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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito di note di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.390/2022 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Scoppa (C.F. ), per procura allegata all'atto di citazione;
C.F._2
-attore-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Vincenzo Caridi (C.F. ), per procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione;
-convenuto –
Oggetto: risarcimento danni da diffamazione
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 13/1/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 27/01/2022, ha chiesto la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 50.000, o di quella diversa somma ritenuta Controparte_1 giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno alla reputazione dovuto all'offesa, 1 oltraggio e diffamazione che l'attore stesso avrebbe subito ad opera del convenuto in occasione della seduta del Consiglio del comune di Santa Caterina dello Ionio del
22/12/2022.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita e/o della mediazione obbligatoria;
nel merito, contestando la pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e diritto in quanto le espressioni riferite all'indirizzo del costituirebbero Pt_1 espressione del diritto di critica politica e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta.
Con provvedimento del 9/4/2024, re melius perpensa, il Tribunale ha demandato le parti in mediazione, rinviando all'udienza del 9/9/2024 per verificarne l'esito.
A detta udienza la causa è stata rinviata all'udienza del 13/1/2025 per la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto di improcedibilità per mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita trattandosi di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Sul punto si osserva che il presente giudizio ha valore indeterminabile, in quanto l'importo del risarcimento in € 50.000 viene indicato unitamente alla formula “o di quella diversa somma che sarà determinata dal giudicante e che sarà ritenuta giusta ed equa…”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità in merito alla formula analoga “della somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni,
“ritenuta di giustizia”, si è più volte espressa nel senso che detta formula che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. Cass.
Civ. n. 35302/2022 e n. 29357/2024).
2 Ne consegue che, essendo incerto l'ammontare della somma richiesta a titolo risarcitorio, non può ritenersi la presente domanda soggetta alla condizione del previo esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 Legge n. 162/2014.
Ancora deve essere affrontata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dal convenuto, e si osserva che, nel caso di specie, non si verte in una ipotesi di diffamazione né a mezzo stampa né tramite mezzi pubblicitari, quali televisione e radio, o su piattaforme digitali come siti web, blog, e social media.
Pertanto, il presente giudizio non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5
D.lgs. n. 28/2010.
Ciò premesso, si rileva che con provvedimento del 9/4/2024, il Tribunale ha ritenuto che, in relazione all'oggetto della causa, alla qualità delle parti e a quanto emerso dalla documentazione in atti, le parti avrebbero ben potuto pervenire ad un accordo conciliativo, quindi, ha demandato le parti in mediazione, assegnando loro termine per l'introduzione di detto procedimento.
Si evidenzia che l'esperimento del procedimento di mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art.5 quater D.lgs. n.28/2010, introdotto dalla legge n. 149/2022, e se la mediazione non risulta esperita la domanda diviene improcedibile.
Nel caso di specie, né l'attore né il convenuto ha introdotto il procedimento di mediazione, come disposto dal Tribunale, di conseguenza, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda e si ritengono assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
Non si condivide, infine, l'argomentazione svolta dal convenuto in ordine all'interesse in capo al solo attore in ordine alla proposizione della domanda di mediazione, poiché, vertendosi di materia di mediazione demandata dal giudice, l'avvio della procedura incombe indistintamente su entrambe le parti.
In ragione della dichiarazione di improcedibilità a causa del contegno processuale delle parti, si dichiarano compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
3 dichiara improcedibile la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 quater D. Lgs n. 28/2010; dichiara compensate le spese di lite.
Catanzaro, lì 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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