TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 844/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 844/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza dell'08.10.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Borgia (CZ), via Solferino, n. 30 - presso C.F._1
lo studio dell'avv. GULLI' ANTONIO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 ricorrente
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. CP_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro (CZ), via C. Colombo, n. 53, C.F._3
- presso lo studio dell'avv. SESTITO IDA ROSA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_2 in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato il 23.07.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio;
- che dalla loro relazione era nato il figlio c.f.: ), Persona_1 C.F._5
nato il [...] a [...];
- che le parti avevano deciso di porre fine alla loro convivenza.
Tanto premesso, chiedevano l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre;
previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre e suddivisione al
50% cadauno delle spese straordinarie.
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente, dott.ssa A. Angiuli, fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando la causa all'odierno Giudice relatore per la trattazione della medesima.
All'udienza dell'08.10.2025 comparivano le parti, rappresentate dai rispettivi difensori, le quali chiedevano di regolamentare la responsabilità genitoriale sulla base delle condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto;
pertanto, il Giudice, dato atto del regolare intervento del P.M., mediante parere favorevole reso in data 03.09.2025, riservava la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore.
Le parti hanno infatti stabilito che:
1. Il figlio minore , stante la necessità di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con ciascuno dei propri genitori, resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma continuerà a vivere nella casa della madre, sita in Petronà
(CZ), via Curinello, n. 27 – p.1., con facoltà per il padre di vederlo quando vuole e sempre compatibilmente con gli impegni della madre e con gli impegni affettivi del minore;
lo stesso padre compatibilmente con eventuali impegni calendarizzati, potrà prendere il figlio, nei giorni e negli orari stabiliti di comune accordo con la madre;
2. in occasione delle festività di Natale, il loro figlio potrà alternativamente rimanere con la madre o con il padre dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, in modo che trascorrerà il Natale o il Capodanno con uno dei genitori;
per le festività di
Pasqua resta lo stesso discorso per le festività di Natale;
3. le ferie con il loro figlio saranno stabilite di volta in volta tenendo conto degli impegni di lavoro della madre e del padre;
ai genitori spetteranno in ogni caso almeno 15 giorni consecutivi di vacanza assieme al figlio. Il genitore che accompagnerà in vacanza il figlio sarà tenuto a comunicare un recapito dove l'altro genitore potrà contattarlo;
in caso di malattia o infortunio del figlio, la madre dovrà tempestivamente avvisare il padre e permettergli di contattare il figlio e fargli visita;
4. il padre s'impegnerà a contribuire per il 50% alle spese ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per il mantenimento del figlio;
il padre s'impegnerà comunque, a versare settimanalmente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di € 75,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT nazionali;
5. entrambi i genitori avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio ed inoltre, le decisioni di maggior rilievo per il minore saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori;
a tal fine i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa l'educazione e l'istruzione del figlio, nel pieno rispetto delle naturali inclinazioni dello stesso;
6. Le utenze domestiche, gli oneri condominiali afferenti all'abitazione familiare, resteranno ad esclusivo carico della signora;
Parte_1
7. le parti si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, nonché prestano il consenso al rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto elettronico al figlio.
********
Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 844/2025 R.G.V.G.:
- dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore Per_1
(nato a [...] il [...]) e del suo mantenimento, alle condizioni
[...]
concordate tra le parti come sopra riportate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FI NO DE IS DOTT.SSA RA GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 844/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza dell'08.10.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Borgia (CZ), via Solferino, n. 30 - presso C.F._1
lo studio dell'avv. GULLI' ANTONIO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 ricorrente
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. CP_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro (CZ), via C. Colombo, n. 53, C.F._3
- presso lo studio dell'avv. SESTITO IDA ROSA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_2 in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato il 23.07.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio;
- che dalla loro relazione era nato il figlio c.f.: ), Persona_1 C.F._5
nato il [...] a [...];
- che le parti avevano deciso di porre fine alla loro convivenza.
Tanto premesso, chiedevano l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre;
previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre e suddivisione al
50% cadauno delle spese straordinarie.
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente, dott.ssa A. Angiuli, fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando la causa all'odierno Giudice relatore per la trattazione della medesima.
All'udienza dell'08.10.2025 comparivano le parti, rappresentate dai rispettivi difensori, le quali chiedevano di regolamentare la responsabilità genitoriale sulla base delle condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto;
pertanto, il Giudice, dato atto del regolare intervento del P.M., mediante parere favorevole reso in data 03.09.2025, riservava la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore.
Le parti hanno infatti stabilito che:
1. Il figlio minore , stante la necessità di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con ciascuno dei propri genitori, resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma continuerà a vivere nella casa della madre, sita in Petronà
(CZ), via Curinello, n. 27 – p.1., con facoltà per il padre di vederlo quando vuole e sempre compatibilmente con gli impegni della madre e con gli impegni affettivi del minore;
lo stesso padre compatibilmente con eventuali impegni calendarizzati, potrà prendere il figlio, nei giorni e negli orari stabiliti di comune accordo con la madre;
2. in occasione delle festività di Natale, il loro figlio potrà alternativamente rimanere con la madre o con il padre dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, in modo che trascorrerà il Natale o il Capodanno con uno dei genitori;
per le festività di
Pasqua resta lo stesso discorso per le festività di Natale;
3. le ferie con il loro figlio saranno stabilite di volta in volta tenendo conto degli impegni di lavoro della madre e del padre;
ai genitori spetteranno in ogni caso almeno 15 giorni consecutivi di vacanza assieme al figlio. Il genitore che accompagnerà in vacanza il figlio sarà tenuto a comunicare un recapito dove l'altro genitore potrà contattarlo;
in caso di malattia o infortunio del figlio, la madre dovrà tempestivamente avvisare il padre e permettergli di contattare il figlio e fargli visita;
4. il padre s'impegnerà a contribuire per il 50% alle spese ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per il mantenimento del figlio;
il padre s'impegnerà comunque, a versare settimanalmente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di € 75,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT nazionali;
5. entrambi i genitori avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio ed inoltre, le decisioni di maggior rilievo per il minore saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori;
a tal fine i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa l'educazione e l'istruzione del figlio, nel pieno rispetto delle naturali inclinazioni dello stesso;
6. Le utenze domestiche, gli oneri condominiali afferenti all'abitazione familiare, resteranno ad esclusivo carico della signora;
Parte_1
7. le parti si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, nonché prestano il consenso al rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto elettronico al figlio.
********
Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 844/2025 R.G.V.G.:
- dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore Per_1
(nato a [...] il [...]) e del suo mantenimento, alle condizioni
[...]
concordate tra le parti come sopra riportate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FI NO DE IS DOTT.SSA RA GI