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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 07/12/2023 al n. 2206/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Castel d'Azzano Parte_1 P.IVA_1
(VR), via Roma n. 84, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Silvia Giurato
ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito in Verona, viale del Lavoro n.
43, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 12 sito in Verona, via Cacciatori Piemontesi n. 18, rappresentato e CP_2
difeso in causa dall'avv. Fabio Valentinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Carmelitani Scalzi n. 5, Verona, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20.05.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, contrariis reiectis,
In via preliminare:
Rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisorietà esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto n. 3459/18 Ing. (RG 7927/18) per le ragioni di cui in
narrativa che si intendono ivi integralmente trascritte.
Rigettarsi, parimenti la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.pc.
per le ragioni di cui in narrativa che si intendono ivi integralmente trascritte.
In via principale nel merito:
Rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni
domanda, per i motivi suesposti che si intendono ivi integralmente trascritti e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
3459/2018. Conseguentemente, condannare il esistente in Controparte_1
Verona alla via Cacciatori Piemontesi n. 18, c.f.: , al pagamento in P.IVA_2
pagina 2 di 12 favore di (c.f/p.iva della somma di € Parte_1 P.IVA_1
10.253,47, oltre gli interessi come da domanda, le spese di procedura di
ingiunzione, liquidate in € 766,50, di cui € 145,50 per spese oltre ad i.v.a. se
dovuta, c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
In via riconvenzionale: Condannare il al pagamento Controparte_1
dell'ulteriore somma di € 6.410,38 (Euro seimilaquattrocentodieci/38) a favore
di per i motivi suesposti che si intendono ivi Parte_1
integralmente richiamati.
In ogni caso: Accertare e dichiarare che il è debitore della CP_3
somma complessiva di € 16.663,85 nei confronti di e, per Parte_1
l'effetto, condannare il al pagamento di tale somma o della CP_3
somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. In subordine:
Nella denegata ipotesi in cui si accerti la debenza della somma di € 4.350,00 a
titolo di spese Condominiali dovute da al , Parte_1 CP_3
condannare quest'ultimo al pagamento di identica somma a favore di
a seguito della mancata operatività della compensazione tra le Parte_1
parti, per un totale di € 21.126,07 portato dalle fatture emesse da Parte_1
[... in capo al e non pagate da quest'ultimo. CP_3
In ogni caso: Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. 1 e 3 comma al
pagamento di una somma equitativamente determinata, sussistendone i
presupposti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge. In via
istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze di
pagina 3 di 12 cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 depositate in data 17/06/2019
e 08/07/2019 oltre che ammettersi prova contraria così come formulata nelle
sopracitate memorie che si intendono ivi ritrascritte. Senza inversione dell'onere
della prova ammettersi CTU tecnica volta ad accertare la completa esecuzione a
regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto del 18/04/2016 e della
successiva integrazione. Con ogni più ampia riserva anche di carattere
istruttorio.”
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge,
relativi al presente giudizio, al giudizio di primo grado. “
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Rigettarsi l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto e confermarsi la decisione di primo grado, anche in punto spese.
• Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio,
compreso rimb. forfetario, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario e con compensi maggiorati ex art.4_bis DM55/2014 (atto redatto
con link attivi agli allegati ai fini dei collegamenti ipertestuali).
* * *
In via istruttoria Ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, come
dedotta nelle memorie ex art.183 co.6, n.2 c.p.c. depositata il 14.06.2019 e n.3
c.p.c. depositata il 04.07.2019, da intendersi qui ritrascritte.
Ammettersi CTU tecnica diretta ad accertare i vizi e difetti lamentati, le cause
degli stessi, i rimedi ed a tanto stimare i costi per ripristini e sostituzioni, quanto
per le opere eseguite in difformità e quanto per le opere contrattuali non
eseguite ed a determinare gli importi effettivamente dovuti a Parte_1
pagina 4 di 12 previo accertamento del ritardo nella consegna dell'opera e conseguente
quantificazione della maturata penale da ritardo a favore del , CP_1
il tutto nel rispetto delle condizioni contrattuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 7.12.2018 il si opponeva al decreto CP_3
ingiuntivo nr. 3459/18, emesso dal Tribunale di Verona il 20.09.2018 su ricorso di per il pagamento della somma di Euro 10.253,47, oltre Parte_1
interessi e spese, a titolo di saldo per lavori oggetto del contratto d'appalto del
18.4.2016 e della successiva variante deliberata dall'assemblea condominiale in data 31.10.2016. Il credito era stato dalla ricorrente così quantificato detraendo dalle somme rimaste impagate, portate dalle fatture n. 179/2017, 27/2018 e
28/2018, i crediti vantati dal Condominio nei suoi confronti a titolo di spese condominiali e di quota di compartecipazione dei lavori (essendo la ricorrente all'epoca uno dei condomini) nonché la somma di Euro 6.410,38 relativa alla condomina per la quale era stato concesso un pagamento rateale. CP_4
Il eccepiva il ritardo nei lavori, la mancata esecuzione di alcune CP_3
opere e l'esistenza di vizi.
si costituiva sollecitando il rigetto dell'opposizione ed il Parte_1
pagamento in via riconvenzionale della somma dovuta dalla condomina i CP_4
cui pagamenti erano stati sospesi da parte del Condominio.
Sentiti i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
ed espletata C.T.U., con incarico affidato al geom. Testimone_4 Tes_5
, il Tribunale, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale della
[...]
convenuta, accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo che l'attore avesse pagina 5 di 12 versato Euro 214,93 in più rispetto a quanto dovuto all'appaltatore, vale a dire
Euro 135.304,60 (quest'ultimo importo calcolato sottraendo dal corrispettivo di
Euro 154.909,60 IVA inclusa Euro 4.330,00 dovuti da quale Parte_1
condomina, Euro 2.335,00 per le superfici di cappotto non realizzate, Euro
12.100,00 per la penale da ritardo ed Euro 430,00 per vizi).
Il Tribunale riteneva irrilevante, ai fini della debenza della penale, l'ampliamento dei lavori deliberato il 30.10.2016 in quanto antecedente l'inizio dei lavori e tenuto conto che le parti non avevano differito la data stabilita per l'ultimazione delle lavorazioni, venendo anzi tale data anticipata, per tutti i lavori, da giugno
2017 ad aprile 2017 (e l'appaltatrice aveva in effetti iniziato a lavorare in cantiere in quest'ultimo periodo). Riteneva, quindi, provato il mancato completamento delle opere nel periodo oggetto della domanda attorea (dal
01.12.2017 al 21.03.2018) e, riconosciuti Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo in mancanza di elementi che giustificassero la riduzione ex art. 1384 c.c.,
riconosceva la predetta somma.
Pertanto, condannava l'appaltatrice alla restituzione dell'importo di Euro 214,93
(versato prima dell'instaurazione del giudizio dal e della somma di CP_3
Euro 10.000,00 (versata dall'opponente in corso di causa).
Le spese dell'attore venivano poste per due terzi a carico della convenuta e compensate per un terzo.
Le spese di C.T.U. venivano poste a carico dell'appaltatore per due terzi ed a carico del per la residua frazione. CP_3
*****
pagina 6 di 12 2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
contestando la debenza della penale in quanto:
- come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità
(cfr. Cass. ordinanza n. 21515/18, sentenza n. 9152/2019 e sentenza n.
20484/2011) allorché nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente chieda all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni al progetto,
il termine di consegna e la penale pattuita per il ritardo vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori salvo che le parti abbiano fissato un nuovo termine;
- secondo quanto emerso dalla deposizione del direttore dei lavori, la volontà
delle parti era quella di non considerare più operativa la previsione di chiusura del cantiere al 30.11.2017;
- il ritardo nell'esecuzione delle opere non sussiste alla luce degli elementi confessori emergenti dal verbale di assemblea condominiale del 15.11.2017 e dalla lettera di contestazione inviata dall'amministratore condominiale in data
11.1.2018 nonché dal fatto che nessuna richiesta di pagamento della penale è
stata formalizzata prima del giudizio.
L'appellante ha chiesto, quale conseguenza del rigetto della richiesta di Euro
12.000,00, oltre al pagamento delle somme dovute senza tener conto di tale detrazione, la riforma del capo sulle spese.
Si è costituito il sollecitando la reiezione del gravame. CP_3
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del Consigliere Istruttore del 10.5.2024.
pagina 7 di 12 *****
3.1 Non sussistono nel caso di specie i presupposti indicati dalla giurisprudenza citata dall'appaltatrice sia perché i lavori oggetto del secondo contratto non sono stati convenuti nel corso dell'esecuzione del primo contratto, bensì quando i lavori pattuiti in data 18.4.2016 dovevano ancora iniziare, sia perché le variazioni chieste dal condominio non possono essere qualificate come “notevoli ed importanti” come è reso evidente dall'importo dei lavori affidati in data
30.10.2016 (Euro 16.214,00 IVA inclusa) a fronte di un corrispettivo inizialmente pattuito di Euro 125.000,00 oltre IVA.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente valutato la circostanza che l'estensione dei lavori venne deliberata diversi mesi prima dell'inizio delle opere inizialmente pattuite e che il termine di inizio lavori non fu differito, ma anzi anticipato, ben potendo desumersi da tali circostanze la volontà delle parti di non mutare la disciplina prevista (sia pure solo nel primo contratto) per il caso di ritardo nell'esecuzione delle opere.
La deposizione del geom. , contrariamente a quanto sostenuto Tes_1
dall'appellante, non può essere invocata a sostegno della non operatività della penale sia perché compito del direttore dei lavori è quello di assicurare la corretta esecuzione del progetto e non già interpretare la volontà contrattuale sia perché il teste non ha riferito fatti dai quali poter desumere una modifica contrattuale, limitandosi sul punto ad evidenziare che l'affidamento di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti aveva comportato un ritardo nella consegna delle opere.
pagina 8 di 12 3.2. Dalla deposizione del direttore dei lavori risulta che il termine inizialmente pattuito non è stato rispettato (“la consegna ha subito un ritardo solo per un
ampliamento del contratto con ulteriori lavorazioni”), mentre non possono trarsi utili indicazioni sull'entità del ritardo dal momento che il geom. ha Tes_1
riferito che i lavori nel periodo marzo/aprile 2018 erano già terminati senza,
tuttavia, fornire precise indicazioni sull'epoca della loro ultimazione.
3.3. La documentazione cui ha fatto riferimento l'appellante risulta parzialmente rilevante per la decisione sul gravame.
Nel verbale di assemblea del 15.11.2017 da un lato i condomini hanno chiesto
“una verifica della funzionalità del tetto” in ragione della presenza di “un
malfunzionamento in caso di forti piogge”, ma dall'altro lato hanno evidenziato che “L'azienda ci darà a breve una data di fine lavori con la Parte_1
pulizia dell'area cantiere” e che il materiale che impediva il passaggio agevole dei mezzi sarebbe stato a breve liberato “perché anche questo cantiere è in fase
di chiusura”. Quindi, in quel momento una parte dei lavori appaltati si era conclusa ed un'altra parte era prossima ad essere ultimata.
Osserva, a questo punto, il Collegio che manca la prova dell'esatto momento di ultimazione dei lavori. Tale incertezza deve essere valutata considerando che era onere dell'appaltatore fornire la relativa prova a seguito dell'allegazione di inadempimento del . L'unico elemento certo in tal senso è costituito CP_3
dalla lettera inviata in data 11.1.2018 dall'amministratore condominiale contenente lamentele circa il fatto che “l'acqua cade a scrosci in corrispondenza
delle piogge” e “questo è il segno di un vizio nell'ultimazione del tetto”. Inoltre,
“la pulizia del cantiere va fatta in maniera più accurata perché i condomini mi
pagina 9 di 12 segnalano che vi sono ancora molti detriti di lavorazione”. La lamentela sulla pulizia del cantiere, attività che viene compiuta al termine dei lavori, presuppone che in quel momento l'impresa avesse ultimato il suo compito. D'altro canto è,
però, ragionevole ritenere che le lamentele siano state tempestivamente riferite dall'amministratore, posto che si trattava di problematiche che incidevano in misura significativa sull'utilizzo delle aree condominiali, e che, quindi, i lavori non potessero essere stati ultimati da più di 7-10 giorni dalla missiva.
Il ritardo dell'appellante può, quindi, essere ragionevolmente indicato nel più
breve periodo di 30 giorni rispetto al termine contrattualmente indicato sicché la penale per ritardo dovuta al viene rideterminata in Euro CP_3
3.000,00 ed i rapporti di dare avere tra le parti, ferme le altre poste attive e passive indicate (pagg. 8 e 9) nella sentenza impugnata non oggetto di gravame,
vengono rideterminati nei termini che seguono.
Posto che ha versato tutte le somme dovute al Parte_1 CP_3
sulla base di quanto stabilito nella sentenza di primo grado come risulta dal
[...]
bonifico prodotto con l'atto d'appello, risulta allo stato dovuta all'appaltatore per i lavori svolti la somma di Euro 12.100,00 – 3.000,00 = Euro 9.100,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta con diffida del 22.6.2018 al saldo.
Le spese devono essere diversamente regolate, risultando il CP_3
parzialmente soccombente nei confronti di sicché il motivo al Parte_1
riguardo formulato dall'appellante è assorbito. Fatta applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, si liquidano nell'intero in favore dell'appaltatore le seguenti somme:
pagina 10 di 12 - giudizio di primo grado: Euro 3.300,00 per compenso, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di secondo grado (esclusa la fase istruttoria): Euro 2.000,00 per compenso ed Euro 382,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
Infine, le spese di C.T.U. vanno poste per metà a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 805/2023 emessa il CP_3
26.4.2023 dal Tribunale di Verona, lo accoglie per quando di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna al pagamento in favore dell'appellante di CP_3
Euro 9.100,00 oltre interessi legali dal 22.6.2018 al saldo.
- condanna a rifondere la metà delle spese dell'appellante, CP_3
che liquida nell'intero quanto al primo grado in Euro 3.300,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado in Euro 2.000,00 per compenso ed Euro 382,50
per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- pone le spese della consulenza espletata in primo grado in via definitiva per metà a carico di ciascuna parte;
Venezia, 01.07.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 11 di 12 Dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 07/12/2023 al n. 2206/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Castel d'Azzano Parte_1 P.IVA_1
(VR), via Roma n. 84, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Silvia Giurato
ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito in Verona, viale del Lavoro n.
43, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 12 sito in Verona, via Cacciatori Piemontesi n. 18, rappresentato e CP_2
difeso in causa dall'avv. Fabio Valentinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Carmelitani Scalzi n. 5, Verona, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20.05.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, contrariis reiectis,
In via preliminare:
Rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisorietà esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto n. 3459/18 Ing. (RG 7927/18) per le ragioni di cui in
narrativa che si intendono ivi integralmente trascritte.
Rigettarsi, parimenti la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.pc.
per le ragioni di cui in narrativa che si intendono ivi integralmente trascritte.
In via principale nel merito:
Rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni
domanda, per i motivi suesposti che si intendono ivi integralmente trascritti e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
3459/2018. Conseguentemente, condannare il esistente in Controparte_1
Verona alla via Cacciatori Piemontesi n. 18, c.f.: , al pagamento in P.IVA_2
pagina 2 di 12 favore di (c.f/p.iva della somma di € Parte_1 P.IVA_1
10.253,47, oltre gli interessi come da domanda, le spese di procedura di
ingiunzione, liquidate in € 766,50, di cui € 145,50 per spese oltre ad i.v.a. se
dovuta, c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
In via riconvenzionale: Condannare il al pagamento Controparte_1
dell'ulteriore somma di € 6.410,38 (Euro seimilaquattrocentodieci/38) a favore
di per i motivi suesposti che si intendono ivi Parte_1
integralmente richiamati.
In ogni caso: Accertare e dichiarare che il è debitore della CP_3
somma complessiva di € 16.663,85 nei confronti di e, per Parte_1
l'effetto, condannare il al pagamento di tale somma o della CP_3
somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. In subordine:
Nella denegata ipotesi in cui si accerti la debenza della somma di € 4.350,00 a
titolo di spese Condominiali dovute da al , Parte_1 CP_3
condannare quest'ultimo al pagamento di identica somma a favore di
a seguito della mancata operatività della compensazione tra le Parte_1
parti, per un totale di € 21.126,07 portato dalle fatture emesse da Parte_1
[... in capo al e non pagate da quest'ultimo. CP_3
In ogni caso: Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. 1 e 3 comma al
pagamento di una somma equitativamente determinata, sussistendone i
presupposti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge. In via
istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze di
pagina 3 di 12 cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 depositate in data 17/06/2019
e 08/07/2019 oltre che ammettersi prova contraria così come formulata nelle
sopracitate memorie che si intendono ivi ritrascritte. Senza inversione dell'onere
della prova ammettersi CTU tecnica volta ad accertare la completa esecuzione a
regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto del 18/04/2016 e della
successiva integrazione. Con ogni più ampia riserva anche di carattere
istruttorio.”
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge,
relativi al presente giudizio, al giudizio di primo grado. “
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Rigettarsi l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto e confermarsi la decisione di primo grado, anche in punto spese.
• Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio,
compreso rimb. forfetario, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario e con compensi maggiorati ex art.4_bis DM55/2014 (atto redatto
con link attivi agli allegati ai fini dei collegamenti ipertestuali).
* * *
In via istruttoria Ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, come
dedotta nelle memorie ex art.183 co.6, n.2 c.p.c. depositata il 14.06.2019 e n.3
c.p.c. depositata il 04.07.2019, da intendersi qui ritrascritte.
Ammettersi CTU tecnica diretta ad accertare i vizi e difetti lamentati, le cause
degli stessi, i rimedi ed a tanto stimare i costi per ripristini e sostituzioni, quanto
per le opere eseguite in difformità e quanto per le opere contrattuali non
eseguite ed a determinare gli importi effettivamente dovuti a Parte_1
pagina 4 di 12 previo accertamento del ritardo nella consegna dell'opera e conseguente
quantificazione della maturata penale da ritardo a favore del , CP_1
il tutto nel rispetto delle condizioni contrattuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 7.12.2018 il si opponeva al decreto CP_3
ingiuntivo nr. 3459/18, emesso dal Tribunale di Verona il 20.09.2018 su ricorso di per il pagamento della somma di Euro 10.253,47, oltre Parte_1
interessi e spese, a titolo di saldo per lavori oggetto del contratto d'appalto del
18.4.2016 e della successiva variante deliberata dall'assemblea condominiale in data 31.10.2016. Il credito era stato dalla ricorrente così quantificato detraendo dalle somme rimaste impagate, portate dalle fatture n. 179/2017, 27/2018 e
28/2018, i crediti vantati dal Condominio nei suoi confronti a titolo di spese condominiali e di quota di compartecipazione dei lavori (essendo la ricorrente all'epoca uno dei condomini) nonché la somma di Euro 6.410,38 relativa alla condomina per la quale era stato concesso un pagamento rateale. CP_4
Il eccepiva il ritardo nei lavori, la mancata esecuzione di alcune CP_3
opere e l'esistenza di vizi.
si costituiva sollecitando il rigetto dell'opposizione ed il Parte_1
pagamento in via riconvenzionale della somma dovuta dalla condomina i CP_4
cui pagamenti erano stati sospesi da parte del Condominio.
Sentiti i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
ed espletata C.T.U., con incarico affidato al geom. Testimone_4 Tes_5
, il Tribunale, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale della
[...]
convenuta, accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo che l'attore avesse pagina 5 di 12 versato Euro 214,93 in più rispetto a quanto dovuto all'appaltatore, vale a dire
Euro 135.304,60 (quest'ultimo importo calcolato sottraendo dal corrispettivo di
Euro 154.909,60 IVA inclusa Euro 4.330,00 dovuti da quale Parte_1
condomina, Euro 2.335,00 per le superfici di cappotto non realizzate, Euro
12.100,00 per la penale da ritardo ed Euro 430,00 per vizi).
Il Tribunale riteneva irrilevante, ai fini della debenza della penale, l'ampliamento dei lavori deliberato il 30.10.2016 in quanto antecedente l'inizio dei lavori e tenuto conto che le parti non avevano differito la data stabilita per l'ultimazione delle lavorazioni, venendo anzi tale data anticipata, per tutti i lavori, da giugno
2017 ad aprile 2017 (e l'appaltatrice aveva in effetti iniziato a lavorare in cantiere in quest'ultimo periodo). Riteneva, quindi, provato il mancato completamento delle opere nel periodo oggetto della domanda attorea (dal
01.12.2017 al 21.03.2018) e, riconosciuti Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo in mancanza di elementi che giustificassero la riduzione ex art. 1384 c.c.,
riconosceva la predetta somma.
Pertanto, condannava l'appaltatrice alla restituzione dell'importo di Euro 214,93
(versato prima dell'instaurazione del giudizio dal e della somma di CP_3
Euro 10.000,00 (versata dall'opponente in corso di causa).
Le spese dell'attore venivano poste per due terzi a carico della convenuta e compensate per un terzo.
Le spese di C.T.U. venivano poste a carico dell'appaltatore per due terzi ed a carico del per la residua frazione. CP_3
*****
pagina 6 di 12 2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
contestando la debenza della penale in quanto:
- come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità
(cfr. Cass. ordinanza n. 21515/18, sentenza n. 9152/2019 e sentenza n.
20484/2011) allorché nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente chieda all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni al progetto,
il termine di consegna e la penale pattuita per il ritardo vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori salvo che le parti abbiano fissato un nuovo termine;
- secondo quanto emerso dalla deposizione del direttore dei lavori, la volontà
delle parti era quella di non considerare più operativa la previsione di chiusura del cantiere al 30.11.2017;
- il ritardo nell'esecuzione delle opere non sussiste alla luce degli elementi confessori emergenti dal verbale di assemblea condominiale del 15.11.2017 e dalla lettera di contestazione inviata dall'amministratore condominiale in data
11.1.2018 nonché dal fatto che nessuna richiesta di pagamento della penale è
stata formalizzata prima del giudizio.
L'appellante ha chiesto, quale conseguenza del rigetto della richiesta di Euro
12.000,00, oltre al pagamento delle somme dovute senza tener conto di tale detrazione, la riforma del capo sulle spese.
Si è costituito il sollecitando la reiezione del gravame. CP_3
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del Consigliere Istruttore del 10.5.2024.
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3.1 Non sussistono nel caso di specie i presupposti indicati dalla giurisprudenza citata dall'appaltatrice sia perché i lavori oggetto del secondo contratto non sono stati convenuti nel corso dell'esecuzione del primo contratto, bensì quando i lavori pattuiti in data 18.4.2016 dovevano ancora iniziare, sia perché le variazioni chieste dal condominio non possono essere qualificate come “notevoli ed importanti” come è reso evidente dall'importo dei lavori affidati in data
30.10.2016 (Euro 16.214,00 IVA inclusa) a fronte di un corrispettivo inizialmente pattuito di Euro 125.000,00 oltre IVA.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente valutato la circostanza che l'estensione dei lavori venne deliberata diversi mesi prima dell'inizio delle opere inizialmente pattuite e che il termine di inizio lavori non fu differito, ma anzi anticipato, ben potendo desumersi da tali circostanze la volontà delle parti di non mutare la disciplina prevista (sia pure solo nel primo contratto) per il caso di ritardo nell'esecuzione delle opere.
La deposizione del geom. , contrariamente a quanto sostenuto Tes_1
dall'appellante, non può essere invocata a sostegno della non operatività della penale sia perché compito del direttore dei lavori è quello di assicurare la corretta esecuzione del progetto e non già interpretare la volontà contrattuale sia perché il teste non ha riferito fatti dai quali poter desumere una modifica contrattuale, limitandosi sul punto ad evidenziare che l'affidamento di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti aveva comportato un ritardo nella consegna delle opere.
pagina 8 di 12 3.2. Dalla deposizione del direttore dei lavori risulta che il termine inizialmente pattuito non è stato rispettato (“la consegna ha subito un ritardo solo per un
ampliamento del contratto con ulteriori lavorazioni”), mentre non possono trarsi utili indicazioni sull'entità del ritardo dal momento che il geom. ha Tes_1
riferito che i lavori nel periodo marzo/aprile 2018 erano già terminati senza,
tuttavia, fornire precise indicazioni sull'epoca della loro ultimazione.
3.3. La documentazione cui ha fatto riferimento l'appellante risulta parzialmente rilevante per la decisione sul gravame.
Nel verbale di assemblea del 15.11.2017 da un lato i condomini hanno chiesto
“una verifica della funzionalità del tetto” in ragione della presenza di “un
malfunzionamento in caso di forti piogge”, ma dall'altro lato hanno evidenziato che “L'azienda ci darà a breve una data di fine lavori con la Parte_1
pulizia dell'area cantiere” e che il materiale che impediva il passaggio agevole dei mezzi sarebbe stato a breve liberato “perché anche questo cantiere è in fase
di chiusura”. Quindi, in quel momento una parte dei lavori appaltati si era conclusa ed un'altra parte era prossima ad essere ultimata.
Osserva, a questo punto, il Collegio che manca la prova dell'esatto momento di ultimazione dei lavori. Tale incertezza deve essere valutata considerando che era onere dell'appaltatore fornire la relativa prova a seguito dell'allegazione di inadempimento del . L'unico elemento certo in tal senso è costituito CP_3
dalla lettera inviata in data 11.1.2018 dall'amministratore condominiale contenente lamentele circa il fatto che “l'acqua cade a scrosci in corrispondenza
delle piogge” e “questo è il segno di un vizio nell'ultimazione del tetto”. Inoltre,
“la pulizia del cantiere va fatta in maniera più accurata perché i condomini mi
pagina 9 di 12 segnalano che vi sono ancora molti detriti di lavorazione”. La lamentela sulla pulizia del cantiere, attività che viene compiuta al termine dei lavori, presuppone che in quel momento l'impresa avesse ultimato il suo compito. D'altro canto è,
però, ragionevole ritenere che le lamentele siano state tempestivamente riferite dall'amministratore, posto che si trattava di problematiche che incidevano in misura significativa sull'utilizzo delle aree condominiali, e che, quindi, i lavori non potessero essere stati ultimati da più di 7-10 giorni dalla missiva.
Il ritardo dell'appellante può, quindi, essere ragionevolmente indicato nel più
breve periodo di 30 giorni rispetto al termine contrattualmente indicato sicché la penale per ritardo dovuta al viene rideterminata in Euro CP_3
3.000,00 ed i rapporti di dare avere tra le parti, ferme le altre poste attive e passive indicate (pagg. 8 e 9) nella sentenza impugnata non oggetto di gravame,
vengono rideterminati nei termini che seguono.
Posto che ha versato tutte le somme dovute al Parte_1 CP_3
sulla base di quanto stabilito nella sentenza di primo grado come risulta dal
[...]
bonifico prodotto con l'atto d'appello, risulta allo stato dovuta all'appaltatore per i lavori svolti la somma di Euro 12.100,00 – 3.000,00 = Euro 9.100,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta con diffida del 22.6.2018 al saldo.
Le spese devono essere diversamente regolate, risultando il CP_3
parzialmente soccombente nei confronti di sicché il motivo al Parte_1
riguardo formulato dall'appellante è assorbito. Fatta applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, si liquidano nell'intero in favore dell'appaltatore le seguenti somme:
pagina 10 di 12 - giudizio di primo grado: Euro 3.300,00 per compenso, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di secondo grado (esclusa la fase istruttoria): Euro 2.000,00 per compenso ed Euro 382,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
Infine, le spese di C.T.U. vanno poste per metà a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 805/2023 emessa il CP_3
26.4.2023 dal Tribunale di Verona, lo accoglie per quando di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna al pagamento in favore dell'appellante di CP_3
Euro 9.100,00 oltre interessi legali dal 22.6.2018 al saldo.
- condanna a rifondere la metà delle spese dell'appellante, CP_3
che liquida nell'intero quanto al primo grado in Euro 3.300,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo grado in Euro 2.000,00 per compenso ed Euro 382,50
per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- pone le spese della consulenza espletata in primo grado in via definitiva per metà a carico di ciascuna parte;
Venezia, 01.07.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 11 di 12 Dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
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