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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1213/2020 depositato il 04/05/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Avetrana 92 73048 Nardo' LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/10/2019
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0592010036599551 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 01.06.2018, la sig.ra Resistente_1 proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 15789/1419 eccependo il mancato invio della comunicazione preventiva di ipoteca, il mancato invio dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/73 e la violazione dell'art. 10 della L.
212/2000. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la nullità ed annullabilità dell'atto di iscrizione ipotecaria, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese processuali. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione che chiedeva accertare e dichiarare il ricorso della sig.ra Resistente_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Lecce, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure sollevate in sede di ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 1962/19 la CTP di Lecce sez. 1 accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1, ordinando la cancellazione e compensando le spese.
Avverso tale statuizione, proponeva gravame la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disatteso il sollevato difetto di giurisdizione della commissione Tributaria in favore del giudice ordinario in quanto la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 15789/1419 rinveniente da una serie di cartelle relative anche a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.
Nel merito, correttamente La CTP ha concluso per l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate, direzione Lecce relativa alla asserita notifica sia della comunicazione preventiva di ipoteca n. 05976201288000414000 sia dell'iscrizione di ipoteca, documentazione disconosciuta da controparte nella misura in cui la stessa proponeva ricorso proprio per tale motivo.
Le spese si compensano attesa la complessità fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1213/2020 depositato il 04/05/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Avetrana 92 73048 Nardo' LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/10/2019
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0592010036599551 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 01.06.2018, la sig.ra Resistente_1 proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 15789/1419 eccependo il mancato invio della comunicazione preventiva di ipoteca, il mancato invio dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/73 e la violazione dell'art. 10 della L.
212/2000. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la nullità ed annullabilità dell'atto di iscrizione ipotecaria, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese processuali. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione che chiedeva accertare e dichiarare il ricorso della sig.ra Resistente_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Lecce, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure sollevate in sede di ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 1962/19 la CTP di Lecce sez. 1 accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1, ordinando la cancellazione e compensando le spese.
Avverso tale statuizione, proponeva gravame la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disatteso il sollevato difetto di giurisdizione della commissione Tributaria in favore del giudice ordinario in quanto la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 15789/1419 rinveniente da una serie di cartelle relative anche a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.
Nel merito, correttamente La CTP ha concluso per l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate, direzione Lecce relativa alla asserita notifica sia della comunicazione preventiva di ipoteca n. 05976201288000414000 sia dell'iscrizione di ipoteca, documentazione disconosciuta da controparte nella misura in cui la stessa proponeva ricorso proprio per tale motivo.
Le spese si compensano attesa la complessità fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata spese compensate