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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4371 del ruolo generale per l'anno 2024, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nazarena Montuori ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Matteo Renato Imbrini n. 133; parte attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elena Caruso;
parte convenuta nonché
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da conclusioni delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2024, chiedeva accertarsi Parte_1 la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento n.784044999399, sulla relata di notifica dell'ingiunzione n.0368591, sull'avviso di ricevimento della raccomanda n.
612746242143, sulla relata di notifica dell'ingiunzione n. 0336959/2014 e dell'ingiunzione n.
n. 0355109/2015, sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione n. 0196362 del 28.12.2021, sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione n.0018303 del 13.02.2023, sulla raccomandata relativa all'ingiunzione n. 0266584 del 28.12.2017, sulla raccomandata relativa all'ingiunzione n.0359369 del 09.10.2015, all'intimazione di pagamento n. 0368591 del
23.10.2015 ed al preavviso di fermo amministrativo n. 2021/0000215272. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.03.2025, Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Tanto premesso in fatto, la domanda proposta da parte attrice è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Come noto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. civ., sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fingere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione.
Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento
(configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. civ., sent. n. 8362/2000; Cass. civ. sent. n. 19727/2003; Cass. civ. sent. n.
24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. civ., sent. n. 8362 del 2000).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità, tornata ad esprimersi sul punto, ha così sostenuto: “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019).
Di conseguenza, facendo applicazione di tali coordinate giuridiche al caso di specie, senza dubbio appare non sussistente la legittimazione passiva di Controparte_1
Infatti, non si vede come la convenuta possa avvalersi degli atti di cui si chiede la querela per fondarvi una domanda o un'eccezione, in quanto si tratta di documenti dei quali la convenuta non ha interesse a valersi.
Di conseguenza, la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte opponente, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) condanna a corrispondere a la somma di €. Parte_1 CP_1
3.900,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 03.12.2025
Il Giudice dott.ssa Jone Galasso
nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4371 del ruolo generale per l'anno 2024, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nazarena Montuori ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Matteo Renato Imbrini n. 133; parte attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elena Caruso;
parte convenuta nonché
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da conclusioni delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2024, chiedeva accertarsi Parte_1 la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento n.784044999399, sulla relata di notifica dell'ingiunzione n.0368591, sull'avviso di ricevimento della raccomanda n.
612746242143, sulla relata di notifica dell'ingiunzione n. 0336959/2014 e dell'ingiunzione n.
n. 0355109/2015, sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione n. 0196362 del 28.12.2021, sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione n.0018303 del 13.02.2023, sulla raccomandata relativa all'ingiunzione n. 0266584 del 28.12.2017, sulla raccomandata relativa all'ingiunzione n.0359369 del 09.10.2015, all'intimazione di pagamento n. 0368591 del
23.10.2015 ed al preavviso di fermo amministrativo n. 2021/0000215272. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.03.2025, Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Tanto premesso in fatto, la domanda proposta da parte attrice è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Come noto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. civ., sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fingere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione.
Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento
(configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. civ., sent. n. 8362/2000; Cass. civ. sent. n. 19727/2003; Cass. civ. sent. n.
24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. civ., sent. n. 8362 del 2000).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità, tornata ad esprimersi sul punto, ha così sostenuto: “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019).
Di conseguenza, facendo applicazione di tali coordinate giuridiche al caso di specie, senza dubbio appare non sussistente la legittimazione passiva di Controparte_1
Infatti, non si vede come la convenuta possa avvalersi degli atti di cui si chiede la querela per fondarvi una domanda o un'eccezione, in quanto si tratta di documenti dei quali la convenuta non ha interesse a valersi.
Di conseguenza, la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte opponente, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) condanna a corrispondere a la somma di €. Parte_1 CP_1
3.900,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 03.12.2025
Il Giudice dott.ssa Jone Galasso