CASS
Sentenza 2 settembre 2021
Sentenza 2 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/09/2021, n. 32673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32673 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/03/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 32673 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 16/03/2021 Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19 marzo 2020, il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava l'opposizione, proposta nell'interesse di LV UT, avverso il provvedimento emesso dallo stesso giudice in data 10 dicembre 2019, con il quale era stata respinta la domanda del predetto condannato di remissione del debito, avanzata con riferimento alle spese di giustizia, pari a 315.646,00 euro, per il procedimento conclusosi con sentenza 23 novembre 2002 della Corte di assise di appello di Catania, ritenendo non sussistente il requisito della regolare condotta. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per motivazione carente o comunque apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Si sostiene, in particolare, che ben diverse avrebbero dovuto essere le valutazioni del decidente, posto che: la sanzione disciplinare irrogata in relazione all'episodio del 9.10.2012 non aveva impedito al Tribunale di sorveglianza di riconoscere la liberazione anticipata per il semestre in valutazione, sul rilievo che l'infrazione commessa era isolata e di tenue gravità; le ulteriori tre violazioni poste in essere a distanza di poco tempo l'una dall'altra, nel corso di una lunghissima carcerazione, erano da ascriversi ad un periodo critico della vita del ricorrente, contraddistinto da un comprensibile stato ansioso per i problemi di salute che lo affliggevano;
nessuna valutazione era stata, poi, condotta sulla attiva partecipazione all'opera di rieducazione di cui UT aveva dato prova, svolgendo attività lavorativa, attività teatrale, partecipando con profitto a plurimi corsi di istruzione e mantenendo una condotta rispettosa delle prescrizioni anche nel corso della successiva detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che il ricorso non merita accoglimento. 1. Va ricordato che, secondo le previsioni del parametro normativo di riferimento, l'art. 6 del d.P.R. n. 115/2002, l'accoglimento dell'istanza di remissione del debito presuppone la dimostrazione di due requisiti distinti, ma entrambi necessari, da un lato lo stato di disagio economico che non consenta al 2 condannato di assolvere alle obbligazioni nascenti dalla condanna, dall'altro il mantenimento di una condotta regolare. Quanto al secondo dei due presupposti, che è l'unico di interesse per la soluzione del caso, l'analisi del giudice deve impegnarsi in una verifica del complessivo comportamento tenuto durante l'espiazione in istituto, se il soggetto abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, se, invece, non sia stato ristretto deve procedere alla valutazione della condotta tenuta in libertà; qualora poi avesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alla detenzione, l'analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto. In tutti i casi la valutazione va rapportata ai parametri di cui all'art. 30 ter, comma 8, ord. pen., in forza del quale la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, abbiano manifestato "costante" senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali. 2. Posta tale premessa di ordine generale, emerge che la decisione impugnata è stata motivata con riferimento alla condotta non regolare e scorretta mantenuta dall'istante nel periodo di espiazione della pena detentiva relativa al titolo giudiziale per il quale si chiede la remissione del debito. In tale senso il giudice di merito ha valorizzato le plurime sanzioni disciplinari inflitte allo UT in ambito carcerario nel 2008 e nel 2009 per la commissione di comportamenti integranti violazioni dell'art. 77, n. 8, 11 e 16, d.P.R. n. 230 del 2000, deducendone l'assenza di costante prova di senso di responsabilità e correttezza per l'intero periodo di esecuzione della pena. Per contro il ricorrente muove obiezioni di metodo, deducendo che non sarebbe legittimo valorizzare infrazioni isolate e riferite ad un periodo ristretto rispetto alla lunga espiazione in ambito carcerario, senza considerare l'attiva partecipazione del condannato alle attività trattamentali e la buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare: trascura, però, che la regolarità della condotta deve essere costante ed apprezzata con riferimento all'intero periodo coincidente con l'esecuzione della pena per la quale è stata avanzata l'istanza di remissione del debito;
requisito che, nel caso in esame, difetta per almeno due anni e per effetto di una pluralità di comportamenti disciplinarmente sanzionati. Né a sostegno della tesi del ricorrente ha pregio il richiamo al provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, in accoglimento del reclamo dello UT, gli ha concesso la liberazione anticipata per il semestre di pena espiata dall'11/06/2012 al 10/12/2012, nonostante l'infrazione disciplinare commessa e sanzionata nel 3 I onsiglier stensore Il Presidente 2012. Le evidenti differenze tra i due istituti (remissione del debito e liberazione anticipata) rendono ammissibile che il condannato possa ottenere la liberazione anticipata per un periodo specifico di carcerazione subita e si veda rifiutare la remissione del debito per irregolarità della condotta, valutata nel suo insieme con riferimento ad un lasso temporale più ampio. 3. L'ordinanza impugnata ha dunque, sia pure succintamente, motivato, in modo adeguato e conforme all'interpretazione del beneficio offerta da questa Corte, l'inesistenza di uno dei requisiti essenziali per l'ammissione alla remissione del debito, formulando un giudizio di irregolarità della condotta tenuta dallo UT durante l'espiazione della pena, giustificato con rilievi corretti, pertinenti al carattere marcatamente premiale dell'istituto e che resistono alle censure mosse dal ricorrente. 4. Per le considerazioni svolte il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 32673 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 16/03/2021 Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19 marzo 2020, il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava l'opposizione, proposta nell'interesse di LV UT, avverso il provvedimento emesso dallo stesso giudice in data 10 dicembre 2019, con il quale era stata respinta la domanda del predetto condannato di remissione del debito, avanzata con riferimento alle spese di giustizia, pari a 315.646,00 euro, per il procedimento conclusosi con sentenza 23 novembre 2002 della Corte di assise di appello di Catania, ritenendo non sussistente il requisito della regolare condotta. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per motivazione carente o comunque apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Si sostiene, in particolare, che ben diverse avrebbero dovuto essere le valutazioni del decidente, posto che: la sanzione disciplinare irrogata in relazione all'episodio del 9.10.2012 non aveva impedito al Tribunale di sorveglianza di riconoscere la liberazione anticipata per il semestre in valutazione, sul rilievo che l'infrazione commessa era isolata e di tenue gravità; le ulteriori tre violazioni poste in essere a distanza di poco tempo l'una dall'altra, nel corso di una lunghissima carcerazione, erano da ascriversi ad un periodo critico della vita del ricorrente, contraddistinto da un comprensibile stato ansioso per i problemi di salute che lo affliggevano;
nessuna valutazione era stata, poi, condotta sulla attiva partecipazione all'opera di rieducazione di cui UT aveva dato prova, svolgendo attività lavorativa, attività teatrale, partecipando con profitto a plurimi corsi di istruzione e mantenendo una condotta rispettosa delle prescrizioni anche nel corso della successiva detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che il ricorso non merita accoglimento. 1. Va ricordato che, secondo le previsioni del parametro normativo di riferimento, l'art. 6 del d.P.R. n. 115/2002, l'accoglimento dell'istanza di remissione del debito presuppone la dimostrazione di due requisiti distinti, ma entrambi necessari, da un lato lo stato di disagio economico che non consenta al 2 condannato di assolvere alle obbligazioni nascenti dalla condanna, dall'altro il mantenimento di una condotta regolare. Quanto al secondo dei due presupposti, che è l'unico di interesse per la soluzione del caso, l'analisi del giudice deve impegnarsi in una verifica del complessivo comportamento tenuto durante l'espiazione in istituto, se il soggetto abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, se, invece, non sia stato ristretto deve procedere alla valutazione della condotta tenuta in libertà; qualora poi avesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alla detenzione, l'analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto. In tutti i casi la valutazione va rapportata ai parametri di cui all'art. 30 ter, comma 8, ord. pen., in forza del quale la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, abbiano manifestato "costante" senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali. 2. Posta tale premessa di ordine generale, emerge che la decisione impugnata è stata motivata con riferimento alla condotta non regolare e scorretta mantenuta dall'istante nel periodo di espiazione della pena detentiva relativa al titolo giudiziale per il quale si chiede la remissione del debito. In tale senso il giudice di merito ha valorizzato le plurime sanzioni disciplinari inflitte allo UT in ambito carcerario nel 2008 e nel 2009 per la commissione di comportamenti integranti violazioni dell'art. 77, n. 8, 11 e 16, d.P.R. n. 230 del 2000, deducendone l'assenza di costante prova di senso di responsabilità e correttezza per l'intero periodo di esecuzione della pena. Per contro il ricorrente muove obiezioni di metodo, deducendo che non sarebbe legittimo valorizzare infrazioni isolate e riferite ad un periodo ristretto rispetto alla lunga espiazione in ambito carcerario, senza considerare l'attiva partecipazione del condannato alle attività trattamentali e la buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare: trascura, però, che la regolarità della condotta deve essere costante ed apprezzata con riferimento all'intero periodo coincidente con l'esecuzione della pena per la quale è stata avanzata l'istanza di remissione del debito;
requisito che, nel caso in esame, difetta per almeno due anni e per effetto di una pluralità di comportamenti disciplinarmente sanzionati. Né a sostegno della tesi del ricorrente ha pregio il richiamo al provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, in accoglimento del reclamo dello UT, gli ha concesso la liberazione anticipata per il semestre di pena espiata dall'11/06/2012 al 10/12/2012, nonostante l'infrazione disciplinare commessa e sanzionata nel 3 I onsiglier stensore Il Presidente 2012. Le evidenti differenze tra i due istituti (remissione del debito e liberazione anticipata) rendono ammissibile che il condannato possa ottenere la liberazione anticipata per un periodo specifico di carcerazione subita e si veda rifiutare la remissione del debito per irregolarità della condotta, valutata nel suo insieme con riferimento ad un lasso temporale più ampio. 3. L'ordinanza impugnata ha dunque, sia pure succintamente, motivato, in modo adeguato e conforme all'interpretazione del beneficio offerta da questa Corte, l'inesistenza di uno dei requisiti essenziali per l'ammissione alla remissione del debito, formulando un giudizio di irregolarità della condotta tenuta dallo UT durante l'espiazione della pena, giustificato con rilievi corretti, pertinenti al carattere marcatamente premiale dell'istituto e che resistono alle censure mosse dal ricorrente. 4. Per le considerazioni svolte il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021