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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Ceccio che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della (c.f. ) con sede in Roma, in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentati e difesi dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo CP_3 professionale per procura in atti,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_4 P.IVA_3
domiciliato in Palermo presso gli uffici dell'avvocatura regionale dell' , rappresentato e CP_3 difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), con sede in Roma, in Controparte_5 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende per procura in atti, opposti
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 gennaio 2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229008005576000, notificatale dall'
[...] il 12 dicembre 2022 limitatamente all'importo di 65.627,13 euro preteso Controparte_5
dall' con riferimento alla cartella n. 29520190007999876000 e dall' con CP_4 CP_1
riferimento agli avvisi di addebito n. 59520140004842210000, n. 59520150001693735000, n.
59520160001238018000, n. 59520160002249892000, n. 59520160003190917000, n.
59520180001979653000, n. 59520180003262447000, n. 59520190002569677000, n.
59520210001773176000 e n. 59520210002840858000, chiedendone preliminarmente la sospensione.
Nella resistenza di dell' e dell' , costituitosi in proprio e quale CP_6 CP_4 CP_1
mandatario della sostituita l'udienza del 23 ottobre 2025 dal deposito telematico CP_2 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente va esclusa nella presente controversia la legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, avendo essa tra l'altro ad oggetto contributi maturati in un CP_1 periodo successivo all'ultima cessione, che ha riguardato crediti dell' fino al 31 CP_3
dicembre 2005.
3.- Deve poi ritenersi infondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'intimazione di pagamento effettuata via pec, perché a dire della ricorrente non sarebbe possibile stabilire se l'atto trasmesso sia stato allegato in formato “.pdf” o “.p7m” e se esso sia stato sottoscritto digitalmente.
Al riguardo si rileva che in tema di notifica della cartella di pagamento – ma il principio, per la sua valenza generale, è estensibile anche all'atto qui impugnato – la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale della stessa, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Sotto il primo profilo, posto che in ambito processuale le firme digitali di tipo “CAdES”
e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
“.p7m” e “.pdf”, deve ritenersi valida la notifica effettuata mediante trasmissione di un file con quest'ultima estensione (v. Cass. n. 24446/2021, n. 6417/2019; S.U. n. 10266/2018).
La notifica può avvenire quindi indifferentemente sia allegando al messaggio un documento informatico che sia duplicato dell'atto originario, cd. atto nativo digitale, sia
2 mediante una copia per immagini su supporto informativo di documento in origine cartaceo, cd. copia informatica (v. Cass. n. 39513/2021); in tal caso non risulta necessaria la sottoscrizione con firma digitale, atteso che l'esistenza della cartella (ovvero in genere dell'atto impositivo) non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (v. Cass. n. 30948/2019).
3.1.- In ordine alla presunta inesistenza della notifica dell'intimazione perché effettuata da un indirizzo pec non registrato tra gli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 (bensì da t”), va richiamato l'arresto della Cassazione Email_1
(n. 31160/2022) che in motivazione ha dato risalto anzitutto alla mancata prova contraria, da parte dell'opponente, rispetto a quella acquisita dal notificante (in quel caso era l' ) circa CP_1
l'effettiva consegna delle notifiche telematiche presso la casella di posta elettronica del debitore, sicchè il vizio dedotto è stato considerato irrilevante;
ha comunque ricordato il principio secondo cui (v. S.U. n. 15979/2022; conf. Cass. n. 7175/2023) in tema di notificazione di atti processuali a mezzo PEC, la notifica da parte di ente pubblico da un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul suo sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
In definitiva nella specie ricorrerebbero solo ipotesi di nullità, che sono state sanate dalla tempestiva opposizione della ricorrente, anche agli atti esecutivi (nei 20 gg. successivi ex art. 617 c.p.c. come richiamato dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999), dovendosi concludere che la consegna telematica ha comunque garantito la effettiva conoscenza dell'atto.
3.2.- Quanto al preteso difetto di motivazione dell'intimazione si precisa che essa, normativamente prevista dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo discendente dal ruolo entro cinque giorni, risultando a tal fine sufficiente il solo riferimento alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito in
3 precedenza notificati (v. Cass. n. 39058/2021, n. 12140/2021, n. 28689/2018), i quali consentono al contribuente di rilevare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
E nella specie l'avviso di mora impugnato rispetta le previsioni del nuovo modello adottato dall' del 2015 (ai sensi del d.lgs. n. 300/1999), che non richiede Controparte_5
affatto l'allegazione del titolo presupposto, né l'indicazione della base di calcolo e delle aliquote applicate al fine della determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora e aggio.
3.3.- Sulla questione della necessità o meno di specificare il calcolo degli interessi (e dell'aggio) sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione in materia tributaria, chiarendo che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 della l. n. 241/1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati
- la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (v. S.U. n.
22281/2022).
E nella specie il vizio è stato dedotto con riferimento all'intimazione di pagamento.
3.4.- Ancora, con riferimento alla dedotta illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti dalla documentazione prodotta dai convenuti emerge che:
- la cartella di pagamento n. 29520190007999876 portante premi 2015, 2016 e CP_4
2018 per € 170,44 è stata notificata via pec il 9.9.2019;
- l'avviso di addebito n. 59520140004842210000 portante contributi 01/2009- CP_1
12/2014 Gestione Commercianti per € 7.343,95 è stato notificato via pec il 19.2.2019;
- l'avviso n. 59520180001979653000 portante contributi 06/2015-09/2017 CP_1
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per € 3.123,45 è stato notificato via pec il 9.7.2018;
4 - l'avviso n. 59520190002569677000 portante contributi 07/2015-05/2018 CP_1
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per € 4.067,58 è stato notificato via pec il
14.8.2019;
- l'avviso n. 59520210001773176000 portante contributi 01/2018-12/2019 CP_1
Gestione Commercianti per € 31,79 è stato notificato via pec l'8.12.2021;
- l'avviso n. 59520210002840858000 portante contributi 07/2020-07/2020 CP_1
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per € 23,30 è stato notificato via pec il 15.12.2021.
La dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dell'atto (v. Cass. n. 20444/2019, n.
23902/2017). Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009), sicchè per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Pertanto, laddove l'agente della riscossione o l'ente impositore produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo del titolo), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto,
l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020,
n. 24323/2018).
I rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici e le relate contengono inoltre il preciso riferimento al numero dell'atto notificato.
Per l'avviso n. 59520210002840858000 si evidenzia l'adeguatezza a fini probatori del file in formato .xml allegato dall' , contenente la ricevuta di avvenuta consegna della CP_1 relativa pec alla luce dell'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di merito (v.
5 tra le tante App. Venezia 24 giugno 2024, Trib. Catania n. 2676/2024, Trib. Palermo n.
1802/2025), condiviso dall'ufficio, secondo cui anzitutto “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non é richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)” (cfr. così
App. Torino n. 44/2021).
Inoltre vi è una presunzione di conoscenza, atteso che “I file .xml sono generati dal sistema e non dalla parte, e garantiscono che il messaggio sia pervenuto al destinatario, ma non ne descrivono il contenuto e dunque la corrispondenza a quanto dichiarato dal mittente.
La relativa prova è data dalla produzione dei file .msg o .eml ma, in mancanza, si applica la presunzione ex art. 1335 c.c. e spetta dunque al destinatario dimostrare che i messaggi non recassero il contenuto dichiarato. Date le particolarità del mezzo di trasmissione, il destinatario può anche ad esempio tentare di dimostrare che la concreta conoscenza del messaggio gli sia stata impedita da ragioni tecniche, ma spetta comunque a lui superare la presunzione di conoscenza” (v. in termini App. Messina n. 826/2023; nello stesso senso n.
374/2024).
Invece gli avvisi n. 59520150001693735000, n. 59520160001238018000, n.
59520160002249892000, n. 59520160003190917000, n. 59520180003262447000 non sono stato consegnati per irreperibiltà relativa del destinatario.
La notifica per compita giacenza non seguita, come nella specie, da invio di raccomandata informativa non può ritenersi valida poichè la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso il comune deve considerarsi necessaria anche nell'ipotesi di notifica semplificata di atto impositivo laddove questo non venga consegnato ad alcuno per temporanea assenza del destinatario o ancora per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo (v. Cass. S.U. n.
10012/2021 richiamata da ultimo anche per gli avvisi di addebito da Cass. n. 9125/2024). CP_1
Nei casi di irreperibilità cd. relativa, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, deve infatti trovare applicazione l'ordinaria disciplina di cui all'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, “incluso l'inoltro al destinatario e
6 l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale”; tale comunicazione ha un ruolo essenziale poiché è finalizzata a garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto che si intende notificare, cosicché non risulta sufficiente a tali fini neppure la prova della mera spedizione (cfr. Cass. n.
14250/2020: quanto all'avviso di addebito Cass. n. 9125/2024).
Il predetto vizio di notifica comporta la parziale invalidità derivata dell'intimazione impugnata ma non incide sull'esistenza del credito. Dunque, il vizio formale riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
5.- Nel merito il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della intimazione di pagamento anche in ordine alla richiesta degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Ma in proposito si evidenzia che secondo il condivisibile orientamento della S.C. la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella (o dell'avviso di addebito) fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (v. Cass. n. 38008/2021, n. 16778/2020), ora di competenza dell' . Controparte_5
Infine, con riferimento alle altre contestazioni sull'aggio esattoriale, va richiamato il principio di recente ribadito dalla Cassazione secondo cui esso ha natura retributiva e non tributaria, ed è quindi rimessa alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso.
Pertanto, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 2, comma
3, lett. a), del d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/ 2006, per violazione degli artt. 3, 25,
53 e 97 Cost. nella misura in cui detta disposizione, onerando il contribuente di corrispondere l'aggio esattoriale, introdurrebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria nuova tassa con effetti retroattivi, in violazione dell'art. 25 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (v. Cass. n.
14824/2023, n. 1311/2018). Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha poi confermato che
“sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate ... in riferimento agli
7 artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2/2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio”
(Corte cost. n. 120/2021).
6.- In ordine all'eccezione di prescrizione, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione, si premette che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
E' poi ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016;
Cass. n. 1826/2020, n. 11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Ebbene dagli atti allegati dai resistenti emerge che, contrariamente a quanto pretestuosamente sostenuto dalla solo gli avvisi n. 59520150001693735000 (periodo Pt_1
01/2009-12/2014, contrib. Gestione Commercianti € 15.127,36), n. 59520160001238018000 periodo 01/2009-12/2014, contrib. Gestione Commercianti € 6.585,44), n.
59520160002249892000 (periodo 07/2015 contrib. Gestione Aziende con lavoratori dipendenti
€ 250,53), n. 59520160003190917000 (periodo 02/2014-05/2015 contrib. Gestione Aziende con lavoratori dipendenti € 8.170,13), n. 59520180003262447000 (periodo 10/2015- 10/2017 cotrib. Gestione Aziende con lavoratori dipendenti € 9.862,76) non le sono stati (regolarmente) notificati.
8 Si evidenzia che i contributi dei lavoratori dipendenti (mod. DM 10), oggetto anche di quest'ultimo avviso, dovevano essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ossia il periodo in cui è stata svolta la prestazione lavorativa.
Dunque, considerando la sospensione legale della prescrizione per complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito dalla l. n. 21/2021, alla data di notifica dell'intimazione opposta (12.12.2022) i relativi crediti erano ormai prescritti (quanto all'avviso n. 59520180003262447000 solo per il periodo 10/2015-12/2016).
Invece, l'avviso di addebito n. 59520140004842210000 (periodo 01/2009-12/2014
Gestione Commercianti per € 7.343,95) è stato notificato tardivamente, ossia il 19.2.2019, ma la parte è decaduta dalla possibilità di eccepire l'intervenuta prescrizione in epoca precedente a detta notifica, non avendolo impugnato nei 40 gg. successivi ex art. 24 d.lgs. 46/1999.
La cartella e gli ulteriori avvisi sono stati notificati, come sopra chiarito, nel quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica dell'intimazione.
7.- Quanto infine alla pretesa decadenza dall'iscrizione a ruolo si evidenzia che il motivo deve ritenersi assorbito con riferimento ai suddetti 5 avvisi per i quali è stata accertata la prescrizione, mentre è tardivo con riferimento a tutti gli altri titoli, regolarmente notificati e non impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi nei successivi 20 gg., ex art. 617 c.p.c..
L'opposizione per il resto va quindi rigettata.
8.- In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall' nei confronti CP_1
dell'esattore va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei
Conti (v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale “giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che “la
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie
9 controversie delle domande risarcitone della nei confronti di Controparte_7
pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, la CP_6
giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di
stante la riconducibilità del petitum alla categoria, Controparte_8
residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "ri-qualificazione" della domanda, da intendere "non in senso meramente risarcitorio" (risultando "estranee finalità tipicamente risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Pt_2
erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare-avere", rientrante in quelle proponibile ex art.
172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
9.- In ordine alla regolamentazione delle spese si rileva che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo
(cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 7514/2022).
La controvertibilità delle questioni esaminate e l'esito complessivo della lite giustificano la compensazione di metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza
10 dell' nei confronti dell'opponente e di quest'ultimo nei confronti di e , e ai CP_1 CP_6 CP_4
sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore (diverso per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi) e applicando i minimi in ragione della durata contenuta, in 3.057 euro per in 3.078,5 euro di cui 21,5 euro per esborsi per il CP_6
ricorrente e in 169,5 euro per l' ; nei rapporti tra e attese le ragioni della CP_4 CP_1 CP_6
decisione le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta quanto agli avvisi di addebito n.
59520150001693735000, n. 59520160001238018000, n. 59520160002249892000, n.
59520160003190917000, n. 59520180003262447000 per mancata notifica degli stessi e per l'effetto dichiara estinto il credito in essi incorporato (quanto all'ultimo avviso solo per il periodo 10/2015-12/2016);
2) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall' nei confronti di CP_1 CP_6
3) condanna l' a rimborsare ad metà delle spese processuali, liquidata CP_1 Parte_1
in 3.078,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensandole per il resto;
4) condanna a rimborsare all' e all' metà delle spese Parte_1 CP_6 CP_4
processuali, liquidata in 3.057 euro, oltre spese generali, iva e cpa per la prima e in 169,5 euro, oltre spese generali e accessori di legge per il secondo.
Messina, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LE RO
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