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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8274 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41937/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice RO EL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
RO EL
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO EL, all'esito dell'udienza del 10 ottobre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41937/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Lavia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Mercalli n. 14, presso il difensore attrice/opponente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_1
PA CO e NT HO, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14-11-2024 la sig.ra , in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, conveniva avanti questo Tribunale il , chiedendo, in Controparte_1
via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
20240430988212879834333 per euro 28.645,37 emessa dal in data 20-09-2024 e Controparte_1
notificata in data 16-10-2024, nonché, in via principale, l'annullamento parziale del predetto provvedimento per difetto dei requisiti di legge ovvero ridurre gli importi dovuti secondo i principi di pagina 2 di 9 ragionevolezza, del buon andamento dell'agire amministrativo e dell'eguaglianza e/o applicare gli interessi di cui all'art. 1284 c.c.
Parte attrice/opponente ha dedotto quanto segue:
- il credito portato nell'atto avversato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che (i) la motivazione è generica, (ii) gli atti pregressi non sono specificati, né richiamati neppure per relationem, e (iii) non vi sono indicazioni sulle modalità di quantificazione degli importi;
- ove si trattasse delle due ordinanze emesse nel 2016 per la violazione del TULPS in relazione all'installazione di apparecchi da gioco senza il rispetto della distanza minima da un istituto scolastica e da una RSA, l'opponente chiede che la condanna sia limitata al solo capitale, atteso che si tratta di un debito molto risalente;
- l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 si pone in contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
inoltre, dai conteggi esposti dall'Ente non è possibile risalire al 10% di interessi semestrali, né alla relativa decorrenza.
In data 04-03-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato e, nel merito, di respingere le domande formulate dall'attrice, con conferma dell'ingiunzione impugnata, deducendo quanto segue:
- il credito vantato dall'Ente si fonda su due ordinanze sindacali – n. 8775/2017 e 8776/2017 – per l'importo di euro 7.511,00 ciascuna, relative alla violazione da parte della sig.ra della Parte_1
normativa in materia di installazione di apparecchi da gioco senza il rispetto delle distanze previste nella DGR X1274/14 da istituti scolastici e RSA;
- le citate ordinanze venivano opposte avanti il Giudice di Pace di Milano, che respingeva i ricorsi, confermando la debenza delle sanzioni;
- in mancanza di appello ovvero di pagamento, il procedeva alla riscossione coattiva del CP_1
dovuto, utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910, sulla base dei titoli già divenuti esecutivi;
- stante l'intervenuto riconoscimento del debito con riferimento dell'importo capitale pari a euro
15.315,17, deve ritenersi cessata la materia del contendere;
- le maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 sono state correttamente richieste, trattandosi di ritardato pagamento di una sanzione amministrativa;
- il Comune ha correttamente calcolato la maggiorazione nelle due ordinanze.
pagina 3 di 9 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 11-03-2025 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. al 20-05-2025. A tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 10-10-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata dalla sig.ra è infondata e deve essere rigettata per la ragioni Parte_1
che seguono.
2.1. In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei pagina 4 di 9 presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare un'opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.2. Venendo al merito della questione, parte opponente ha eccepito la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla P.A. Secondo la prospettazione attorea, nell'atto impugnato, l'Ente convenuto si sarebbe limitato a enunciare l'intervenuta esistenza dei citati requisiti, con motivazione generica e priva di indicazioni utili a chiarire (i) la natura del credito, (ii) i criteri di quantificazione delle somme richieste e (iii) la definitività dei titoli.
La censura non è fondata.
Dalla documentazione versata in atti dal si evince che le due ordinanze sindacali poste a CP_1
fondamento dell'ingiunzione opposta - e cioè la n. 8775/2017 e la n. 8776/2017 – sono state regolarmente notificate all'attrice, entrambe in data 23-05-2017 (doc. n. 4 e 5), tanto da essere state opposte avanti il Giudice di Pace di Milano dall'odierna attrice (doc. n. 6 e 7). In entrambi i casi, il ricorso è stato rigettato e, in mancanza di appello, il titolo è diventato definitivo (doc. n. 8 e 9).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'ingiunzione avversata contiene l'indicazione dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria dell'Ente e la precisazione che la loro definitività deriva da un provvedimento giudiziale passato in giudicato e cioè i provvedimenti del Giudice di Pace di Milano non impugnati (una sentenza di rigetto e un'ordinanza di convalida del provvedimento opposto per omessa comparizione all'udienza, noti all'attrice), per i quali non è pervenuto alcun pagamento, come segue:
pagina 5 di 9 Quanto al conteggio, l'importo capitale corrisponde alla somma degli importi di cui ai titoli esecutivi, mentre la maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981 è stata calcolata dall'Ente secondo i parametri indicati nella citata norma e cioè “per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”. Nel caso di specie, la sanzione applicata
è divenuta esigibile dalla data di pubblicazione della sentenza/provvedimento decisorio e ciò per l'immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. Il ha fatto corretta attuazione di detti elementi, CP_1
limitandosi alla pedissequa applicazione della norma di legge, come chiarito nella comparsa di costituzione e risposta.
Infine, parte attrice ha lamentato l'insussistenza del requisito dell'esigibilità per non essere le ordinanze sindacali in esame definitive;
secondo la prospettazione attorea, si può attribuire il carattere di definitività solo agli atti che pongono termine ad un procedimento giudiziale dotato di natura autonoma, tale da poter essere impugnato.
La doglianza non è fondata, né pertinente.
Nel caso in questione, le ordinanze sindacali hanno acquistato definitività per essere state sottoposte al vaglio del Giudice, che, al termine del giudizio, ha rigettato i ricorsi in opposizione, confermando tali provvedimenti con provvedimento non impugnato.
2.3. Parte attrice ha chiesto, in via concorsuale ovvero alternativa, di disporre l'annullamento parziale dell'ingiunzione avversata, con riferimento alla sola maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
La domanda non può essere accolta.
Innanzitutto, preme precisare che tale istanza non può essere ritenuta un riconoscimento di debito da parte dell'attrice quanto al capitale, attese le obiezioni dalla stessa sollevate sulla sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 e non rinunciate.
pagina 6 di 9 Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'esclusione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha formalmente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 L. n.
689/1981 per contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 93 della Costituzione.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, non può essere accolta l'eccezione di tardività dell'istanza formulata dalla parte convenuta, atteso che l'illegittimità costituzionale di una norma può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
In merito all'eccezione, la Suprema Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che in materia di sanzioni amministrative la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 L. n. 689/198181 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva
(ex multis, Cass. civ. n. 32302/2023, n. 17901/2018, n. 3621/2017, n. 21259/2016, n. 1884/2016).
Considerato, quindi, che la norma in questione integra una sanzione aggiuntiva, che scaturisce ex lege dal mancato pagamento della sanzione, ciò ne consente una interpretazione coerente con il principio di legalità, tale da superare i dubbi di incostituzionalità dell'art. 27, comma 6, L. n. 689/1981 sollevati dall'attrice.
Come precisato dalla Corte Costituzionale, “la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (così Corte Costituzionale n.
308/1999 anche in relazione all'art. 206 C.d.S.).
Orbene, assunto come profilo rilevante l'esigibilità della sanzione principale, sussistente nel caso di specie, la ricostruzione dell'attrice non risulta condivisibile, né fondata.
In secondo luogo, parte attrice contesta l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. n.
689/1981 alla riscossione delle sanzioni amministrative a mezzo di ordinanza di cui al R.D. n.
639/1910, stante la mancanza di una previsione specifica e il divieto di applicazione analogica della norma.
L'obiezione non è fondata.
pagina 7 di 9 L'art. 27 prevede che debba procedersi alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette. Gli enti locali, per l'esazione delle imposte dirette e delle entrate, possono avvalersi della riscossione diretta e utilizzare l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.
639/1910. La procedura di riscossione delle entrate pubbliche mediante ruolo non ha, quindi, carattere esclusivo. Ne consegue che l'art. 27, laddove fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette fa riferimento a tutte le norme in materia, sia a quelle che prevedono la riscossione mediante ruolo sia a quelle che operano con diverse modalità. Dallo stesso art. 27 si evince che le disposizioni in esso previste sono svincolate dalle modalità di riscossione previste dalla legge, modalità che possono cambiare nel tempo senza incidere sull'applicabilità delle disposizioni. In particolare, l'ultimo comma della norma (“le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette”) condiziona solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore al particolare procedimento di riscossione avuto presente dal legislatore al momento della elaborazione della norma, lasciando intendere che tutte le altre disposizioni continueranno ad applicarsi anche nel caso di riforma di tale procedimento. Tale conclusione è coerente con la funzione della maggiorazione come affermata dalla Corte
Costituzionale e sopra richiamata, e cioè non risarcitoria o corrispettiva, ma di sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento, che opera in funzione di maggiore afflittività e non per remunerare l'ente creditore del mancato immediato incasso. Pertanto, non vi sono elementi decisivi contrari all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 a modalità di riscossione diverse dal procedimento coattivo.
Da ultimo, parte opponente ha eccepito l'omessa applicazione al caso di specie della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, con riferimento alla sospensione dei termini di pagamento.
L'argomento non è conferente.
Nel caso in esame non trova applicazione la normativa evocata dall'opponente – riguardante il periodo febbraio/maggio 2020 – considerato che la definitività dei titoli è precedente al periodo in questione (i provvedimenti del Giudice di Pace di Milano sono del 2019) e che nessun procedimento
In conclusione, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere rigettata, con conferma Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo,
pagina 8 di 9 avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, liquidata ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra e le domande ivi svolte, con conferma Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430988212879834333 per euro 28.645,37 emessa dal
[...]
in data 20-09-2024 e notificata in data 16-10-2024; CP_1
2) condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.713,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
RO EL
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice RO EL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
RO EL
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO EL, all'esito dell'udienza del 10 ottobre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41937/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Lavia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Mercalli n. 14, presso il difensore attrice/opponente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_1
PA CO e NT HO, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14-11-2024 la sig.ra , in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, conveniva avanti questo Tribunale il , chiedendo, in Controparte_1
via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
20240430988212879834333 per euro 28.645,37 emessa dal in data 20-09-2024 e Controparte_1
notificata in data 16-10-2024, nonché, in via principale, l'annullamento parziale del predetto provvedimento per difetto dei requisiti di legge ovvero ridurre gli importi dovuti secondo i principi di pagina 2 di 9 ragionevolezza, del buon andamento dell'agire amministrativo e dell'eguaglianza e/o applicare gli interessi di cui all'art. 1284 c.c.
Parte attrice/opponente ha dedotto quanto segue:
- il credito portato nell'atto avversato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che (i) la motivazione è generica, (ii) gli atti pregressi non sono specificati, né richiamati neppure per relationem, e (iii) non vi sono indicazioni sulle modalità di quantificazione degli importi;
- ove si trattasse delle due ordinanze emesse nel 2016 per la violazione del TULPS in relazione all'installazione di apparecchi da gioco senza il rispetto della distanza minima da un istituto scolastica e da una RSA, l'opponente chiede che la condanna sia limitata al solo capitale, atteso che si tratta di un debito molto risalente;
- l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 si pone in contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
inoltre, dai conteggi esposti dall'Ente non è possibile risalire al 10% di interessi semestrali, né alla relativa decorrenza.
In data 04-03-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato e, nel merito, di respingere le domande formulate dall'attrice, con conferma dell'ingiunzione impugnata, deducendo quanto segue:
- il credito vantato dall'Ente si fonda su due ordinanze sindacali – n. 8775/2017 e 8776/2017 – per l'importo di euro 7.511,00 ciascuna, relative alla violazione da parte della sig.ra della Parte_1
normativa in materia di installazione di apparecchi da gioco senza il rispetto delle distanze previste nella DGR X1274/14 da istituti scolastici e RSA;
- le citate ordinanze venivano opposte avanti il Giudice di Pace di Milano, che respingeva i ricorsi, confermando la debenza delle sanzioni;
- in mancanza di appello ovvero di pagamento, il procedeva alla riscossione coattiva del CP_1
dovuto, utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910, sulla base dei titoli già divenuti esecutivi;
- stante l'intervenuto riconoscimento del debito con riferimento dell'importo capitale pari a euro
15.315,17, deve ritenersi cessata la materia del contendere;
- le maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 sono state correttamente richieste, trattandosi di ritardato pagamento di una sanzione amministrativa;
- il Comune ha correttamente calcolato la maggiorazione nelle due ordinanze.
pagina 3 di 9 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 11-03-2025 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. al 20-05-2025. A tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 10-10-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata dalla sig.ra è infondata e deve essere rigettata per la ragioni Parte_1
che seguono.
2.1. In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei pagina 4 di 9 presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare un'opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.2. Venendo al merito della questione, parte opponente ha eccepito la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla P.A. Secondo la prospettazione attorea, nell'atto impugnato, l'Ente convenuto si sarebbe limitato a enunciare l'intervenuta esistenza dei citati requisiti, con motivazione generica e priva di indicazioni utili a chiarire (i) la natura del credito, (ii) i criteri di quantificazione delle somme richieste e (iii) la definitività dei titoli.
La censura non è fondata.
Dalla documentazione versata in atti dal si evince che le due ordinanze sindacali poste a CP_1
fondamento dell'ingiunzione opposta - e cioè la n. 8775/2017 e la n. 8776/2017 – sono state regolarmente notificate all'attrice, entrambe in data 23-05-2017 (doc. n. 4 e 5), tanto da essere state opposte avanti il Giudice di Pace di Milano dall'odierna attrice (doc. n. 6 e 7). In entrambi i casi, il ricorso è stato rigettato e, in mancanza di appello, il titolo è diventato definitivo (doc. n. 8 e 9).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'ingiunzione avversata contiene l'indicazione dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria dell'Ente e la precisazione che la loro definitività deriva da un provvedimento giudiziale passato in giudicato e cioè i provvedimenti del Giudice di Pace di Milano non impugnati (una sentenza di rigetto e un'ordinanza di convalida del provvedimento opposto per omessa comparizione all'udienza, noti all'attrice), per i quali non è pervenuto alcun pagamento, come segue:
pagina 5 di 9 Quanto al conteggio, l'importo capitale corrisponde alla somma degli importi di cui ai titoli esecutivi, mentre la maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981 è stata calcolata dall'Ente secondo i parametri indicati nella citata norma e cioè “per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”. Nel caso di specie, la sanzione applicata
è divenuta esigibile dalla data di pubblicazione della sentenza/provvedimento decisorio e ciò per l'immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. Il ha fatto corretta attuazione di detti elementi, CP_1
limitandosi alla pedissequa applicazione della norma di legge, come chiarito nella comparsa di costituzione e risposta.
Infine, parte attrice ha lamentato l'insussistenza del requisito dell'esigibilità per non essere le ordinanze sindacali in esame definitive;
secondo la prospettazione attorea, si può attribuire il carattere di definitività solo agli atti che pongono termine ad un procedimento giudiziale dotato di natura autonoma, tale da poter essere impugnato.
La doglianza non è fondata, né pertinente.
Nel caso in questione, le ordinanze sindacali hanno acquistato definitività per essere state sottoposte al vaglio del Giudice, che, al termine del giudizio, ha rigettato i ricorsi in opposizione, confermando tali provvedimenti con provvedimento non impugnato.
2.3. Parte attrice ha chiesto, in via concorsuale ovvero alternativa, di disporre l'annullamento parziale dell'ingiunzione avversata, con riferimento alla sola maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
La domanda non può essere accolta.
Innanzitutto, preme precisare che tale istanza non può essere ritenuta un riconoscimento di debito da parte dell'attrice quanto al capitale, attese le obiezioni dalla stessa sollevate sulla sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 e non rinunciate.
pagina 6 di 9 Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'esclusione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha formalmente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 L. n.
689/1981 per contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 93 della Costituzione.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, non può essere accolta l'eccezione di tardività dell'istanza formulata dalla parte convenuta, atteso che l'illegittimità costituzionale di una norma può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
In merito all'eccezione, la Suprema Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che in materia di sanzioni amministrative la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 L. n. 689/198181 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva
(ex multis, Cass. civ. n. 32302/2023, n. 17901/2018, n. 3621/2017, n. 21259/2016, n. 1884/2016).
Considerato, quindi, che la norma in questione integra una sanzione aggiuntiva, che scaturisce ex lege dal mancato pagamento della sanzione, ciò ne consente una interpretazione coerente con il principio di legalità, tale da superare i dubbi di incostituzionalità dell'art. 27, comma 6, L. n. 689/1981 sollevati dall'attrice.
Come precisato dalla Corte Costituzionale, “la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (così Corte Costituzionale n.
308/1999 anche in relazione all'art. 206 C.d.S.).
Orbene, assunto come profilo rilevante l'esigibilità della sanzione principale, sussistente nel caso di specie, la ricostruzione dell'attrice non risulta condivisibile, né fondata.
In secondo luogo, parte attrice contesta l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. n.
689/1981 alla riscossione delle sanzioni amministrative a mezzo di ordinanza di cui al R.D. n.
639/1910, stante la mancanza di una previsione specifica e il divieto di applicazione analogica della norma.
L'obiezione non è fondata.
pagina 7 di 9 L'art. 27 prevede che debba procedersi alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette. Gli enti locali, per l'esazione delle imposte dirette e delle entrate, possono avvalersi della riscossione diretta e utilizzare l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.
639/1910. La procedura di riscossione delle entrate pubbliche mediante ruolo non ha, quindi, carattere esclusivo. Ne consegue che l'art. 27, laddove fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette fa riferimento a tutte le norme in materia, sia a quelle che prevedono la riscossione mediante ruolo sia a quelle che operano con diverse modalità. Dallo stesso art. 27 si evince che le disposizioni in esso previste sono svincolate dalle modalità di riscossione previste dalla legge, modalità che possono cambiare nel tempo senza incidere sull'applicabilità delle disposizioni. In particolare, l'ultimo comma della norma (“le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette”) condiziona solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore al particolare procedimento di riscossione avuto presente dal legislatore al momento della elaborazione della norma, lasciando intendere che tutte le altre disposizioni continueranno ad applicarsi anche nel caso di riforma di tale procedimento. Tale conclusione è coerente con la funzione della maggiorazione come affermata dalla Corte
Costituzionale e sopra richiamata, e cioè non risarcitoria o corrispettiva, ma di sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento, che opera in funzione di maggiore afflittività e non per remunerare l'ente creditore del mancato immediato incasso. Pertanto, non vi sono elementi decisivi contrari all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 a modalità di riscossione diverse dal procedimento coattivo.
Da ultimo, parte opponente ha eccepito l'omessa applicazione al caso di specie della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, con riferimento alla sospensione dei termini di pagamento.
L'argomento non è conferente.
Nel caso in esame non trova applicazione la normativa evocata dall'opponente – riguardante il periodo febbraio/maggio 2020 – considerato che la definitività dei titoli è precedente al periodo in questione (i provvedimenti del Giudice di Pace di Milano sono del 2019) e che nessun procedimento
In conclusione, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere rigettata, con conferma Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo,
pagina 8 di 9 avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, liquidata ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra e le domande ivi svolte, con conferma Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430988212879834333 per euro 28.645,37 emessa dal
[...]
in data 20-09-2024 e notificata in data 16-10-2024; CP_1
2) condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.713,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
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