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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2025 promossa da: nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1
), con l'avv. ANTONELLA C.F._1
UC e con l'avv. AN CHICCA ATTORE/I contro nata a [...] il Controparte_1 in Livorno Piazza Mazzini 45 (C.F.
), contumace C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: per il ricorrente pronunciare lo scioglimento del matrimonio inter partes senza condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matri 10/06/2001 e da cui non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Parte convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, all'udienza del 9.10.2025, ha dichiarato di essersi separato dalla resistente nel 2016, che da quel momento non è più ripresa la convivenza ed ha, quindi, confermato di volersi divorziare.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare non essendovi alcuna domanda a riguardo e avendo, già in fase di separazione, le parti definito i loro reciproci rapporti.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili stante il contenuto tenuto dalla resistente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando , in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 10/06 it atrimonio di quel Comune al n. 111 parte 1 anno 2001; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite irripetibili
Livorno, 10.10.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2025 promossa da: nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1
), con l'avv. ANTONELLA C.F._1
UC e con l'avv. AN CHICCA ATTORE/I contro nata a [...] il Controparte_1 in Livorno Piazza Mazzini 45 (C.F.
), contumace C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: per il ricorrente pronunciare lo scioglimento del matrimonio inter partes senza condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matri 10/06/2001 e da cui non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Parte convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, all'udienza del 9.10.2025, ha dichiarato di essersi separato dalla resistente nel 2016, che da quel momento non è più ripresa la convivenza ed ha, quindi, confermato di volersi divorziare.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare non essendovi alcuna domanda a riguardo e avendo, già in fase di separazione, le parti definito i loro reciproci rapporti.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili stante il contenuto tenuto dalla resistente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando , in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 10/06 it atrimonio di quel Comune al n. 111 parte 1 anno 2001; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite irripetibili
Livorno, 10.10.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2