intimata, ha proposto appello con citazione del 23.05.2019, deducendo la Parte_1 nullità della notifica dell'atto di citazione, l'infondatezza, nel merito della pretesa, l'errata quantificazione del danno.
Ha concluso per la rimessione della causa al giudice di prime cure;
in subordine, per la riforma nel senso del rigetto della domanda risarcitoria;
in estremo subordine, per la rideterminazione del quantum.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 3.10.2019 (per l'udienza del 07/10/2019, differita di ufficio all'8/10/2019), resistendo al gravame, del quale hanno eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità, per intervenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza, e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto.
Respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per presunta decorrenza del c.d. termine breve ad impugnare, sollevata dalle parti appellate nella loro comparsa di costituzione.
Nel caso in esame, oggetto del gravame non è una sentenza definitiva ma una ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., ovvero un provvedimento anticipatorio di condanna, la cui disciplina prevede, all'ultimo comma del predetto articolo, che l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia (in udienza o dalla
3 sua comunicazione), con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
Nella specie, l'ordinanza veniva pubblicata in data 2.02.2019, e notificata all'intimata contumace, unitamente all'atto di precetto, in data 7.2.2019, come dalla stessa ammesso nei propri scritti difensivi
(cfr. comparsa conclusionale).
Decorsi trenta giorni dalla notifica, in assenza di ricorso dell'intimata, l'ordinanza ha acquistato, dunque, efficacia di sentenza impugnabile, con la conseguente decorrenza (da tale momento) del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
Ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. sarebbe stata, invece, necessaria una nuova notifica, attestante il decorso dei termini per la proposizione del ricorso di cui all'ultimo comma del 186 quater (cfr. Sez. U, Sentenza n. 30054 del 23/12/2008).
In assenza di tale ulteriore notifica, deve ritenersi applicabile il termine lungo e, pertanto, l'appello va considerato tempestivo, in quanto notificato prima del decorso di sei mesi calcolati dall'11.3.2019.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Col primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Assume che, alla data della notifica (08.09.2017), non risiedeva più all'indirizzo di Quarto (NA) Via
Crocillo n. 77, avendo trasferito la residenza a Via U. Foscolo n. 2, come documentato dal certificato storico di residenza in atti.
4 La notificazione sarebbe avvenuta in un luogo diverso dalla residenza, con la sua conseguente insanabile nullità.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019).
Nel caso di specie, la ha ricevuto rituale notifica dell'ordinanza anticipatoria (come ammesso nei Pt_1 propri scritti difensivi: cfr. supra), tant'è che, il giorno successivo, ha depositato, per il tramite del proprio difensore, una richiesta di visibilità del fascicolo telematico (cfr. doc. 6 della produzione di parte appellata). Pur avendone, dunque, avuto conoscenza, l'intimata non ha inteso opporsi alla citata ordinanza, nemmeno tardivamente, ai sensi dell'art. 186 quater u.c. c.p.c..
Il che consente di ritenere sanato il vizio della notificazione dell'atto introduttivo.
Del resto, sussistevano, nel caso di specie, plurimi indizi di collegamento del luogo della notificazione con il destinatario della stessa.
La circostanza del cambio di residenza era, infatti, emersa già prima dell'emissione dell'ordinanza anticipatoria, in quanto gli avvocati Sagliocco e avevano depositato il certificato di residenza CP_2 storico della convenuta.
Cionondimeno, il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso il vecchio indirizzo, sia in considerazione del fatto che l'avviso era stato inserito dall'Ufficiale Giudiziario nella cassetta postale,
“con ciò evidentemente confermandosi il collegamento del luogo in cui è stata eseguita la notifica con la convenuta” (cfr. verbale udienza del 23 ottobre 2018), sia in ragione della circostanza, allegata e provata dagli attori, che, in data successiva, la aveva ricevuto “a mani proprie”, al medesimo Pt_1 vecchio indirizzo, la notifica di ulteriore atto processuale a lei indirizzato.
Né vale, in senso contrario, affermare, come fa l'appellante, che ciò sarebbe avvenuto per puro caso, essendosi trovata occasionalmente alla via Crocillo 77, presso l'abitazione ove dimoravano i suoi genitori non conviventi.
5 Ciò che, nella specie, rileva è il collegamento tra il luogo e il destinatario dell'atto, idoneo a presumere che esso sia entrato de facto nella sua sfera di conoscibilità, dimostrato, oltre ogni incertezza, dalla consegna “a mani proprie” di un altro atto processuale indirizzato alla (un ricorso ex art. 702 bis, Pt_1 intentato da uno degli avvocati, odierni appellati, per questioni giuridiche distinte), eseguita presso il medesimo vecchio indirizzo e in data successiva a quella della notifica di cui si discute.
A fronte di tali indizi, l'onere di provare l'assenza di qualsivoglia collegamento con il vecchio indirizzo sarebbe spettato all'appellante, la quale si è invece limitata ad allegare il carattere occasionale della sua presenza all'indirizzo di via Crocillo n. 77 presso i genitori, che ivi stabilmente dimoravano, anche dopo il suo trasferimento di residenza altrove, potendosi, anche per tale aspetto, invece, presumere che ella continuasse a frequentare abitualmente tale luogo.
Non sussistono, dunque, gli estremi per dichiarare nulla la notifica e disporre la rimessione al primo giudice.
Con il secondo motivo l'appellante assume che il giudice avrebbe errato nel ritenere integrati, nei fatti esposti, gli elementi costitutivi dei reati di calunnia e diffamazione.
Anche il presente motivo non è meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado non ha operato alcuna qualificazione penalistica della condotta, avendo fondato la decisione sulla considerazione che la lesione della reputazione professionale degli attori avesse determinato un danno non patrimoniale risarcibile.
È pacifico che, nel nostro ordinamento, la responsabilità civile per la lesione della reputazione non richiede l'integrazione di una fattispecie penale, essendo sufficiente l'accertamento degli elementi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., sicché anche in ipotesi (come nel caso che ci occupa) di mancanza di una pronuncia del giudice penale, non vi è impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 22190/2009 e successive conformi).
Correttamente il Tribunale ha evocato la nozione di “accusa infamante” non già quale elemento costitutivo del reato di diffamazione, bensì quale criterio descrittivo della lesione dell'onore e del decoro professionale patita dagli odierni appellati.
Né pare apodittica la motivazione o carente sotto il profilo del nesso causale, avendo il giudice indicato espressamente gli elementi valutati, ovvero: la condotta specifica (l'attribuzione in sede penale agli avvocati di comportamenti fraudolenti e scorretti professionalmente, qualificati come “accuse infamanti”); la falsità delle accuse, ritenute prive di qualsiasi riscontro, anche alla luce della cartella
6 clinica prodotta in atti;
la valutazione della gravità delle stesse, oggettivamente idonee a ledere la reputazione degli avvocati;
il turbamento e la sofferenza morale connessi direttamente alla falsa attribuzione di comportamenti penalmente e professionalmente rilevanti.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno, ritenendola eccessiva, non vertendosi in tema di diffamazione a mezzo stampa.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha fatto buon governo dei criteri milanesi di liquidazione equitativa del danno, determinando il risarcimento nella forbice relativa alle diffamazioni di “tenue gravità” (da € 1.000,00 ad
€ 10.000,00), caratterizzata da: - limitata/assente notorietà del diffamante;
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
- assente risonanza mediatica;
- tenue intensità elemento soggettivo;
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto. Tutti parametri riconducibili alla vicenda in oggetto.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la pronuncia di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme ai valori minimi dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00), stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
7 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore degli appellati che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2609/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
IT ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla P.zza C.F._2
G. Bovio n. 14 - Email_1
APPELLANTE
E
1 avv. ( ), procuratore di sé medesimo e di CP_1 Pt_1 C.F._3 [...]
( ), con la quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore CP_2 C.F._4
(NA), al Vicolo Don Minzoni 6 - Email_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 27/2019 emessa ex art. 186 quater c.p.c. il 2.1.2019 dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 25218/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.09.2017 e perfezionatosi per compiuta giacenza il 18.09.2017, gli avvocati Rosario Sagliocco e convennero in giudizio la sig.ra Controparte_2 Parte_1 al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in
[...] conseguenza dei fatti ascrivibili alla integranti il reato di calunnia. Pt_1
A tal fine esponevano che la era rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto in Pt_1
Mondragone (CE), il 18/07/2010, quale trasportata sulla moto Ducati Monster tg. AZ57077, condotta dal fidanzato . Persona_1
L'avv. Rosario Sagliocco aveva ricevuto mandato dalla unitamente all'avv. , Pt_1 Controparte_2 di sporgere denuncia nei confronti del sig. conducente dell'altro veicolo coinvolto nel Parte_2 sinistro, una Mini Couper Tg. CG341GZ.
Il mandato era stato revocato con telegramma nel quale la adduceva un potenziale conflitto di Pt_1 interessi con quelli del fidanzato , anch'egli assistito dal medesimo legale. Persona_1
Successivamente gli avvocati Sagliocco e avevano appreso di una denuncia sporta nei loro CP_2 confronti dalla per i reati di falso ideologico e materiale e uso di foglio firmato in bianco, nella Pt_1 quale la dichiarante esponeva di aver sottoscritto il mandato in stato di semicoscienza, a causa delle lesioni conseguenti al sinistro, su sollecitazione del fidanzato, di fatto disconoscendo l'incarico professionale conferito ai predetti professionisti, che venivano sottoposti a procedimento penale, esitato con decreto di archiviazione del 27.7.2016.
Radicatasi la lite, non si costituiva in giudizio la convenuta.
Il Tribunale, ritenuta regolare la notifica dell'atto introduttivo (“alla luce dei chiarimenti forniti dagli attori
(vedi verbale dell'udienza del 23.10.2018)”: cfr. ordinanza), accoglieva la domanda risarcitoria con ordinanza
2 ex art. 186-quater c.p.c., con la quale condannava al risarcimento dei danni e al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, nelle accuse mosse ai professionisti, fossero rinvenibili gli estremi di una condotta calunniosa e, comunque, diffamatoria, atteso che le risultanze della cartella clinica non avevano confermato la condizione di incoscienza nella quale la lamentava di trovarsi Pt_1 allorquando aveva conferito il mandato.
Per la misura del risarcimento il Tribunale applicava i criteri contenuti nelle tabelle milanesi 2018, determinando la misura del risarcimento nell'importo di euro 10.000,00 per ciascuno degli attori.
Avverso la predetta ordinanza, che ha assunto efficacia di sentenza per mancanza di opposizione della parte intimata, ha proposto appello con citazione del 23.05.2019, deducendo la Parte_1 nullità della notifica dell'atto di citazione, l'infondatezza, nel merito della pretesa, l'errata quantificazione del danno.
Ha concluso per la rimessione della causa al giudice di prime cure;
in subordine, per la riforma nel senso del rigetto della domanda risarcitoria;
in estremo subordine, per la rideterminazione del quantum.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 3.10.2019 (per l'udienza del 07/10/2019, differita di ufficio all'8/10/2019), resistendo al gravame, del quale hanno eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità, per intervenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza, e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto.
Respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per presunta decorrenza del c.d. termine breve ad impugnare, sollevata dalle parti appellate nella loro comparsa di costituzione.
Nel caso in esame, oggetto del gravame non è una sentenza definitiva ma una ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., ovvero un provvedimento anticipatorio di condanna, la cui disciplina prevede, all'ultimo comma del predetto articolo, che l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia (in udienza o dalla
3 sua comunicazione), con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
Nella specie, l'ordinanza veniva pubblicata in data 2.02.2019, e notificata all'intimata contumace, unitamente all'atto di precetto, in data 7.2.2019, come dalla stessa ammesso nei propri scritti difensivi
(cfr. comparsa conclusionale).
Decorsi trenta giorni dalla notifica, in assenza di ricorso dell'intimata, l'ordinanza ha acquistato, dunque, efficacia di sentenza impugnabile, con la conseguente decorrenza (da tale momento) del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
Ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. sarebbe stata, invece, necessaria una nuova notifica, attestante il decorso dei termini per la proposizione del ricorso di cui all'ultimo comma del 186 quater (cfr. Sez. U, Sentenza n. 30054 del 23/12/2008).
In assenza di tale ulteriore notifica, deve ritenersi applicabile il termine lungo e, pertanto, l'appello va considerato tempestivo, in quanto notificato prima del decorso di sei mesi calcolati dall'11.3.2019.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Col primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Assume che, alla data della notifica (08.09.2017), non risiedeva più all'indirizzo di Quarto (NA) Via
Crocillo n. 77, avendo trasferito la residenza a Via U. Foscolo n. 2, come documentato dal certificato storico di residenza in atti.
4 La notificazione sarebbe avvenuta in un luogo diverso dalla residenza, con la sua conseguente insanabile nullità.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019).
Nel caso di specie, la ha ricevuto rituale notifica dell'ordinanza anticipatoria (come ammesso nei Pt_1 propri scritti difensivi: cfr. supra), tant'è che, il giorno successivo, ha depositato, per il tramite del proprio difensore, una richiesta di visibilità del fascicolo telematico (cfr. doc. 6 della produzione di parte appellata). Pur avendone, dunque, avuto conoscenza, l'intimata non ha inteso opporsi alla citata ordinanza, nemmeno tardivamente, ai sensi dell'art. 186 quater u.c. c.p.c..
Il che consente di ritenere sanato il vizio della notificazione dell'atto introduttivo.
Del resto, sussistevano, nel caso di specie, plurimi indizi di collegamento del luogo della notificazione con il destinatario della stessa.
La circostanza del cambio di residenza era, infatti, emersa già prima dell'emissione dell'ordinanza anticipatoria, in quanto gli avvocati Sagliocco e avevano depositato il certificato di residenza CP_2 storico della convenuta.
Cionondimeno, il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso il vecchio indirizzo, sia in considerazione del fatto che l'avviso era stato inserito dall'Ufficiale Giudiziario nella cassetta postale,
“con ciò evidentemente confermandosi il collegamento del luogo in cui è stata eseguita la notifica con la convenuta” (cfr. verbale udienza del 23 ottobre 2018), sia in ragione della circostanza, allegata e provata dagli attori, che, in data successiva, la aveva ricevuto “a mani proprie”, al medesimo Pt_1 vecchio indirizzo, la notifica di ulteriore atto processuale a lei indirizzato.
Né vale, in senso contrario, affermare, come fa l'appellante, che ciò sarebbe avvenuto per puro caso, essendosi trovata occasionalmente alla via Crocillo 77, presso l'abitazione ove dimoravano i suoi genitori non conviventi.
5 Ciò che, nella specie, rileva è il collegamento tra il luogo e il destinatario dell'atto, idoneo a presumere che esso sia entrato de facto nella sua sfera di conoscibilità, dimostrato, oltre ogni incertezza, dalla consegna “a mani proprie” di un altro atto processuale indirizzato alla (un ricorso ex art. 702 bis, Pt_1 intentato da uno degli avvocati, odierni appellati, per questioni giuridiche distinte), eseguita presso il medesimo vecchio indirizzo e in data successiva a quella della notifica di cui si discute.
A fronte di tali indizi, l'onere di provare l'assenza di qualsivoglia collegamento con il vecchio indirizzo sarebbe spettato all'appellante, la quale si è invece limitata ad allegare il carattere occasionale della sua presenza all'indirizzo di via Crocillo n. 77 presso i genitori, che ivi stabilmente dimoravano, anche dopo il suo trasferimento di residenza altrove, potendosi, anche per tale aspetto, invece, presumere che ella continuasse a frequentare abitualmente tale luogo.
Non sussistono, dunque, gli estremi per dichiarare nulla la notifica e disporre la rimessione al primo giudice.
Con il secondo motivo l'appellante assume che il giudice avrebbe errato nel ritenere integrati, nei fatti esposti, gli elementi costitutivi dei reati di calunnia e diffamazione.
Anche il presente motivo non è meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado non ha operato alcuna qualificazione penalistica della condotta, avendo fondato la decisione sulla considerazione che la lesione della reputazione professionale degli attori avesse determinato un danno non patrimoniale risarcibile.
È pacifico che, nel nostro ordinamento, la responsabilità civile per la lesione della reputazione non richiede l'integrazione di una fattispecie penale, essendo sufficiente l'accertamento degli elementi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., sicché anche in ipotesi (come nel caso che ci occupa) di mancanza di una pronuncia del giudice penale, non vi è impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 22190/2009 e successive conformi).
Correttamente il Tribunale ha evocato la nozione di “accusa infamante” non già quale elemento costitutivo del reato di diffamazione, bensì quale criterio descrittivo della lesione dell'onore e del decoro professionale patita dagli odierni appellati.
Né pare apodittica la motivazione o carente sotto il profilo del nesso causale, avendo il giudice indicato espressamente gli elementi valutati, ovvero: la condotta specifica (l'attribuzione in sede penale agli avvocati di comportamenti fraudolenti e scorretti professionalmente, qualificati come “accuse infamanti”); la falsità delle accuse, ritenute prive di qualsiasi riscontro, anche alla luce della cartella
6 clinica prodotta in atti;
la valutazione della gravità delle stesse, oggettivamente idonee a ledere la reputazione degli avvocati;
il turbamento e la sofferenza morale connessi direttamente alla falsa attribuzione di comportamenti penalmente e professionalmente rilevanti.
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno, ritenendola eccessiva, non vertendosi in tema di diffamazione a mezzo stampa.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha fatto buon governo dei criteri milanesi di liquidazione equitativa del danno, determinando il risarcimento nella forbice relativa alle diffamazioni di “tenue gravità” (da € 1.000,00 ad
€ 10.000,00), caratterizzata da: - limitata/assente notorietà del diffamante;
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
- assente risonanza mediatica;
- tenue intensità elemento soggettivo;
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto. Tutti parametri riconducibili alla vicenda in oggetto.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la pronuncia di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme ai valori minimi dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00), stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
7 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore degli appellati che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8