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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 114/2023 RG promossa da: ( ), in Parte_1 P.IVA_1
e VIA RISORGIMENTO 21 SASSARI presso lo studio dell'avv. GIORDO ANDREA che la rappresenta e difende unitamente all'avv. MANAI ELIO in forza di procura allegata in atti ricorrente in riassunzione contro ( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 tt ciliato in VIA BIASI 7/A SASSARI presso lo studio dell'avv. MARIOTTI COSTANTINO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti resistente in riassunzione Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare. All'udienza del 14.11.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni Nell'interesse della parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, per i motivi indicati nell'espositiva che precede: 1) accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dal alla Controparte_1 Parte_1
in relazione al credito di cui all'espositiva devono essere
[...] al disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c.; 2) conseguentemente, rigettare l'opposizione a precetto proposta dal
[...] ed accertare e/o dichiarare che l'atto di precetto a suo tempo Controparte_1
07.12.2018) dalla odierna appellante è (era) pienamente valido ed efficace anche in relazione alla quantificazione degli interessi medesimi;
3) ove necessario, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, accertare e dichiarare che la Parte_1 ha diritto di richiedere al
[...] CP_1 Controparte_1 interessi come sopra indicati, a decorrere dalla data di introduzione del giudizio di merito r.g.n. 4524/2014 davanti al Tribunale Civile di Sassari, conclusosi con la sentenza n. 1230/2018, e fino all'effettivo saldo;
4) ai sensi dell'art. 389 c.p.c. condannare il a restituire l'importo di euro 1.138,50 Controparte_1 determinato ai sensi dell'art. 13 del TUSG come liquidate con l'avviso bonario allegato e indicato nel prospetto che segue;
5) condannare il Controparte_1
a pagare in favore di (con distrazione dei soli onorari a favore dei Parte_1 sottoscritti procurator legali e processuali (compensi e/o onorari, spese, anche forfetarie e accessori di legge) relativamente ai diversi gradi di giudizio in base alla tabella approvata in relazione allo scaglione di valore indeterminato di cui al D.M. 55-2014 e 37-2018; Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti procuratori chiedono che gli onorari, oltre accessori, liquidati da questa Ecc.ma Corte (relativi all'attività professionale prestata) non riscossi, vengano distratti in loro favore”; Nell'interesse dell'appellato “Corte di Appello Controparte_1 ill.ma Voglia accogliere le seg 1) ogni contraria istanza, deduzione ed accezione respinta;
2) rigettare la domanda perché infondata;
3) con vittoria di spese”. Svolgimento del processo intimò precetto di pagamento al Parte_1 [...] sulla base di un titolo esecutivo giudiziale costituito da una Controparte_1 na al pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente bancario, come rideterminato a seguito dell'esclusione di una serie di addebiti operati dalla banca e dichiarati illegittimi. La banca intimata propose opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestando la richiesta da parte della società creditrice degli interessi sulla sorte capitale perché erroneamente calcolati nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., nonostante il titolo giudiziale si riferisse genericamente agli interessi legali. Con sentenza n. 465/2019, emessa il 10.4.2019, il Tribunale di Sassari accolse l'opposizione proposta dal dichiarando la “nullità Controparte_1 dell'atto di precetto sotto il degli interessi richiesti” e compensando interamente le spese di lite. Il giudice di prime cure, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare le specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica quantificazione degli stessi in termini di interessi legali o di legge, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previsti dalla legge hanno natura speciale” (Cass. n. 22457/17), sostenne che non era consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione procedere alla integrazione del titolo esecutivo, in quanto l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello legale previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. presupponeva l'accertamento, di competenza esclusiva del giudice del merito, degli elementi costitutivi della relativa fattispecie. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1 lamentando l'erronea applicazione alla fattispecie in oggetto del
[...]
l quarto comma dell'art. 1284 c.c., nonostante il procedimento definito con la sentenza posta in esecuzione fosse stato istaurato il 22.12.2014, e, dunque, dopo l'introduzione del citato art. 1284 comma 4° c.c. Resisteva al gravame il concludendo per la conferma Controparte_1 della sentenza impugna Con sentenza n. 207/2020, emessa in data 3.7.2020, la Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, seppur sulla base di una diversa motivazione, confermava la decisione di primo grado. In particolare, il giudice del gravame sosteneva che l'art. 1284 comma 4° c.c. non poteva applicarsi al caso di specie in ragione del titolo dell'obbligazione cui gli interessi accedevano ed, in specie, che “l'obbligo di pagamento gravante sul non trovava titolo nel contratto di conto corrente ma in un Controparte_1 indebito oggettivo, ossia nell'obbligazione restitutoria di un pagamento eseguito dal correntista senza titolo, dunque in una fonte diversa dal contratto e dall'illecito, espressamente disciplinata dal legislatore (art. 2033 c.c.), con la conseguenza che non poteva trovare applicazione la disciplina del 4° comma, limitata dalla legge alle obbligazioni che hanno titolo nel contratto”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
[...] fondato su due motivi, con cui la ricorrente si è Parte_1 sa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., quest'ultimo come modificato nel 2014, sostenendo che la corte di merito riteneva erroneamente non applicabile al caso di specie il comma 4 dell'art. 1284 c.c. relativo agli interessi cd commerciali. Con ordinanza n. 61/2023, emessa in data 3.1.2023, la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso, sostenendo che, “riconosciuta l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale”, “..anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam), cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all'indirizzo più restrittivo richiamato dalla corte d'appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.”. La Suprema Corte ha, quindi, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, per la decisione nel merito in forza dei principi di diritto espressi, anche sulle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto la causa davanti a questa Parte_1 ortate. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione davanti al consigliere istruttore sulle conclusioni riportate in epigrafe e previo deposito delle comparse conclusionali e repliche. Motivi della decisione Il a fondamento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., Controparte_1 dedusse che la richiesta formulata con l'atto di precetto per la corresponsione degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. non era conforme alla previsione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1230/2018 del Tribunale di Sassari, con cui era stato ordinato esclusivamente il pagamento “dell'importo di euro 262.363,18 con gli interessi legali dalla domanda al saldo” (cfr. sentenza in atti), sostenendo, in particolare, che, in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, in cui non sia indicata la specifica natura degli stessi, identificati solo in termini di “interessi legali o di legge”, può trovare applicazione solo il primo comma dell'art. 1284 c.c. e, quindi, solo il tasso legale degli interessi e non lo speciale tasso commerciale di cui al quarto comma. L'opposizione fu, quindi, accolta sulla base di tale argomentazione, mediante lo specifico richiamo alla giurisprudenza di legittimità (in specie la pronuncia della cassazione n. 22457/17) secondo cui “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c. c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che riapplicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva”. Orientamento, peraltro, da ultimo confermato anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 12449/24: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”). La società creditrice proponeva, quindi, appello “lamentando l'erronea applicazione alla fattispecie in oggetto del primo e non del quarto comma dell'art. 1284 c.c. (che prevede l'applicazione dei tassi di mora previsti per le transazioni commerciali per gli interessi maturati successivamente alla proposizione della domanda giudiziale) nonostante il procedimento definito con la sentenza posta in esecuzione fosse stato istaurato il 22 dicembre 2014, dunque dopo l'introduzione del citato art. 1284 4° comma c.c.” e lamentando la non corretta interpretazione dell'art. 1284 c.c., posto che gli interessi di cui al quarto comma dovevano trovare automatica applicazione senza necessità di alcuna specifica domanda. La Corte di appello, sezione distaccata di Sassari, pur condividendo “con gli appellanti la portata generale anche della previsione contenuta nel 4°comma sull'estensione degli interessi commerciali, oggi dovuti indipendentemente dal fatto che il creditore ne abbia fatto specifica domanda in un'ottica deflattiva del contenzioso giudiziale, e sull'applicabilità ratione temporis della nuova disciplina (essendo stata la causa introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 22 dicembre 2014, quindi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina)”, rigettava, però, l'appello, ritenendo “la norma non .. applicabile alla fattispecie in esame in ragione del titolo dell'obbligazione cui gli interessi accedono”, posto che “Nel caso in oggetto l'obbligo di pagamento gravante sul non Controparte_1 trovava titolo nel contratto di conto corrente ma in un indebito oggettivo, ossia nell'obbligazione restitutoria di un pagamento eseguito dal correntista senza titolo, dunque in una fonte diversa dal contratto e dall'illecito, espressamente disciplinata dal legislatore (art. 2033 c.c.), con la conseguenza che non poteva trovare applicazione la disciplina del 4°comma, limitata dalla legge alle obbligazioni che hanno titolo nel contratto”. Il ricorso in cassazione ha, pertanto, riguardato solo ed esclusivamente tale statuizione, con cui la corte di merito ha rigettato l'appello escludendo che l'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo potesse essere assoggetta alla disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e, quindi, ai tassi cd commerciali. La Suprema Corte ha, infatti, cassato la sentenza sostenendo, al contrario, che anche per tali obbligazioni trovi applicazione l'art. 1284 comma 4 c.c. La Corte non è stata investita, invece, dell'ulteriore questione della riconoscibilità in sede esecutiva del tasso cd commerciale nei casi in cui il titolo di formazione giudiziale non indichi espressamente il tasso degli interessi ma si limiti a definirli
“legali o di legge” e su cui, sostanzialmente, si fondò la decisione di accoglimento dell'opposizione adottata dal giudice di primo grado;
questione oggi formalmente riproposta dalla , costituendosi nel presente giudizio, e rispetto alla quale CP_2 la corte di appel ce, non si pronunciava. Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 30529/17) “L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione“ e (cfr Cass. n. 12065/24)
“In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”, tanto più nel casi in cui le domande ed eccezioni siano riproposte. Pertanto, nel caso di specie, una volta accertata, in astratto, in forza della pronuncia della cassazione n. 61/2023, l'applicabilità anche alle obbligazioni restitutorie da indebito oggettivo del quarto comma invocato dalla ricorrente in riassunzione, rimane da valutare se tale disposizione sia comunque applicabile in sede esecutiva nelle ipotesi in cui il titolo giudiziale non specifichi la natura degli interessi;
questione sulla quale, come sopra evidenziato, la Suprema Corte si è espressa, da ultimo, anche a Sezioni Unite in senso negativo (“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”: cfr Sez. Un. cit.). Nel caso di specie, il titolo esecutivo, e cioè la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1230/2018, aveva condannato la banca a pagare “l'importo di euro 262.363,18 con gli interessi legali dalla domanda al saldo”, senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcun accertamento preliminare del giudice della cognizione sulla misura degli interessi. Pertanto, correttamente, il tribunale in sede di opposizione al precetto, con cui la creditrice domandò gli interessi al tasso commerciale, ritenne vietato per il giudice dell'esecuzione integrare il titolo
- il quale poteva essere solo impugnato davanti al giudice del merito - e, in accoglimento dell'opposizione, ritenne nullo il precetto “sotto il profilo della quantificazione degli interessi richiesti” (cfr da ultimo in un caso identico a quello in esame Cass. n. 3499/25: “Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario”). Infine, non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente in riassunzione nella sua comparsa conclusionale sull'invocato giudicato interno conseguente all'affermazione contenuta nella sentenza di appello della corte di merito in ordine alla “portata generale anche della previsione contenuta nel 4° comma sull'estensione degli interessi commerciali, oggi dovuti indipendentemente dal fatto che il creditore ne abbia fatto specifica domanda”, non avendo la banca proposto ricorso incidentale in cassazione. Esclusa, invero, una ipotesi di giudicato interno, “il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia” (cfr per tutte Cass. n. 16034/25), insussistente nel caso di specie, rimane il fatto che la corte di merito non si pronunciava espressamente sulla ulteriore questione su cui invece si fondò la sentenza di primo grado e cioè se in caso di titolo giudiziale in cui è genericamente indicato il tasso legale, il giudice dell'esecuzione possa o meno configurarlo come tasso cd commerciale, su cui pertanto non è ravvisabile alcun giudicato. Per tali ragioni, correttamente, con la sentenza n. 465/2019, il Tribunale di Sassari accolse l'opposizione in parte qua. Le spese processuali, stante la novità delle questioni trattate e la controvertibilità delle stesse, vanno integralmente compensate per tutte le fasi del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: - in conformità a quanto disposto dalla sentenza n. 465/2019 del Tribunale di Sassari, accoglie l'opposizione a precetto proposta dal in Controparte_1 relazione alla quantificazione degli interessi richiesti;
- compensa tra le parti le spese di lite di tutte le fasi del giudizio. Così deciso in Sassari, il 28.11.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi