Art. 5.
Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:
a) ((a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto))
b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1 gennaio 1944.
Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:
a) ((a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto))
b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1 gennaio 1944.