Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 05 febbraio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 1220/2017 R.G.
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Parte_1 c.f.
Salerno alla via Giulio Ruggi n.18/A, presso lo studio dell'avv. Elide Mainenti, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
,P.IVA 1 (già [...] c.f. Controparte_1
(c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_2
elettivamente domiciliata in Eboli (SA) alla via G. D'Orso n.1, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Genovese che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione introdotto da Parte 1 con ricorso depositato in data 04.04.2016 avverso il pignoramento notificato, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, al
1.1. In particolare, parte attrice ha contestato l'illegittimità dell'esecuzione, deducendo: i) in primo luogo, la nullità (propria e derivata) dell'impugnato atto di pignoramento in ragione della omessa notificazione di quest'ultimo (asserendo di averne avuto conoscenza unicamente in data 8/03/2016, a seguito della percezione della busta paga) nonché delle cartelle e dell'intimazione di pagamento ad esso presupposti;
ii) in secondo luogo, l'inesistenza della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti azionati, in assenza di altri atti interruttivi.
1.2. Costituitasi nel presente giudizio, parte convenuta - eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine perentorio ex art. 617 c.p.c., nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, attesa la natura dei crediti ha contestato l'infondatezza delle avverse
―
censure, domandando il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
1.3. Espletati gli incombenti di rito, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/02/25 ed ivi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Ciò posto, in limine litis occorre precisare che la contestazione sopra indicata sub i) integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c., vendendo in discussione la regolarità formale dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici (sul piano dell'omessa notifica degli stessi), mentre la contestazione sopra indicata sub ii) integra un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., attenendo all'esistenza stessa del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata (in ragione della pretesa estinzione dei crediti).
2.1. Tanto premesso, deve anzitutto essere dichiarata l'inammissibilità dei rilievi formulati circa l'omessa notifica del pignoramento: l'opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c., risulta infatti proposta con ricorso del 4.4.16, ben oltre quindi il termine di venti giorni dalla data di conseguita conoscenza dell'atto esecutivo.
2.2. Nel merito, tenuto conto della diversa natura dei crediti sottesi all'azione esecutiva, preliminarmente appare opportuno distinguere tra: le cartelle emesse per il recupero coattivo di somme derivanti dal mancato adempimento di crediti di natura pacificamente tributaria, quali tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica, canone abbonamento radio tv, IRPEF
1) N.10020040025142342000;
2) N.10020050048500786000;
3) N.10020060031326000000;
4) N.10020070046555537000;
5) N.10020080037614475000;
6) N.10020100019417573000;
7) N.10020100024795910000;
8) N.10020110020521125000;
9) N.10020120036276924000;
e le cartelle emesse per il recupero coattivo di somme derivanti dal mancato adempimento di sanzioni amministrative
10) N. 10020020097208480000;
11) N.10020040037044423000;
12) N.10020040069586234000;
13) N.10020050050636251000;
14) N.10020060034361335000;
15) N.10020060005919713000;
16) N.10020100064557450000;
17) N.10020120017560165000;
18) N.10020130021649825000
3. Orbene, principiando dalla disanima dei motivi di opposizione spiegati in relazione alle cartelle come sopra indicate da 1) a 9), ritiene questo Giudice di dover declinare la propria giurisdizione.
3.1. In particolare, quanto alla doglianza sopra qualificata ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. è noto come la contestazione relativa alla prescrizione dei crediti tributari che si assuma maturata in epoca anteriore alla notifica dell'impugnato pignoramento radichi la cognizione del giudice naturale della pretesa, nella specie il giudice speciale, tutte le volte in cui difetti la notifica degli atti prodromici all'atto esecutivo. Invero, come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della pretesa tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, o fino all'atto esecutivo in mancanza di tali notifiche" (da ultimo ribadito da Cass. civ., Sez. Unite,
Ordinanza, 29/01/2025).
Ciò in quanto la regola dell'astratta devoluzione al G.O. delle controversie relative ai fatti incidenti sulla pretesa successivi alla notificazione dell'atto presupposto, a più riprese affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere necessariamente calata nel quadro degli strumenti di tutela eccezionalmente offerti al riscossione che precedono l'avvio contribuente allorquando gli atti della dell'espropriazione forzata non siano stati ritualmente portati a conoscenza del destinatario e il pignoramento sia stato nel frattempo eseguito. In tali casi, infatti, al contribuente - deprivato della possibilità di esercitare le eccezioni con ricorso ex art. 19
- sarà consentito impugnare il pignoramento per contestare non già i vizi propri di quest'ultimo bensì per prospettare l'inesistenza sopravvenuta del credito: segnatamente deducendo, innanzi al giudice tributario, i fatti anche estintivi della pretesa fiscale verificatisi nella fase che precede il pignoramento quando il loro accertamento presupponga la valutazione della invalidità o inesistenza della notificazione della cartella o equivalenti;
restando invece devoluto al giudice ordinario l'accertamento del fatto estintivo verificatosi dopo la irrituale (ma valida) notifica della cartella o equipollente allorquando tale irritualità non venga dedotta come elemento costitutivo della vicenda estintiva.
Pertanto, in materia di esecuzione forzata tributaria qualora oggetto dell'impugnazione sia, oltre il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (e non la natura dello stesso), anche il titolo presupposto che il contribuente assume non notificato, ovvero prescritto, la cognizione è necessariamente del giudice tributario, risultando introdotte questioni di merito sul tributo non proponibili prima di tale momento (cfr. Cass. civ., Sez. V,
Sentenza, 28/11/2019, n. 31090).
3.2. Per considerazioni in parte simili, neppure possono essere scrutinate dal giudice ordinario le contestazioni svolte ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c. Al
riguardo, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità del pignoramento in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione degli atti presupposti (ovverosia, le cartelle di pagamento) si rileva come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario" (Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017).
In questa prospettiva, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere oltre che vizi propri dell'atto - anche la nullità derivata conseguente all'omessa
-
notificazione degli atti presupposti (e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere).
Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n.
13913 del 2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
. da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella notificazione
(validamente effettuata) della cartella di pagamento», nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo ... e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso" (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione); dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n.
13913 del 2017, in motivazione).
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, parte dei crediti azionati con il pignoramento hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento presso terzi oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (in ragione dell'omessa od invalida notificazione dell'atto esecutivo e delle sottese cartelle di pagamento).
3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle doglianze sollevate avverso l'atto di pignoramento notificato sulla scorta delle cartelle di pagamento nn.
10020040025142342000; 10020050048500786000; 10020060031326000000;
10020070046555537000; 10020100019417573000; 10020080037614475000;
10020110020521125000; 10020100024795910000;
10020120036276924000, come sopra individuate ai n. da 1) a 9) e dell'intimazione di pagamento n. 10020159020265188000.
4. In relazione invece alle cartelle notificate per il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni amministrative (per violazione al Codice della
Strada), sopra indicate da 10) a 18) deve osservarsi quanto segue.
4.1. L'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. è infondata.
Invero, non risulta fornita la prova della notifica di alcuna delle cartelle di pagamento sopra indicate da 9) a 14) e da 16) a 18): di talchè avuto riguardo all'intervallo trascorso tra l'anno di riferimento delle infrazioni sottese alla iscrizione a ruolo dei crediti portati dalle cartelle da 9) a 14) e dalle cartelle 16) e 17) (relative tutte agli anni il
1999 e il 2009) e la data di supposta notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020159020265188000, asseritamente intervenuta in data 18.12.2015 è corretto
―
ritenere che alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi conosciuta in data 08.03.2016, la pretesa fosse prescritta.
Parimenti estinta per prescrizione deve poi dichiararsi anche la pretesa consacrata nelle cartelle di pagamento sopra indicate al n. 15) e al n. 18): invero, a fronte per un verso, della prova della notifica della cartella n.10020060005919713000 (eseguita in data
25.08.2006) e per altro verso, dell'anno di riferimento della sanzione amministrativa sottesa alla cartella n.10020130021649825000 (relativa all'anno 2010), non può sottacersi che la notifica dell'intimazione di pagamento, pure astrattamente idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquiennale (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n.23397) per il recupero delle sanzioni di cui alle sopra citate cartelle, non appare adeguatamente documentata.
Giova rilevare che relativamente all'avviso di intimazione n.infatti
10020159020265188000 per consolidato indirizzo pretorio “in tema di notifica degli atti impositivi, l'irreperibilità del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi del citato art. 60, lett.
e), del d.P.R. n. 600/1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento secondo l'ordinaria diligenza" (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 07/07/2022, n.
21522; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 21/09/2021, n. 25525; Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 27/07/2018, n. 19958). Quindi, "la notificazione, degli avvisi e degli atti tributari impositivi, va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per "temporanea irreperibilità", non sia rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60 lettera e) del d.P.R. n. 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20/03/2023, n. 7994; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/02/2020, n. 3378; Cass. civ., Sez.
- 5, Ordinanza, 15/03/2017, n. 6788; Cass. civ., Sez. VI 5, Ordinanza, VI
13/11/2014, n. 24260;). Il messo notificatore o l'agente postale, dunque, prima di procedere alla notifica è tenuto ad effettuare (all'anagrafe) nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare se il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta (senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno), in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (crf Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/03/2024, n. 5987; Cass. civ., Sez.
V, Sentenza, 12/02/2020, n. 3378; Cass. civ., Sez. VI -5, Ordinanza, 05/08/2020, n.
16726).
Nel caso di specie, il messo notificatore si è limitato a valorizzare la verifica anagrafica del 30/10/2015 effettuata dalla stessa amministrazione finanziaria all'epoca della notifica - dalla quale emergeva che parte opponente risiedeva nel domicilio fiscale di
Salerno in via Scuola Eleatica n. 11, luogo in cui tuttavia non era stato possibile effettuare la notifica in data 18/12/2015 per “irreperibilità assoluta”, con l'annotazione
"sconosciuto" (cfr doc. allegati fascicolo parte opposta), trascurando di effettuare alcuna altra indagine anagrafica presso i competenti uffici comunali, in quanto dal carteggio in atti, nulla si evince in riferimento a tali ulteriori ricerche da parte del notificatore che accertino che "il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale, ovvero in luogo sconosciuto" tanto da giustificare la notifica ai sensi dell'art, 60 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c.
In relazione a tali pretese, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza del diritto della convenuta agenzia di procedere ad esecuzione forzata.
La statuizione adottata assorbe ogni altra deduzione di merito spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
4. Per quanto concerne la regolamentazione complessiva delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza nonché il variegato panorama giurisprudenziale formatosi in relazione al criterio di riparto di giurisdizione induce questo Giudice a ravvisare i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⚫ACCOGLIE parzialmente l'opposizione spiegata da Parte_1
➤ DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente alle opposizioni spiegate avverso il pignoramento n.
10084201600001184000, limitatamente alle pretese consacrate nelle cartelle di
10020040025142342000; 10020050048500786000; pagamento nn.
10020060031326000000; 10020070046555537000; 10020080037614475000;
10020100019417573000; 10020100024795910000; 10010110020521125000;
10020120036276924000;
➤ DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 relativamente e limitatamente alla parte concernente il recupero delle somme a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al C.d.S. di cui alle cartelle di pagamento nn.
10020020097208480000; 10020040037044423000; 10020040069586234000;
10020060034361335000; 10020050050636251000; 10020060005919713000
10020100064557450000; 10020120017560165000; 10020130021649825000.
••COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, li 30/05/25
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco