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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4744/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti NT IS e IZ Parte_1
ALESSIO)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il a risarcire alla ricorrente Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti Parte_1
all'illegittimo trasferimento presso l'Ambito Territoriale Lazio 006 all'esito della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedura di mobilità interprovinciale relativa all'a.s. 2016/2017, liquidati in complessivi € 8.659,90;
◊ condanna il a rimborsare alla ricorrente Controparte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.108,00, oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisene antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato in data 13/05/2022 la ricorrente deduceva essere stata accertata, con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1384/2021
del 06/04/2021, l'illegittimità della sua assegnazione all' Controparte_2
nel contesto delle operazioni di mobilità interprovinciale relative all'anno
[...]
scolastico 2016/2017, in luogo di quello spettantele corrispondente all'Ambito
Territoriale Sicilia 0017 ed al cui interno risiedeva il nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli (all'epoca) minori e dalla suocera disabile grave;
lamentando sotto il profilo economico tutte le spese che aveva dovuto sostenere per potersi ricongiungere periodicamente alla propria famiglia o per consentire ai familiari di venirla a trovare a Roma nonché sotto il profilo non patrimoniale i gravi disagi patiti in conseguenza dell'allontanamento dalla residenza familiare e dai propri cari, conveniva in giudizio il al fine di Controparte_1
sentire: “… dichiarare il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
subiti a causa dell'illegittima assegnazione di sede nell'ambito della procedura di
mobilità 2016/17” e vedere ”conseguentemente condannare il
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ammontanti ad € Controparte_1
8.301,44 (come da ricevute e fatture prodotte) nonché alla somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale subito in via
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro continuativa ed ininterrotta a causa dell'illecita assegnazione di sede ovvero
nella diversa somma determinata da codesto On.le Tribunale secondo equità ...”;
premesso che, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la
Cont contumacia del , sulla scorta dei documenti prodotti in allegato al ricorso e delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico;
◊
pacifico – in quanto acclarato dalla pronuncia della corte territoriale romana summenzionata - che l'amministrazione scolastica, in occasione delle operazioni relative alla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017, nel contesto delle quali la ricorrente aveva domandato l'assegnazione all'Ambito Territoriale Sicilia 0017,
non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi contrattuali (per la natura della responsabilità della P.A., vedi da ultimo Cass. n. 16835 del 23/06/2025),
illegittimamente destinandola all' ed ingiustamente Controparte_2
costringendo la ricorrente, di conseguenza, a trasferirsi presso la città di Roma
(all. 3 prod.) e ad allontanarsi dalla famiglia, composta all'epoca dal coniuge, dai figli minori e dalla suocera disabile (v. stato di famiglia in atti);
premesso che, per stessa ammissione della ricorrente, ella non ha dovuto attendere l'esito dell'impugnazione proposta avverso la decisione ministeriale per ricongiungersi al proprio nucleo familiare, avendo ottenuto già poco dopo “gli
inizi dell'a.s. 2017/2018” (così in ricorso e nelle note conclusive) – non è mai stato specificato con esattezza quando - l'assegnazione provvisoria nel Comune di
Palermo;
rilevato che non pare potersi dubitare della astratta risarcibilità dei danni
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dalla ricorrente in ragione del rilevato trasferimento illegittimo, a partire – sotto il profilo patrimoniale - dal danno correlato alle spese di viaggio resesi necessarie ed affrontate per spostarsi dalla residenza familiare alla nuova sede di lavoro, anche in conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla giurisdizione amministrativa (Cass. n. 18903/2025, che richiama pure Cass.
14/03/2022, n. 8101; Cass. 27/04/2010, n. 10021; Tar Campania, Napoli, sez. VI,
5 giugno 2020, n. 2223);
precisato che la ricorrente ha, al riguardo, puntualmente argomentato ed altresì
documentato la ragionevole inesigilità di una condotta alternativa – consistente,
ad esempio, nel trasferimento dell'intero nucleo familiare nella città di Roma -, a cagione anzitutto dell'attività di lavoro già svolta dal marito nel capoluogo siciliano (all. 4 prod.), quindi dello stato di salute della di lui madre, infine della ancora giovane età dei figli (l'uno, all'epoca, aveva 13 anni, l'altro 9);
ritenuta la necessità di limitare, ex art. 1223 c.c., l'invocata statuizione risarcitoria del danno emergente alle sole perdite patrimoniali che possano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'illegittimo trasferimento subito, perciò
includendovi: 1) i documentati costi di collegamento dell'aeroporto Fiumicino alla città di Roma (all. 7 prod.); 2) i documentati costi per l'alloggio presso una residenza delle Suore (all. 9 prod.); 3) i documentati costi per spostarsi Parte_2
da Palermo a Roma e viceversa via aereo o via bus (all. 7 e 11 prod.): per gli importi, rispettivamente, di € 544,00, € 2.124,50 ed € 3.104,77 (in tutto, €
5.773,27);
escluso invece che la ricorrente possa pretendere anche il ristoro delle spese sostenute semplicemente per spostarsi all'interno del Comune di Roma
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro utilizzandone i mezzi pubblici o per alimentarsi (all. 8 e 10 prod.), dovendo comunque affrontare analoghe spese all'interno della città di residenza e non essendo stato neppure dedotto un eventuale aggravio di costi, per gli stessi titoli,
scaturente dalla permanenza nella Capitale;
escluso altresì il rimborso dei costi imputabili al trasferimento e/o al soggiorno nella città di Roma anche del marito della ricorrente o dei figli, non risultando questi imputabili all'acclarato trasferimento illegittimo in difetto di adeguata rappresentazione e dimostrazione della relativa indispensabilità in aggiunta a quelli già compiuti da o verso la Sicilia dalla ricorrente stessa (v. pure all. 9 prod.);
ricordato poi, sotto il versante non patrimoniale, che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno esistenziale - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, ma la relativa dimostrazione può
essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione dei precisi elementi dedotti si può, attraverso un prudente apprezzamento,
coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (così arg., ad esempio, da Cass. n. 8101/22);
ritenuto che non possa obiettivamente dubitarsi del serio disagio e del patimento affrontati dalla ricorrente e, insieme a lei, anche dal coniuge e dai figli per la forzata “disgregazione” del nucleo familiare, anche in considerazione della giovane età dei bambini, della notevole distanza tra le città di Palermo e Roma,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della durata della separazione: complesso di circostanze che, secondo l'id quod
plerumque accidit, induce a ritenere presuntivamente dimostrato il dedotto danno esistenziale, per la cui liquidazione – squisitamente equitativa – si stima appropriata una somma almeno pari alla metà dell'accertata depauperazione patrimoniale, dunque € 2.886,63;
accolto il ricorso, sulla scorta delle precedenti considerazioni, nei soli limiti della statuizione di condanna indicata in dispositivo e regolate le spese secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 5.200,01, decurtando la voce trattazione/istruzione in considerazione della contumacia del e della CP_1
assenza di qualsivoglia ulteriore attività assertiva o istruttoria in corso di causa;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025.
GIUDICE
IL AM
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4744/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti NT IS e IZ Parte_1
ALESSIO)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il a risarcire alla ricorrente Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti Parte_1
all'illegittimo trasferimento presso l'Ambito Territoriale Lazio 006 all'esito della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedura di mobilità interprovinciale relativa all'a.s. 2016/2017, liquidati in complessivi € 8.659,90;
◊ condanna il a rimborsare alla ricorrente Controparte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.108,00, oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisene antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato in data 13/05/2022 la ricorrente deduceva essere stata accertata, con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1384/2021
del 06/04/2021, l'illegittimità della sua assegnazione all' Controparte_2
nel contesto delle operazioni di mobilità interprovinciale relative all'anno
[...]
scolastico 2016/2017, in luogo di quello spettantele corrispondente all'Ambito
Territoriale Sicilia 0017 ed al cui interno risiedeva il nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli (all'epoca) minori e dalla suocera disabile grave;
lamentando sotto il profilo economico tutte le spese che aveva dovuto sostenere per potersi ricongiungere periodicamente alla propria famiglia o per consentire ai familiari di venirla a trovare a Roma nonché sotto il profilo non patrimoniale i gravi disagi patiti in conseguenza dell'allontanamento dalla residenza familiare e dai propri cari, conveniva in giudizio il al fine di Controparte_1
sentire: “… dichiarare il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
subiti a causa dell'illegittima assegnazione di sede nell'ambito della procedura di
mobilità 2016/17” e vedere ”conseguentemente condannare il
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ammontanti ad € Controparte_1
8.301,44 (come da ricevute e fatture prodotte) nonché alla somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale subito in via
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro continuativa ed ininterrotta a causa dell'illecita assegnazione di sede ovvero
nella diversa somma determinata da codesto On.le Tribunale secondo equità ...”;
premesso che, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la
Cont contumacia del , sulla scorta dei documenti prodotti in allegato al ricorso e delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico;
◊
pacifico – in quanto acclarato dalla pronuncia della corte territoriale romana summenzionata - che l'amministrazione scolastica, in occasione delle operazioni relative alla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017, nel contesto delle quali la ricorrente aveva domandato l'assegnazione all'Ambito Territoriale Sicilia 0017,
non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi contrattuali (per la natura della responsabilità della P.A., vedi da ultimo Cass. n. 16835 del 23/06/2025),
illegittimamente destinandola all' ed ingiustamente Controparte_2
costringendo la ricorrente, di conseguenza, a trasferirsi presso la città di Roma
(all. 3 prod.) e ad allontanarsi dalla famiglia, composta all'epoca dal coniuge, dai figli minori e dalla suocera disabile (v. stato di famiglia in atti);
premesso che, per stessa ammissione della ricorrente, ella non ha dovuto attendere l'esito dell'impugnazione proposta avverso la decisione ministeriale per ricongiungersi al proprio nucleo familiare, avendo ottenuto già poco dopo “gli
inizi dell'a.s. 2017/2018” (così in ricorso e nelle note conclusive) – non è mai stato specificato con esattezza quando - l'assegnazione provvisoria nel Comune di
Palermo;
rilevato che non pare potersi dubitare della astratta risarcibilità dei danni
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dalla ricorrente in ragione del rilevato trasferimento illegittimo, a partire – sotto il profilo patrimoniale - dal danno correlato alle spese di viaggio resesi necessarie ed affrontate per spostarsi dalla residenza familiare alla nuova sede di lavoro, anche in conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla giurisdizione amministrativa (Cass. n. 18903/2025, che richiama pure Cass.
14/03/2022, n. 8101; Cass. 27/04/2010, n. 10021; Tar Campania, Napoli, sez. VI,
5 giugno 2020, n. 2223);
precisato che la ricorrente ha, al riguardo, puntualmente argomentato ed altresì
documentato la ragionevole inesigilità di una condotta alternativa – consistente,
ad esempio, nel trasferimento dell'intero nucleo familiare nella città di Roma -, a cagione anzitutto dell'attività di lavoro già svolta dal marito nel capoluogo siciliano (all. 4 prod.), quindi dello stato di salute della di lui madre, infine della ancora giovane età dei figli (l'uno, all'epoca, aveva 13 anni, l'altro 9);
ritenuta la necessità di limitare, ex art. 1223 c.c., l'invocata statuizione risarcitoria del danno emergente alle sole perdite patrimoniali che possano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'illegittimo trasferimento subito, perciò
includendovi: 1) i documentati costi di collegamento dell'aeroporto Fiumicino alla città di Roma (all. 7 prod.); 2) i documentati costi per l'alloggio presso una residenza delle Suore (all. 9 prod.); 3) i documentati costi per spostarsi Parte_2
da Palermo a Roma e viceversa via aereo o via bus (all. 7 e 11 prod.): per gli importi, rispettivamente, di € 544,00, € 2.124,50 ed € 3.104,77 (in tutto, €
5.773,27);
escluso invece che la ricorrente possa pretendere anche il ristoro delle spese sostenute semplicemente per spostarsi all'interno del Comune di Roma
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro utilizzandone i mezzi pubblici o per alimentarsi (all. 8 e 10 prod.), dovendo comunque affrontare analoghe spese all'interno della città di residenza e non essendo stato neppure dedotto un eventuale aggravio di costi, per gli stessi titoli,
scaturente dalla permanenza nella Capitale;
escluso altresì il rimborso dei costi imputabili al trasferimento e/o al soggiorno nella città di Roma anche del marito della ricorrente o dei figli, non risultando questi imputabili all'acclarato trasferimento illegittimo in difetto di adeguata rappresentazione e dimostrazione della relativa indispensabilità in aggiunta a quelli già compiuti da o verso la Sicilia dalla ricorrente stessa (v. pure all. 9 prod.);
ricordato poi, sotto il versante non patrimoniale, che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno esistenziale - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, ma la relativa dimostrazione può
essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione dei precisi elementi dedotti si può, attraverso un prudente apprezzamento,
coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (così arg., ad esempio, da Cass. n. 8101/22);
ritenuto che non possa obiettivamente dubitarsi del serio disagio e del patimento affrontati dalla ricorrente e, insieme a lei, anche dal coniuge e dai figli per la forzata “disgregazione” del nucleo familiare, anche in considerazione della giovane età dei bambini, della notevole distanza tra le città di Palermo e Roma,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della durata della separazione: complesso di circostanze che, secondo l'id quod
plerumque accidit, induce a ritenere presuntivamente dimostrato il dedotto danno esistenziale, per la cui liquidazione – squisitamente equitativa – si stima appropriata una somma almeno pari alla metà dell'accertata depauperazione patrimoniale, dunque € 2.886,63;
accolto il ricorso, sulla scorta delle precedenti considerazioni, nei soli limiti della statuizione di condanna indicata in dispositivo e regolate le spese secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 5.200,01, decurtando la voce trattazione/istruzione in considerazione della contumacia del e della CP_1
assenza di qualsivoglia ulteriore attività assertiva o istruttoria in corso di causa;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025.
GIUDICE
IL AM
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro