Versione
6 gennaio 1949
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27 gennaio 1952
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13 aprile 1955
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Art. 5.
Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:
a) ((a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto))
b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1 gennaio 1944.
Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:
a) ((a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto))
b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1 gennaio 1944.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/1979, n. 6602Provvedimento: L'imponibile di ricchezza mobile di un'azienda deve commisurarsi al risultato complessivo netto di tutte le attivita produttive di reddito classificabili nella medesima categoria, detratte le perdite, ovunque verificatesi, e quindi anche quelle inerenti alla gestione di stabilimenti siti in zone di esenzione dal tributo, come nel caso previsto dagli artt 1 e 3 del DLCPS 14 dicembre 1947, n 1598 e dall'art 5 della legge 29 dicembre 1948, n 1482, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. ( Conf 2660/73, mass n 366149).*Leggi di più...
- tributi erariali diretti·
- reddito netto·
- imposta sui redditi di ricchezza mobile (rm)·
- distinzione tra redditi assoggettati alla imposta di rm e redditi esenti·
- industrializzazione del mezzogiorno·
- attivita inerenti alla gestione di stabilimenti siti in zone di esenzione dal tributo·
- oggetto·
- rilevanza·
- reddito·
- nozione·
- esclusione·
- oggetto dell'imposta·
- imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni·
- industria (disciplina amministrativa)·
- tributi degli enti pubblici locali