Articolo 7 della Legge 23 marzo 2023, n. 33
Articolo 6Articolo 8
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31 marzo 2023
Art. 7. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023
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