Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2025, proposto da
AR CI e AL RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Sonnino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carola Ferdinandi e Roberto Silti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2025: avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 -2027;
- della deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 7/02/2025, con cui è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011;
- della delibera di Giunta Comunale n. 4 del 7/02/2025, con cui è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- della delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 25.02.2025, avente ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sonnino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa SA AL AU IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza, impugnano i provvedimenti in oggetto specificati, asseritamente assunti in violazione del loro diritto all’esercizio dell’ufficio relativo all’incarico di consigliere comunale.
I ricorrenti nel ricorso lamentano:
I. Violazione dell’articolo 20 e 24 del Nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Sonnino. Violazione dell’allegato 4/1 del d.lgs. 118 del 2011- Violazione degli articoli 172 e 174 del d.lgs. 267 del 2000.
Secondo i ricorrenti i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottai in violazione del loro diritto a partecipare al procedimento di formazione del bilancio, in ragione del fatto che sia il D.U.P. che il bilancio di previsione sarebbero stati approvati in assenza di qualsivoglia delibera dell’organo di governo che abbia preventivamente approvato la ricognizione degli immobili da inserire nel piano alienazione e valorizzazione degli immobili e senza che sia stato elaborato ed approvato il conseguente piano di alienazione e valorizzazione; cosicché, ad essi sarebbe stato impedito di presentare emendamenti o fare osservazioni sui beni da alienare o valorizzare, in violazione del loro diritto ad esercitare il proprio mandato.
2. Violazione degli articoli 22 e 25 del regolamento di contabilità del comune di Sonnino.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione delle norme comunali in epigrafe, ritenendo che esse imporrebbero che il documento di programmazione debba essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il procedimento di approvazione del bilancio di previsione adottato dal Comune di Sonnino avrebbe inciso negativamente sul compiuto esercizio del munus publicum e sulle prerogative dei consiglieri comunali ricorrenti, che non avrebbero avuto a disposizione uno schema di bilancio formato sulla scorta delle proposte dei responsabili dei servizi redatte in ragione della previa approvazione del D.U.P.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Sonnino, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
3.In vista dell’udienza per la discussione del merito i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno precisato le proprie difese.
4. All’udienza pubblica del 9 Dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
5. In rito, si impone il vaglio delle eccezioni della difesa comunale.
5.1. Va esaminata, in primis, l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
Il rilievo processuale è infondato, in quanto il ricorso è soggetto al termine ordinario e non dimezzato,
non avendo per oggetto la procedura di dismissione di beni pubblici, ma le delibere che approvano il bilancio ed il DUP.
5.2. Altresì infondata è l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, atteso che con il ricorso all’esame non si contesta il contenuto delle scelte di bilancio, ma la violazione delle regole attinenti alla procedura di approvazione del bilancio comunale.
5.3. Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Occorre premettere che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, poiché il giudizio amministrativo non è, di regola, aperto alle controversie tra organi o addirittura componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 aprile 2021, n. 3034).
Il singolo consigliere dell’ente locale, in linea generale, non è pertanto legittimato ad impugnare le deliberazioni collegiali in ragione della sola qualità di componente che non abbia condiviso le determinazioni della maggioranza, implicando ciò la trasposizione nelle sedi di giustizia della competizione che lo ha visto in minoranza o in disaccordo, che competono all’organo collegiale elettivo (Consiglio di Stato. Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5459).
Ne discende che la legittimazione ad impugnare postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato e allo ius ad officium, potendo manifestarsi sia in via immediata, allorché derivi dal dispositivo del provvedimento impugnato, essendo essa stessa oggetto del provvedimento e non mera conseguenza di violazioni di forma o di sostanza nell’adozione dell’atto atto deliberativo, come nei casi di scioglimento o di commissariamento dell'organo, sia in via mediata, allorché le modalità di approvazione della deliberazione consiliare, indipendentemente dal suo contenuto, abbiano in concreto pregiudicato, sul piano della forma ed in relazione alle norme interne relative al funzionamento dell’organo, l’esercizio delle funzioni e le relative prerogative strumentali (Consiglio di Stato. Sez. V, 1 settembre 2021, n. 6143).
Nel secondo caso, il carattere eccezionale della legittimazione ad impugnare si manifesta nel rilievo che non ogni violazione formale o procedimentale nella adozione di una deliberazione si traduce in lesione dello ius ad officium ma solo una violazione direttamente incidente sulle prerogative -di accesso, di informazione, di documentazione, di partecipazione, di manifestazione del voto- strettamente inerenti alla funzione, rientrando quindi in tali ipotesi i vizi attinenti: a) alla composizione dell’organo deliberativo; b) alle erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; c) alla violazione dell’ordine del giorno; d) alla inosservanza, anche sotto il profilo della tempistica regolamentare, del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; e) alla compressione o limitazione del diritto di accesso strumentale all’esercizio delle funzioni deliberative (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446).
Trasponendo alla fattispecie l’orientamento interpretativo sopra illustrato, risulta che i ricorrenti consiglieri di minoranza hanno impugnato le delibere consiliari aventi per oggetto l’approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) e l’approvazione del bilancio 2025-2027, rilevando la violazione delle regole del procedimento di formazione degli atti, che avrebbero effetti diretti sui diritti dei consiglieri di esercitare il loro mandato secondo lo schema normativamente definito. Tali violazioni, ove accertate, sarebbero da considerare incidenti sul ius ad officium, nella declinazione diritto dei consiglieri a partecipare correttamente e regolarmente al procedimento di formazione del bilancio.
6. Nel merito il ricorso è infondato, potendo pertanto prescindersi dall’esame delle residue eccezioni.
6.1. Non coglie nel segno la censura articolata con il primo motivo di ricorso.
L’art. 58 del D.L. 112/2008 (conv. con L. 133/2008) stabilisce che, per procedere alla gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, ciascun ente debba individuare, con apposita delibera dell’organo di governo, i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione. Detti beni vanno inseriti in un apposito elenco, che costituisce il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”, allegato al bilancio di previsione. Tale previsione è stata successivamente integrata dall’Allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011 il quale, pur introducendo una disciplina più dettagliata, non modifica la procedura prevista dalla L.133/2008, in quanto ribadisce la necessità di una delibera per l’individuazione dei beni immobili dell’ente alienabili o valorizzabili.
In particolare, nell’allegato 4.1 della citata legge non si rinviene alcuna previsione che imponga una doppia deliberazione annuale, come sostenuto da controparte.
Si condivide quanto argomentato dalla difesa comunale, secondo cui l’allegato 4.1 del d.lgs. 118 del 2011 infatti, richiede l’individuazione dei beni da parte dell’organo di governo, ma non impone che tale attività venga ripetuta ogni anno, in difetto di variazioni del patrimonio immobiliare comunale.
Non si rinviene infatti, nella norma in questione, una cadenza temporale annuale per la ricognizione: l’elenco, una volta adottato, resta valido fino a eventuali modifiche, come l’alienazione o l’acquisto di nuovi beni.
L’elenco dei beni, una volta redatto con delibera dell’Ente, rimane fermo nel tempo, salvo modifiche derivanti da nuove acquisizioni, dismissioni o variazioni nella destinazione dei beni, non essendo prevista alcuna obbligatorietà di aggiornamento annuale in assenza di variazioni.
Nella specie l’individuazione, mediante deliberazione dell’organo di governo, dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione o valorizzazione e da inserire in apposito elenco allegato al bilancio, è avvenuta con la delibera n. 8/2011.
La predetta delibera è stata regolarmente pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente”, garantendo, così, pienamente la pubblicità e la piena conoscibilità dell’atto da parte degli stessi consiglieri comunali, che ben avrebbero potuto prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Dall’epoca della redazione il predetto elenco non ha più subito variazioni di consistenza, non essendo intervenute alienazioni od acquisizioni di nuovi beni, sicché non si è resa necessaria una nuova redazione od aggiornamento dello stesso.
L’iter seguito dall’amministrazione rispetta, quindi, pienamente quanto previsto dall’art. 58 L.133/2008 e dall’allegato 4/1 al dlgs 118/2011.
Nel DUP è stato poi correttamente riportato il piano delle alienazioni immobiliari, che è stato approvato dal Consiglio Comunale. Infatti, la comunicazione del Responsabile dell’Area 3, acquisita al protocollo dell’Ente in data 12 dicembre 2024 con n. 16461, ha indicato puntualmente i beni da inserire nel Piano, con relativa localizzazione catastale, ubicazione e valore stimato. Ciò in coerenza con l’art. 152 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede espressamente che i dirigenti delle aree competenti predispongano le proposte di aggiornamento patrimoniale da integrare nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel bilancio.
Dalle superiori argomentazioni deriva l’infondatezza delle censure articolate con il primo motivo di ricorso.
6.2. Con le censure articolate nel secondo motivo di ricorso i ricorrenti ritengono che il procedimento di approvazione del DUP e del bilancio avrebbe comportato la concreta lesione delle loro prerogative in quanto, in contrasto con il quadro normativo delineato dal Tuel e dal regolamento comunale, il Consiglio Comunale avrebbe approvato tali atti nella medesima seduta, prescindendo, illegittimamente, dall’obbligatoria indizione e svolgimento di una specifica e preliminare seduta per la discussione e approvazione del D.U.P.; solo successivamente, in altra separata seduta, si sarebbe potuto procedere all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
La censura è infondata.
Dall’esame della normativa di riferimento, risulta che la propedeuticità del DUP rispetto all’esame e all’approvazione del bilancio di previsione non comporta l’obbligo di approvare separatamente il documento unico di programmazione in una seduta consiliare ad esso dedicata.
L’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il DUP è l’atto di indirizzo strategico ed operativo dell’ente (comma 2) e costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio (comma 5).
Ai sensi dell’art. 174, comma 1, TUEL, che lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e presentati al Consiglio unitamente agli allegati entro il 15 novembre dell’anno precedente.
Dalla lettura congiunta delle due norme risulta che è possibile la presentazione congiunta del DUP aggiornato e del bilancio, e di conseguenza la loro approvazione anche nella stessa seduta consiliare, purché il Consiglio deliberi prima sul DUP e poi sul bilancio. Il Collego condivide l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “Non è dubbio che il documento programmatico sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il d.u.p. e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il Documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione».
5.2. Tuttavia, dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione.
Ciò si ricava, indirettamente, dall’art. 174, comma 1, del Tuel, il quale – stabilendo che «[l]o schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità» - consente la congiunta presentazione al Consiglio dei due atti, per la loro approvazione anche nella medesima seduta.
5.3. Si osservi, inoltre, che i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel], peraltro all’esito del procedimento di cui al citato art. 141, che, per l’appunto, non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il d.u.p. e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.
5.4. Le garanzie che la tesi accolta dalla sentenza intende assicurare ai consiglieri comunali in sede di esame del documento di programmazione e di bilancio vanno quindi ricercate su un piano diverso, ossia mediante il rispetto dei termini minimi che debbono intercorrere tra l’avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale e la data fissata per la riunione, garantendo che fin dalla comunicazione dell’avviso di convocazione siano messi a disposizione tutti gli atti e gli allegati pertinenti ai fini dell’esame dei punti all’ordine del giorno. Il rispetto di tali termini integra quello spatium deliberandi indispensabile per studiare gli atti e consentire la presentazione di emendamenti e proposte” (Consiglio di Stato, sezione V^, 17 maggio 2024 n. 4426).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato risulta infatti che le disposizioni del regolamento comunale indicate dai ricorrenti, lungi dal prescrivere l’obbligo di una seduta dedicata per l’approvazione del DUP, antecedente a quella di approvazione del bilancio di previsione, prescrivono solo un intervallo procedurale tra i due atti, che è stato regolarmente osservato.
Calando la superiore ricostruzione al caso all’esame del Collegio, emerge che la sequenza temporale richiesta dalle norme sopra indicate è stata rispettata. Risulta infatti dagli atti che la trattazione dell’ordine del giorno ha rispettato la priorità logica di esame e votazione del DUP prima del bilancio, pur avvenendo nella stessa adunanza consiliare. Infatti, il Consiglio comunale di Sonnino nella seduta del 25 febbraio 2025 con deliberazione n. 1/2025 ha approvato il DUP 2025–2027 e, nella medesima seduta, con deliberazione n. 3/2025 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025–2027.
Il DUP, predisposto dalla Giunta e messo a disposizione dei consiglieri comunali per consentire la presentazione di emendamenti e proposte nei termini di regolamento, è stato discusso e approvato dal Consiglio prima del bilancio, soddisfacendo pienamente il requisito del nesso funzionale tra i due atti. Dalla deliberazione consiliare n. 3/2025 risulta che il consigliere RI era assente, mentre il Consigliere CI è uscito dall’aula al momento della votazione sull’approvazione del bilancio, decidendo di non partecipare alla votazione finale delle delibere impugnate.
Ne deriva l’infondatezza del ricorso, sotto tale profilo.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Sonnino, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CL RA, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA AL AU IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AL AU IM | CL RA |
IL SEGRETARIO