CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12101/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003100823000 ALTRI ONERI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003100823000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/AppellanteSi riporta al ricorso ed insiste per l' accoglimento Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 marzo 2025, veniva notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9003100823/000 relativa alla cartella n. 07120240017163355000 per l'importo complessivo di € 860,39.
Dall'intimazione di pagamento risulta che il ricorrente sarebbe debitore per un ammontare pari ad € 860,39, comprensivo di sanzioni, interessi ed altri oneri, relativo alla cartella ivi indicata n. 07120240017163355000 – emessa dalla Regione Campania per presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno
2018.
Con l'odierno ricorso, il ricorrente contesta l'intimazione per i seguenti motivi:
- mancata notifica della presupposta cartella esattoriale;
- violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000;
- estinzione del credito, per decorso del termine triennale di prescrizione.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso, in ogni caso la sua infondatezza nel merito.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La cartella esattoriale n. 07120240017163355000, atto presupposto quello oggetto dell'odierno ricorso, è stato notificato in data 10 aprile 2024.
Non avendo parte ricorrente tempestivamente impugnato le cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, ne consegue l'inammissibilità dell'odierno giudizio per tardività dell'opposizione.
Non ha pregio l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di efficacia probatoria della fotocopia della relata di notifica. Sul punto la Suprema corte di Cassazione ha più volte chiarito che la copia fotostatica non autenticata della relata di notifica si ha per riconosciuta qualora non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, com'è avvenuto nel caso di specie (cfr. ex multis, Corte Cass., ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, delle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12101/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003100823000 ALTRI ONERI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003100823000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/AppellanteSi riporta al ricorso ed insiste per l' accoglimento Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 marzo 2025, veniva notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9003100823/000 relativa alla cartella n. 07120240017163355000 per l'importo complessivo di € 860,39.
Dall'intimazione di pagamento risulta che il ricorrente sarebbe debitore per un ammontare pari ad € 860,39, comprensivo di sanzioni, interessi ed altri oneri, relativo alla cartella ivi indicata n. 07120240017163355000 – emessa dalla Regione Campania per presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno
2018.
Con l'odierno ricorso, il ricorrente contesta l'intimazione per i seguenti motivi:
- mancata notifica della presupposta cartella esattoriale;
- violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000;
- estinzione del credito, per decorso del termine triennale di prescrizione.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso, in ogni caso la sua infondatezza nel merito.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La cartella esattoriale n. 07120240017163355000, atto presupposto quello oggetto dell'odierno ricorso, è stato notificato in data 10 aprile 2024.
Non avendo parte ricorrente tempestivamente impugnato le cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, ne consegue l'inammissibilità dell'odierno giudizio per tardività dell'opposizione.
Non ha pregio l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di efficacia probatoria della fotocopia della relata di notifica. Sul punto la Suprema corte di Cassazione ha più volte chiarito che la copia fotostatica non autenticata della relata di notifica si ha per riconosciuta qualora non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, com'è avvenuto nel caso di specie (cfr. ex multis, Corte Cass., ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, delle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.