Decreto cautelare 21 dicembre 2020
Sentenza 1 marzo 2021
Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 7 marzo 2022
Decreto collegiale 16 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 29/04/2021, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 01324/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. 20.11.2018 del Ministero dell'Interno recante il “nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza”, nella parte in cui non prevede, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, l'erogazione del c.d. pocket money;
del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- con prot. n.-OMISSIS-, di rigetto della richiesta di misure di accoglienza ex art. d.lgs. n. 142/2015 chieste dal ricorrente;
ogni atto del relativo modulo procedimentale e della relazione della Prefettura di-OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-, inerente alla richiesta di misure di accoglienza;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato appare viziato sotto il profilo motivazionale, atteso che il rigetto delle misure di accoglienza risulta motivato tramite il richiamo al decreto monocratico di questo Tribunale n. -OMISSIS-, il quale, a sua volta, era fondato sulla (allora) mancanza di periculum , presupposto che, all’evidenza, non può giustificare il diniego dell’Amministrazione, la quale, diversamente, deve verificare la (eventuale) sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione di quanto chiesto da parte ricorrente;
considerato, altresì, sotto il profilo del periculum , che il legale del ricorrente ha ribadito la grave situazione in cui versa lo straniero, attualmente privo di sistemazione;
considerato, inoltre, che parte ricorrente ha precisato che il provvedimento di diniego della protezione internazionale è stato ritualmente impugnato avanti la competente autorità giudiziaria;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per disporre le misure cautelari, chieste dal ricorrente, maggiormente idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
considerato, pertanto, che vada assicurata la tutela provvisoria con affidamento temporaneo del ricorrente ad una struttura di accoglienza, da individuarsi da parte della Prefettura di-OMISSIS-, fino alla definizione del merito del giudizio;
ritenuto che le spese e della presente fase del giudizio, stante la evidente peculiarità della vicenda, possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Accoglie la richiesta di misure cautelari nei termini di cui in motivazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso la Pubblica Udienza del 15 dicembre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.