Sentenza 15 gennaio 2020
Decreto cautelare 5 marzo 2020
Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 10 luglio 2020
Accoglimento
Sentenza 12 ottobre 2020
Accoglimento
Sentenza 16 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 7 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/05/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04308/2025REG.PROV.COLL.
N. 08101/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8101 del 2023, proposto da
NI AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra 18;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la nomina di nuovo Commissario ad acta ai fini dell’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato VI n° 6076 del 12 ottobre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, con memoria depositata in giudizio in data 27 gennaio 2025, espone quanto segue.
La Prof.ssa NI AG presentava ricorso innanzi al TAR Lazio, (rg. 6993/2019) per impugnare la nota di rigetto prot. 7896 del 6 maggio 2019 unitamente alla circolare MIUR prot. n. 5636 del 2 aprile 2019, con la quale il Ministero comunicava l’impossibilità di riconoscere le qualifiche professionali conseguite in Romania da docenti muniti di laurea italiana, ancorché avessero seguito i percorsi abilitanti ivi previsti per l’accesso all’insegnamento nelle scuole statali rumene.
Il ricorso veniva respinto dal Giudice di prime cure con la sentenza n. 470 del 15 gennaio 2020.
A seguito di appello ritualmente proposto, la suddetta sentenza veniva riformata dal Consiglio di Stato Sez. Sesta con sentenza n° 6076 del 12 ottobre 2020.
Stante il silenzio serbato dall’amministrazione, con ricorso presentato dinanzi al Consiglio di Stato (rg. 8101/2022) la Prof. AG chiedeva l’esatta esecuzione della sentenza n. 6076/20 al fine di imporre al Ministero il rilascio del Decreto di riconoscimento.
Con sentenza n. 1587 del 16.02.2024, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso, così segnatamente ordinando: “al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6076/2020, e quindi di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, secondo i principi in essa affermati;
- a questo scopo assegna il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina per il caso di persistente inottemperanza commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega;”;
Premesso che in data 16 aprile 2024, decorrevano in termini per l’esecuzione spontanea del provvedimento e, quindi, a far data dal 17 aprile 2024, il commissario ad acta, avrebbe già dovuto insediarsi e che non risultava pervenuto alcun atto di insediamento e di esecuzione della sentenza de qua, parte ricorrente chiede:
- la revoca del commissario ad acta e/o l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento a tutela della posizione di parte ricorrente al fine di garantire l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6076 del 12 ottobre 2020, la cui esecuzione era stata pure regolata dalla successiva sentenza n. 1587 del 16 febbraio 2024, rimaste entrambi ineseguite;
- la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- la condanna alle spese e competenze professionali da distrarsi a favore dell’avvocato Guido Marone antistatario.
2. Con nota, depositata in giudizio in data 12 maggio 2025, parte ricorrente espone quanto segue.
“Successivamente al deposito della richiesta di sostituzione del commissario ad acta del 27 gennaio 2025 e del deposito dell’istanza di fissazione udienza del 25 febbraio 2025, il Ministero, con nota prot. 828 del 10 aprile 2025, rilasciava il decreto di riconoscimento a favore della Prof.ssa AG per la classe di concorso richiesta A-18 Filosofia e Scienze Umane.
Alla luce di quanto esposto, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
Si chiede che il Consiglio di Stato provveda, comunque, sulle spese, atteso che il provvedimento di riconoscimento è stato emesso solo dopo il deposito dell’istanza di sostituzione del Commissario ad acta”.
L’Amministrazione ha confermato quanto sopra dichiarato dalla parte ricorrente.
In relazione a quanto sopra il collegio osserva che l’istanza di nomina di nuovo Commissario ad acta di cui in premessa è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le circostanze del caso concreto inducono il collegio a compensare le spese dell’ulteriore fase di giudizio seguente alla sopra richiamata istanza di nomina di nuovo Commissario ad acta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’istanza di nomina di nuovo Commissario ad acta di cui in premessa, la dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese della fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO