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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7017/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124539954000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12296/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna la cartella di pagamento n. 09720240124539954000, notificatale via pec il 6/5/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di
€ 14.792,56 a titolo di omesso/carente versamento IRES, anno 2020.
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio edss eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione dell'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, e pregiudiziale all'esame del merito del ricorso, la Corte ne rileva l'inammissibilità in quanto proposto tardivamente con notifica all'Ufficio del 27.02.2025 oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 06.05.2024.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Giudice monocratico
FE CE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7017/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124539954000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12296/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna la cartella di pagamento n. 09720240124539954000, notificatale via pec il 6/5/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di
€ 14.792,56 a titolo di omesso/carente versamento IRES, anno 2020.
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio edss eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione dell'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, e pregiudiziale all'esame del merito del ricorso, la Corte ne rileva l'inammissibilità in quanto proposto tardivamente con notifica all'Ufficio del 27.02.2025 oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 06.05.2024.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Giudice monocratico
FE CE