Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8274
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Sentenza 31 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Prima Civile, in persona del Giudice Roberta Mandelli, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa dalla sig.ra [Parte_1], titolare di ditta individuale, contro il [Controparte_1], avente ad oggetto l'opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20240430988212879834333 per euro 28.645,37. L'attrice ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e il suo annullamento parziale o riduzione degli importi, deducendo la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la genericità della motivazione, la mancata specificazione degli atti pregressi e delle modalità di quantificazione. Ha altresì sostenuto che, qualora il credito si riferisse a ordinanze del 2016 per violazione del TULPS in materia di distanza da istituti scolastici e RSA, la condanna dovrebbe essere limitata al solo capitale per l'anzianità del debito, contestando la maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 per contrasto con l'art. 23 Cost. e l'errata quantificazione degli interessi. Il Comune convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della sospensiva e delle domande attoree, confermando l'ingiunzione. Ha dedotto che il credito si fonda su due ordinanze sindacali del 2017, opposte e respinte dal Giudice di Pace, divenute definitive e soggette a riscossione coattiva. Ha inoltre affermato la cessata materia del contendere per un parziale riconoscimento del capitale e la corretta applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondata la domanda attorea. Ha preliminarmente chiarito la natura e la portata del giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, qualificandolo come un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria, che investe il merito della stessa. Ha quindi esaminato i motivi di ricorso: la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità è stata esclusa in quanto le ordinanze sindacali fondanti l'ingiunzione erano state regolarmente notificate, opposte e respinte dal Giudice di Pace, divenendo così definitive. L'ingiunzione conteneva l'indicazione dei titoli e la loro definitività derivava da provvedimenti giudiziali non impugnati, con il capitale corrispondente agli importi dovuti e la maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 correttamente calcolata secondo i parametri normativi. La contestazione sull'esigibilità per presunta non definitività delle ordinanze è stata respinta, poiché queste avevano acquisito tale carattere a seguito del rigetto dei ricorsi in opposizione. La richiesta di annullamento parziale della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 è stata rigettata, confermando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e della Corte Costituzionale sulla natura sanzionatoria aggiuntiva di tale maggiorazione, legittimamente applicabile anche in caso di riscossione mediante ingiunzione fiscale. Infine, è stata ritenuta irrilevante l'eccezione relativa alla normativa emergenziale Covid-19, stante la definitività dei titoli antecedente al periodo di sospensione. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8274
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 8274
    Data del deposito : 31 ottobre 2025

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