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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 165 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lotzorai, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Davide Amadori, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , , , Controparte_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22
, , , , , CP_23 CP_24 Controparte_25 Controparte_22 Controparte_26 CP_27
, , , , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_28 CP_30
Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 [...]
, (Fu , (Fu ), Regione autonoma della CP_36 CP_37 Per_1 CP_38 Per_2
Sardegna, convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
pagina 1 di 5 1. Dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...] ha usucapito i terreni siti Parte_1
in:
a. Lotzorai nella Località Su Spadulargiu distinto al N.C.T. al Foglio 12, particella 1406;
b. Lotzorai nella Località Perdecuba distinti al N.C.T. al Foglio 2, particelle 215 e 217 ed al
Foglio 3, particelle 1 e 2;
2. Che, pertanto, l'attore è proprietario in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Dichiarare, in ogni caso, la persistenza delle servitù pubbliche esistenti sull'immobile già distinto al N.C.T. al Foglio 12 particella 91;
5. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
- terreno sito in Lotzorai nella Località “Su Spadulargiu”, distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 1406, qualità seminativo;
- terreni sito in Lotzorai nella Località “Perdecuba”, distinti al Catasto Terreni al Foglio 2, particella
215 e particella 217, qualità pascolo;
Foglio 3, particella 1, qualità pascolo cespugliato e particella 2, qualità seminativo.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso degli immobili sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, di averli personalmente recintati, di aver curato la coltivazione anche mediante soggetti terzi, di aver posto a dimora delle piante da frutto, di aver curato gli aggiornamenti catastali e di aver provveduto al miglioramento fondiario.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e con ordinanza del 16 febbraio 2024, ne
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 5 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei terreni in capo all'attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine dei terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitigli in udienza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 17 febbraio 2025).
[...] Testimone_2
Sul terreno sito in Lotzorai località Su Spadulargiu.
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica, pali in Testimone_1 Testimone_2
ferro e in cemento ed inoltre, hanno confermato la presenza di un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete metallica che si può spostare all'occorrenza.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attore lo utilizza per la coltivazione del granturco o come erbaio - il tipo di coltura da seminare cambia ogni anno – e che in un angolo ci coltiva anche le patate e che lo stesso si occupa della pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi.
pagina 3 di 5 Il teste ha specificato che due volte all'anno, su incarico dell'attore, provvede alla pulizia Testimone_1 del terreno dalle erbacee e all'aratura; anche il teste ha riferito di aver svolto, nel periodo in Testimone_2 cui ha aiutato il padre (dal 1998 al 2022) e nell'interesse dell'attore, il lavoro di pulizia del terreno e di aratura.
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario del terreno da oltre vent'anni - sin dall'anno 1996 per il teste dal 1997/1998 per il teste - e Testimone_1 Testimone_2 che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Sui terreni siti in Lotzorai Località Perdecuba.
I testi e hanno riferito che il terreno è molto grande e risulta diviso dalla Testimone_1 Testimone_2
strada in due porzioni: in una parte vi sono degli alberi di ulivo ed è recintato con rete metallica e pali in ferro ed inoltre, all'ingresso è presente un cancello agricolo costituto da un pezzo di rete metallica che si può spostare all'occorrenza, nell'altra parte del terreno, invece, la recinzione è costituita da siepi di fichi d'india ed è coltivata ad erbaio (il teste ha specificato che viene concesso in Testimone_1
affitto per il pascolo delle pecore).
Entrambi i testi hanno riferito che l'attore ha utilizzato il terreno e ha provveduto alla cura degli alberi di agrumi e di olive, alla raccolta dei frutti e alla potatura, anche attraverso l'aiuto di terze persone.
Il teste ha specificato che una volta all'anno, su incarico dell'attore, provvede alla pulizia Testimone_1 del terreno con il trincia erba e all'aratura; anche il teste ha riferito che nel periodo in cui ha Testimone_2 aiutato il padre (dal 1998 al 2022) ha svolto almeno una volta all'anno, nell'interesse dell'attore, il lavoro di pulizia del terreno e di aratura.
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario dei terreni da oltre vent'anni - sin dall'anno 1996 per il teste dal 1997/1998 per il teste - e Testimone_1 Testimone_2 che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale il rapporto di lavoro con l'attore (il teste due volte l'anno riceve Testimone_1
l'incarico di eseguire lavori agricoli), nonché in ragione del rapporto di vicinato (il teste Testimone_2
coltiva con il padre un terreno vicino).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
pagina 4 di 5 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietario dei seguenti beni immobili:
- terreno sito in Lotzorai nella Località “Su Spadulargiu”, distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 1406, qualità seminativo;
- terreni siti in Lotzorai nella Località “Perdecuba”, distinti al Catasto Terreni al Foglio 2, particella 215
e particella 217, qualità pascolo;
Foglio 3, particella 1, qualità pascolo cespugliato e particella 2, qualità seminativo.
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 165 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lotzorai, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Davide Amadori, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , , , Controparte_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22
, , , , , CP_23 CP_24 Controparte_25 Controparte_22 Controparte_26 CP_27
, , , , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_28 CP_30
Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 [...]
, (Fu , (Fu ), Regione autonoma della CP_36 CP_37 Per_1 CP_38 Per_2
Sardegna, convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
pagina 1 di 5 1. Dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...] ha usucapito i terreni siti Parte_1
in:
a. Lotzorai nella Località Su Spadulargiu distinto al N.C.T. al Foglio 12, particella 1406;
b. Lotzorai nella Località Perdecuba distinti al N.C.T. al Foglio 2, particelle 215 e 217 ed al
Foglio 3, particelle 1 e 2;
2. Che, pertanto, l'attore è proprietario in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Dichiarare, in ogni caso, la persistenza delle servitù pubbliche esistenti sull'immobile già distinto al N.C.T. al Foglio 12 particella 91;
5. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
- terreno sito in Lotzorai nella Località “Su Spadulargiu”, distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 1406, qualità seminativo;
- terreni sito in Lotzorai nella Località “Perdecuba”, distinti al Catasto Terreni al Foglio 2, particella
215 e particella 217, qualità pascolo;
Foglio 3, particella 1, qualità pascolo cespugliato e particella 2, qualità seminativo.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso degli immobili sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, di averli personalmente recintati, di aver curato la coltivazione anche mediante soggetti terzi, di aver posto a dimora delle piante da frutto, di aver curato gli aggiornamenti catastali e di aver provveduto al miglioramento fondiario.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e con ordinanza del 16 febbraio 2024, ne
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 5 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei terreni in capo all'attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine dei terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitigli in udienza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 17 febbraio 2025).
[...] Testimone_2
Sul terreno sito in Lotzorai località Su Spadulargiu.
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica, pali in Testimone_1 Testimone_2
ferro e in cemento ed inoltre, hanno confermato la presenza di un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete metallica che si può spostare all'occorrenza.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attore lo utilizza per la coltivazione del granturco o come erbaio - il tipo di coltura da seminare cambia ogni anno – e che in un angolo ci coltiva anche le patate e che lo stesso si occupa della pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi.
pagina 3 di 5 Il teste ha specificato che due volte all'anno, su incarico dell'attore, provvede alla pulizia Testimone_1 del terreno dalle erbacee e all'aratura; anche il teste ha riferito di aver svolto, nel periodo in Testimone_2 cui ha aiutato il padre (dal 1998 al 2022) e nell'interesse dell'attore, il lavoro di pulizia del terreno e di aratura.
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario del terreno da oltre vent'anni - sin dall'anno 1996 per il teste dal 1997/1998 per il teste - e Testimone_1 Testimone_2 che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Sui terreni siti in Lotzorai Località Perdecuba.
I testi e hanno riferito che il terreno è molto grande e risulta diviso dalla Testimone_1 Testimone_2
strada in due porzioni: in una parte vi sono degli alberi di ulivo ed è recintato con rete metallica e pali in ferro ed inoltre, all'ingresso è presente un cancello agricolo costituto da un pezzo di rete metallica che si può spostare all'occorrenza, nell'altra parte del terreno, invece, la recinzione è costituita da siepi di fichi d'india ed è coltivata ad erbaio (il teste ha specificato che viene concesso in Testimone_1
affitto per il pascolo delle pecore).
Entrambi i testi hanno riferito che l'attore ha utilizzato il terreno e ha provveduto alla cura degli alberi di agrumi e di olive, alla raccolta dei frutti e alla potatura, anche attraverso l'aiuto di terze persone.
Il teste ha specificato che una volta all'anno, su incarico dell'attore, provvede alla pulizia Testimone_1 del terreno con il trincia erba e all'aratura; anche il teste ha riferito che nel periodo in cui ha Testimone_2 aiutato il padre (dal 1998 al 2022) ha svolto almeno una volta all'anno, nell'interesse dell'attore, il lavoro di pulizia del terreno e di aratura.
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario dei terreni da oltre vent'anni - sin dall'anno 1996 per il teste dal 1997/1998 per il teste - e Testimone_1 Testimone_2 che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale il rapporto di lavoro con l'attore (il teste due volte l'anno riceve Testimone_1
l'incarico di eseguire lavori agricoli), nonché in ragione del rapporto di vicinato (il teste Testimone_2
coltiva con il padre un terreno vicino).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
pagina 4 di 5 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietario dei seguenti beni immobili:
- terreno sito in Lotzorai nella Località “Su Spadulargiu”, distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 1406, qualità seminativo;
- terreni siti in Lotzorai nella Località “Perdecuba”, distinti al Catasto Terreni al Foglio 2, particella 215
e particella 217, qualità pascolo;
Foglio 3, particella 1, qualità pascolo cespugliato e particella 2, qualità seminativo.
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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